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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Quarta Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 12134/2022
avente per oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
PROMOSSA DA
C.F. e Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, C.F. , C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
e C.F. C.F._4 Parte_5
, con l'Avv. PINZONE NUNZIO C.F._5
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e sia Pt_1 Pt_2
in proprio che quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori,
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5
la compagnia aerea , la quale rimaneva contumace. CP_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori rilevavano di aver acquistato i titoli di viaggio per la famiglia, con codice di conferma N.
MFJETW per il volo avente il n. W6 5578, con partenza da Catania il giorno
01.06.2022 alle ore 18:40 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 20.40 della medesima giornata pagando l'importo complessivo di €. 418,73.
Che il 01.06.2022, giorno della partenza gli attori, con e-mail delle 16.16 venivano informati dalla Wizzair, che il volo n. W6 5578 CTA/MXP del 01-
06-2022 con partenza alle ore 18,40 sarebbe decollato in ritardo alle 22,00 dello stesso giorno.
Con successive comunicazioni il nuovo orario di partenza era indicato prima per le ore 22.45, poi per le 00.00, ed infine, veniva comunicata la cancellazione del volo.
In ragione del notevole ritardo inizialmente comunicato gli attori decidevano di acquistare per lo stesso giorno un altro volo con partenza da Catania e arrivo a Milano Malpensa, sostenendo la spesa di €. 1.023,11.
Successivamente con diffida trasmessa a mezzo pec il 09/06/2022 gli attori richiedevano il pagamento della somma di Euro 250,00, quale somma dovuta ai sensi del Regolamento CE n° 261/2004 e della normativa vigente in materia, nonché il rimborso integrale della somma di € 1.125,39 per l'acquisto del volo Easy Jet e il rimborso integrale della somma di € 418,73 per il volo
Wizzair cancellato;
oltre al risarcimento del maggior danno e di tutti i disagi provocati a causa del ritardo e della cancellazione del volo, quantificata in via del bonaria in ulteriori €. 1.500,00.
Concludeva, pertanto, parte attrice chiedendo di : “accertare e dichiarare che gli attori, a seguito dell'acquisto dei biglietti aerei dalla compagnia aerea
, titolo di viaggio con codice di conferma N. MFJETW, avente il n. CP_1
con partenza da Catania il giorno 01.06.2022 alle ore 18:40 e Nume_1
Pag. 2 di 7 arrivo a Milano Malpensa alle ore 20.40 e che lo stesso volo è stato cancellato senza alcun preavviso;
accertare e dichiarare il diritto in capo agli odierni attori ad essere indennizzati nella misura di complessiva di €.
5.050,95 con condanna della convenuta e con vittoria di spese del presente giudizio...”
Durante il giudizio parte convenuta non si costituiva e restava contumace.
Giudizialmente parte attrice chiedeva che la causa venisse posta in decisione senza deposito delle memorie ex art.183 c.p.c.
La causa, non essendo richiesto dalle parti alcun mezzo istruttorio, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
La domanda è fondata, pertanto, va accolta secondo quanto meglio precisato di seguito.
Il quadro normativo di riferimento relativo alla responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo/cancellazione del volo è costituito oltre che dalle norme del codice civile e del codice della navigazione (art. 942) che pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità che può essere superata con la prova, da parte della compagnia aerea di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L'ulteriore normativa si rinviene nella
Convenzione di Montreal del 1999, la quale all'art. 19, stabilisce che il vettore aereo risponda del ritardo se non prova di avere adottato, o che era impossibile adottare, tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno, e dal regolamento CE n. 261/04 che trova diretta applicazione e si colloca in una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale.
Pag. 3 di 7 In particolare, secondo l'art 5 del regolamento n. 261/04 nel caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto: a) all'assistenza a norma dell'art. 8 (diritto al rimborso del prezzo del biglietto o imbarco su un volo alternativo); all'assistenza ex art. 9 (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione, chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica); alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 eventualmente riducibile (ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2) del 50% se ai passeggeri è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera, secondo i casi, le due, tre, o quattro ore, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.
Il citato art. 5 specifica che tale compensazione pecuniaria non compete se il vettore ha informato i passeggeri della cancellazione del volo con largo anticipo (almeno due settimane prima della partenza, oppure tra due settimane e sette giorni prima della partenza offrendo un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell'originario volo ed arrivo alla destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza prevista offrendo un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'originario volo ed arrivo alla destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto -art. 5, paragrafo 1 lett. c).
Un'altra ipotesi nella quale la compensazione pecuniaria non è riconosciuta si ha quando il vettore dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie (art. 5, paragrafi 3 e 4).
Come risulta da giurisprudenza costante, gli articoli 5 e 7 del regolamento n.
261/2004, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono, sia essere equiparati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto a compensazione pecuniaria previsto all'articolo 7,
Pag. 4 di 7 paragrafo 1, sia far valere tale diritto a compensazione pecuniaria quando a causa di un volo ritardato subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
In ordine all'onere della prova, vale la pena richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ossequio ai criteri ordinari in materia di inadempimento contrattuale, “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento n. 261/2004” (cfr. Cass. Civ. ord.
1584/18).
Nella fattispecie oggetto del giudizio, l'attore ha provato la fonte negoziale del suo diritto, producendo la prenotazione e i biglietti per la tratta ed inoltre ha provato documentalmente che il volo è stato cancellato e di aver acquistato un nuovo volo(cfr. doc. nn. 1, 5 e 6 in fasc. di parte attrice).
Di contro la mancata costituzione del convenuto, non può intendersi quale prova diretta dell'inadempimento; ma comporta, semmai, la mancanza di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto” (cfr Cass. Civ., ord
1584/18), non ha consentito di avere elementi di segno opposto alla difesa attorea.
Pag. 5 di 7 Alla luce della documentazione prodotta dall'attore, deve quindi ritenersi provata la responsabilità del vettore;
pertanto, visto l'art 7 del regolamento citato, tenuto conto della lunghezza della tratta oggetto di causa, alla parte attrice è dovuta la compensazione per euro 250 da riconoscersi ad ogni passeggero ed il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto dei nuovi biglietti di viaggio.
Non può invece, riconoscersi congiuntamente il rimborso sia dell'originario biglietto sia di quello acquistato successivamente poiché la norma consente che il rimborso del biglietto sia alternativo a quello del volo di ulteriore.
Quanto al risarcimento per mancata assistenza e riprogrammazione del volo ex art. 8 e 9 Reg.n. 261/04, va rammentato che l'art. 12 del regolamento
261/04 dispone che il riconoscimento della compensazione pecuniaria non esclude il diritto al maggior danno. Inoltre, la Corte di Giustizia con la sentenza 13 ottobre 2011 (procedimento C-83/10) ha espressamente riconosciuto al giudice nazionale il potere di concedere il risarcimento del danno morale conseguente all'inadempimento del vettore.
Nel caso di specie, tuttavia, va osservato come avere gli attori usufruito entro un'ora e 15 minuti ( ore 18,40 orario di partenza del volo cancellato, ore
19:55, orario in cui gli attori hanno preso il diverso volo easy jet) dalla originaria partenza prevista di un volo alternativo che li ha portati a destinazione, non consente per l'esiguità del tempo intercorso di ritenere si sia concretizzato un danno non patrimoniale tale da legittimare una pretesa risarcitoria ulteriore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile n.12134 2022 R.G.A.C sulla domanda proposta, da
, Parte_6
, e contro Parte_3 Parte_4 Parte_5
disattesa ogni ulteriore Controparte_1
istanza così statuisce: accerta la responsabilità contrattuale di
[...]
per inadempimento, relativamente al Controparte_1
contratto di trasporto per cui è causa, per l'effetto: CONDANNA
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento della somma di euro 250 0,00 in favore di ciascun singolo attore quale somma dovuta ai sensi del Regolamento CE n° 261/2004
e del rimborso del prezzo biglietto acquistato con la compagnia Easy Jet sempre relativamente alla quota spettante ad ognuno degli attori, oltre interessi legali dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
-
RIGETTA la domanda di risarcimento per danni non patrimoniali avanzata da parte attrice;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 1.500,00 (oltre IVA e
CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania,14/04/2025
Il GOT
Dott.ssa N. Azzia
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Quarta Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 12134/2022
avente per oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
PROMOSSA DA
C.F. e Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, C.F. , C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
e C.F. C.F._4 Parte_5
, con l'Avv. PINZONE NUNZIO C.F._5
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e sia Pt_1 Pt_2
in proprio che quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori,
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5
la compagnia aerea , la quale rimaneva contumace. CP_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori rilevavano di aver acquistato i titoli di viaggio per la famiglia, con codice di conferma N.
MFJETW per il volo avente il n. W6 5578, con partenza da Catania il giorno
01.06.2022 alle ore 18:40 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 20.40 della medesima giornata pagando l'importo complessivo di €. 418,73.
Che il 01.06.2022, giorno della partenza gli attori, con e-mail delle 16.16 venivano informati dalla Wizzair, che il volo n. W6 5578 CTA/MXP del 01-
06-2022 con partenza alle ore 18,40 sarebbe decollato in ritardo alle 22,00 dello stesso giorno.
Con successive comunicazioni il nuovo orario di partenza era indicato prima per le ore 22.45, poi per le 00.00, ed infine, veniva comunicata la cancellazione del volo.
In ragione del notevole ritardo inizialmente comunicato gli attori decidevano di acquistare per lo stesso giorno un altro volo con partenza da Catania e arrivo a Milano Malpensa, sostenendo la spesa di €. 1.023,11.
Successivamente con diffida trasmessa a mezzo pec il 09/06/2022 gli attori richiedevano il pagamento della somma di Euro 250,00, quale somma dovuta ai sensi del Regolamento CE n° 261/2004 e della normativa vigente in materia, nonché il rimborso integrale della somma di € 1.125,39 per l'acquisto del volo Easy Jet e il rimborso integrale della somma di € 418,73 per il volo
Wizzair cancellato;
oltre al risarcimento del maggior danno e di tutti i disagi provocati a causa del ritardo e della cancellazione del volo, quantificata in via del bonaria in ulteriori €. 1.500,00.
Concludeva, pertanto, parte attrice chiedendo di : “accertare e dichiarare che gli attori, a seguito dell'acquisto dei biglietti aerei dalla compagnia aerea
, titolo di viaggio con codice di conferma N. MFJETW, avente il n. CP_1
con partenza da Catania il giorno 01.06.2022 alle ore 18:40 e Nume_1
Pag. 2 di 7 arrivo a Milano Malpensa alle ore 20.40 e che lo stesso volo è stato cancellato senza alcun preavviso;
accertare e dichiarare il diritto in capo agli odierni attori ad essere indennizzati nella misura di complessiva di €.
5.050,95 con condanna della convenuta e con vittoria di spese del presente giudizio...”
Durante il giudizio parte convenuta non si costituiva e restava contumace.
Giudizialmente parte attrice chiedeva che la causa venisse posta in decisione senza deposito delle memorie ex art.183 c.p.c.
La causa, non essendo richiesto dalle parti alcun mezzo istruttorio, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
La domanda è fondata, pertanto, va accolta secondo quanto meglio precisato di seguito.
Il quadro normativo di riferimento relativo alla responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo/cancellazione del volo è costituito oltre che dalle norme del codice civile e del codice della navigazione (art. 942) che pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità che può essere superata con la prova, da parte della compagnia aerea di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L'ulteriore normativa si rinviene nella
Convenzione di Montreal del 1999, la quale all'art. 19, stabilisce che il vettore aereo risponda del ritardo se non prova di avere adottato, o che era impossibile adottare, tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno, e dal regolamento CE n. 261/04 che trova diretta applicazione e si colloca in una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale.
Pag. 3 di 7 In particolare, secondo l'art 5 del regolamento n. 261/04 nel caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto: a) all'assistenza a norma dell'art. 8 (diritto al rimborso del prezzo del biglietto o imbarco su un volo alternativo); all'assistenza ex art. 9 (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione, chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica); alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 eventualmente riducibile (ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2) del 50% se ai passeggeri è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera, secondo i casi, le due, tre, o quattro ore, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.
Il citato art. 5 specifica che tale compensazione pecuniaria non compete se il vettore ha informato i passeggeri della cancellazione del volo con largo anticipo (almeno due settimane prima della partenza, oppure tra due settimane e sette giorni prima della partenza offrendo un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell'originario volo ed arrivo alla destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza prevista offrendo un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'originario volo ed arrivo alla destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto -art. 5, paragrafo 1 lett. c).
Un'altra ipotesi nella quale la compensazione pecuniaria non è riconosciuta si ha quando il vettore dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie (art. 5, paragrafi 3 e 4).
Come risulta da giurisprudenza costante, gli articoli 5 e 7 del regolamento n.
261/2004, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono, sia essere equiparati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto a compensazione pecuniaria previsto all'articolo 7,
Pag. 4 di 7 paragrafo 1, sia far valere tale diritto a compensazione pecuniaria quando a causa di un volo ritardato subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
In ordine all'onere della prova, vale la pena richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ossequio ai criteri ordinari in materia di inadempimento contrattuale, “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento n. 261/2004” (cfr. Cass. Civ. ord.
1584/18).
Nella fattispecie oggetto del giudizio, l'attore ha provato la fonte negoziale del suo diritto, producendo la prenotazione e i biglietti per la tratta ed inoltre ha provato documentalmente che il volo è stato cancellato e di aver acquistato un nuovo volo(cfr. doc. nn. 1, 5 e 6 in fasc. di parte attrice).
Di contro la mancata costituzione del convenuto, non può intendersi quale prova diretta dell'inadempimento; ma comporta, semmai, la mancanza di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto” (cfr Cass. Civ., ord
1584/18), non ha consentito di avere elementi di segno opposto alla difesa attorea.
Pag. 5 di 7 Alla luce della documentazione prodotta dall'attore, deve quindi ritenersi provata la responsabilità del vettore;
pertanto, visto l'art 7 del regolamento citato, tenuto conto della lunghezza della tratta oggetto di causa, alla parte attrice è dovuta la compensazione per euro 250 da riconoscersi ad ogni passeggero ed il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto dei nuovi biglietti di viaggio.
Non può invece, riconoscersi congiuntamente il rimborso sia dell'originario biglietto sia di quello acquistato successivamente poiché la norma consente che il rimborso del biglietto sia alternativo a quello del volo di ulteriore.
Quanto al risarcimento per mancata assistenza e riprogrammazione del volo ex art. 8 e 9 Reg.n. 261/04, va rammentato che l'art. 12 del regolamento
261/04 dispone che il riconoscimento della compensazione pecuniaria non esclude il diritto al maggior danno. Inoltre, la Corte di Giustizia con la sentenza 13 ottobre 2011 (procedimento C-83/10) ha espressamente riconosciuto al giudice nazionale il potere di concedere il risarcimento del danno morale conseguente all'inadempimento del vettore.
Nel caso di specie, tuttavia, va osservato come avere gli attori usufruito entro un'ora e 15 minuti ( ore 18,40 orario di partenza del volo cancellato, ore
19:55, orario in cui gli attori hanno preso il diverso volo easy jet) dalla originaria partenza prevista di un volo alternativo che li ha portati a destinazione, non consente per l'esiguità del tempo intercorso di ritenere si sia concretizzato un danno non patrimoniale tale da legittimare una pretesa risarcitoria ulteriore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile n.12134 2022 R.G.A.C sulla domanda proposta, da
, Parte_6
, e contro Parte_3 Parte_4 Parte_5
disattesa ogni ulteriore Controparte_1
istanza così statuisce: accerta la responsabilità contrattuale di
[...]
per inadempimento, relativamente al Controparte_1
contratto di trasporto per cui è causa, per l'effetto: CONDANNA
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento della somma di euro 250 0,00 in favore di ciascun singolo attore quale somma dovuta ai sensi del Regolamento CE n° 261/2004
e del rimborso del prezzo biglietto acquistato con la compagnia Easy Jet sempre relativamente alla quota spettante ad ognuno degli attori, oltre interessi legali dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
-
RIGETTA la domanda di risarcimento per danni non patrimoniali avanzata da parte attrice;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 1.500,00 (oltre IVA e
CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania,14/04/2025
Il GOT
Dott.ssa N. Azzia
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