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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice, in esito all'udienza cartolare del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIULIA PIRAS e Parte_1 C.F._1
LUDOVICA STAGI
RICORRENTE contro
col patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI, in persona del funzionario, avv. PAOLA ROSA CAPPELLETTI
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 gennaio 2025 l'avvocato proponeva opposizione contro il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi emesso da questo tribunale in data 3 dicembre 2024, chiedendo che ne fosse rilevata l'illegittimità, procedendosi alla corretta determinazione dei compensi in conformità alla notula depositata dalla stessa ricorrente, vinte le spese.
Assumeva che detto provvedimento, peraltro immotivato, fosse ingiusto, non avendo il giudice tutelare investito del procedimento di volontaria giurisdizione tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore né dei parametri di liquidazione tabellari, disattesi anche nella misura minima prevista, essendo stata liquidata la somma di soli 250 euro, a fronte di una richiesta di 1979,99 euro, al netto della riduzione del compenso ex art. 130 DPR n.115/2002.
Si costituiva l'amministrazione opposta e contestava in parte il ricorso, rilevando come effettivamente il provvedimento impugnato non osservasse i minimi tabellari previsti in relazione alla tipologia del procedimento, ma anche che non erano dovuti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, né
l'aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, né quello del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche agevolanti la consultazione o la fruizione di atti e allegati, in difetto della relativa prova.
Concludeva perché fosse liquidato un compenso non superiore a 584,00 euro, al netto della riduzione del 50%.
pagina 1 di 3 La causa, istruita solo con produzioni documentali, era discussa dalle parti e assunta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.
E' documentato che l'avv. aveva prestato la sua attività professionale in un procedimento di Pt_1 volontaria giurisdizione instaurato con ricorso al giudice tutelare diretto ad ottenere in favore della madre di un minore, ammessa al patrocinio a spese dello stato, l'autorizzazione al rilascio del passaporto in difetto del consenso dell'altro genitore, resosi irreperibile. La domanda era stata accolta e col provvedimento oggi impugnato il giudice monocratico aveva liquidato al difensore della parte ammessa al PSS la somma di € 250,00 in ragione della natura, dell'importanza e del valore della causa, trattandosi di procedimento non contenzioso, in cui l'altro genitore era rimasto contumace, e vertente sulla sola richiesta di autorizzazione al compimento di un atto di gestione di straordinaria amministrazione.
Invero, la causa patrocinata dall'avv. risulta essere per sua natura evidentemente di valore Pt_1 indeterminabile e di bassa complessità, risolvendosi in una richiesta di autorizzazione al rilascio di documento d'identità da parte del genitore già esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, notificata alla controparte e risoltasi, senza l'espletamento di attività d'udienza, con l'accoglimento del ricorso da parte del giudice adito, nell'inerzia dell'altro genitore (resosi irreperibile). La modesta rilevanza e l'assenza di complessità delle questioni trattate giustificano la determinazione del compenso secondo la fascia di riferimento più bassa e, operata la riduzione alla metà, la sua liquidazione in
€584,00 (pari al 50% di 1168,00), oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Devono infatti condividersi i rilievi del opposto circa l'inapplicabilità nella specie sia CP_1 dell'aumento fino ad un terzo previsto qualora la difesa delle ragioni della parte sia stata manifestamente fondata, non potendo nemmeno configurarsi propriamente nella specie una parte
“vittoriosa” in ragione della natura non contenziosa del procedimento e della tipologia dell'atto richiesto, di carattere meramente autorizzatorio, né comunque l'invocata maggiorazione del 30% per l'uso della tecnica del collegamento ipertestuale, dato che sulla base dei documenti allegati al ricorso non è dato evincere l'effettiva ed efficace adozione di tale modalità telematica di redazione dell'atto introduttivo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione e il corretto comportamento processuale dell'amministrazione convenuta che ha in parte aderito alla prospettazione della ricorrente, proponendo una corretta modalità di liquidazione del dovuto giustificano la compensazione della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la metà residua a carico dell'opposta, comunque prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie per quanto di ragione il ricorso e revoca il decreto opposto, determinando il compenso dovuto all'avv. difensore Parte_1 della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, in € 584,00 (pari al 50% di 1168,00), oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 3 Condanna l'amministrazione opposta alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 1320,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge,
e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 7 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice, in esito all'udienza cartolare del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIULIA PIRAS e Parte_1 C.F._1
LUDOVICA STAGI
RICORRENTE contro
col patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI, in persona del funzionario, avv. PAOLA ROSA CAPPELLETTI
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 gennaio 2025 l'avvocato proponeva opposizione contro il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi emesso da questo tribunale in data 3 dicembre 2024, chiedendo che ne fosse rilevata l'illegittimità, procedendosi alla corretta determinazione dei compensi in conformità alla notula depositata dalla stessa ricorrente, vinte le spese.
Assumeva che detto provvedimento, peraltro immotivato, fosse ingiusto, non avendo il giudice tutelare investito del procedimento di volontaria giurisdizione tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore né dei parametri di liquidazione tabellari, disattesi anche nella misura minima prevista, essendo stata liquidata la somma di soli 250 euro, a fronte di una richiesta di 1979,99 euro, al netto della riduzione del compenso ex art. 130 DPR n.115/2002.
Si costituiva l'amministrazione opposta e contestava in parte il ricorso, rilevando come effettivamente il provvedimento impugnato non osservasse i minimi tabellari previsti in relazione alla tipologia del procedimento, ma anche che non erano dovuti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, né
l'aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, né quello del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche agevolanti la consultazione o la fruizione di atti e allegati, in difetto della relativa prova.
Concludeva perché fosse liquidato un compenso non superiore a 584,00 euro, al netto della riduzione del 50%.
pagina 1 di 3 La causa, istruita solo con produzioni documentali, era discussa dalle parti e assunta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.
E' documentato che l'avv. aveva prestato la sua attività professionale in un procedimento di Pt_1 volontaria giurisdizione instaurato con ricorso al giudice tutelare diretto ad ottenere in favore della madre di un minore, ammessa al patrocinio a spese dello stato, l'autorizzazione al rilascio del passaporto in difetto del consenso dell'altro genitore, resosi irreperibile. La domanda era stata accolta e col provvedimento oggi impugnato il giudice monocratico aveva liquidato al difensore della parte ammessa al PSS la somma di € 250,00 in ragione della natura, dell'importanza e del valore della causa, trattandosi di procedimento non contenzioso, in cui l'altro genitore era rimasto contumace, e vertente sulla sola richiesta di autorizzazione al compimento di un atto di gestione di straordinaria amministrazione.
Invero, la causa patrocinata dall'avv. risulta essere per sua natura evidentemente di valore Pt_1 indeterminabile e di bassa complessità, risolvendosi in una richiesta di autorizzazione al rilascio di documento d'identità da parte del genitore già esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, notificata alla controparte e risoltasi, senza l'espletamento di attività d'udienza, con l'accoglimento del ricorso da parte del giudice adito, nell'inerzia dell'altro genitore (resosi irreperibile). La modesta rilevanza e l'assenza di complessità delle questioni trattate giustificano la determinazione del compenso secondo la fascia di riferimento più bassa e, operata la riduzione alla metà, la sua liquidazione in
€584,00 (pari al 50% di 1168,00), oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Devono infatti condividersi i rilievi del opposto circa l'inapplicabilità nella specie sia CP_1 dell'aumento fino ad un terzo previsto qualora la difesa delle ragioni della parte sia stata manifestamente fondata, non potendo nemmeno configurarsi propriamente nella specie una parte
“vittoriosa” in ragione della natura non contenziosa del procedimento e della tipologia dell'atto richiesto, di carattere meramente autorizzatorio, né comunque l'invocata maggiorazione del 30% per l'uso della tecnica del collegamento ipertestuale, dato che sulla base dei documenti allegati al ricorso non è dato evincere l'effettiva ed efficace adozione di tale modalità telematica di redazione dell'atto introduttivo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione e il corretto comportamento processuale dell'amministrazione convenuta che ha in parte aderito alla prospettazione della ricorrente, proponendo una corretta modalità di liquidazione del dovuto giustificano la compensazione della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la metà residua a carico dell'opposta, comunque prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie per quanto di ragione il ricorso e revoca il decreto opposto, determinando il compenso dovuto all'avv. difensore Parte_1 della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, in € 584,00 (pari al 50% di 1168,00), oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 3 Condanna l'amministrazione opposta alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 1320,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge,
e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 7 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3