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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 27.11.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5909 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PIETROSANTI DANIELE, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE E
LEGALE, rappresentato e difeso dall'avv. RUPERTO CLAUDIA, CP_1
n atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 20.11.2023, il sig. diva il Tribunale di Velletri per Pt_1 chiedere che venisse accertata e dichiarata l'ill ll'indebito notificato il 10.05.22 e l'infondatezza della pretesa restitutoria quantificata in euro 3.767,40, a titolo di ratei di inabilità civile non spettante per l'anno 2015, in particolare quale somma indebitamente percepita, a titolo di maggiorazione sociale, sui ratei mensili di inabilità civile di cui il era titolare dal mese di ottobre 2008. Pt_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Il ricorrente contestava la fondatezza dell'indebito, eccependo l'illegittimità del recupero intrapreso per violazione della normativa di cui all'art 13, comma 6, legge n. 122/10, l'inesigibilità della pretesa per assenza di altri redditi superiori ai limiti di legge e la decadenza dalla facoltà di recupero in base all'ultima giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 26036/2019 n. 12608/20, n.16088/20, Cass n. 24180/22). Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la legittimità del proprio CP_1 operato, prec o che il provvedimento era scaturito dall'omessa dichiarazione, da parte del ricorrente, dei propri redditi, cui era tenuto in forza dell'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, che stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Precisava anche che in data 15/12/2016 veniva inviata comunicazione al ricorrente (doc. 2 allegato alla memoria) per sollecitarlo, entro il 31 marzo 2017, alla comunicazione relativa al reddito percepito nell'anno 2014, pena la revoca del beneficio assistenziale, ma che il Sig. non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione Pt_1 entro il termine. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 06.11.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso merita di essere accolto. La giurisprudenza recente ha infatti chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223). Nel caso di specie, è vero che l'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, e tale obbligo viene assolto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) presentato annualmente all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione RED presentata direttamente all' tuttavia, la circolare n. 195 del CP_1
30.11.2015 dispone che “L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' ”. In aggiunta a quanto sopra viene poi specificato al punto 3.3. che “Inoltre, nel CP_2 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della CP_2 determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1 dichiarazione reddituale all' ”. CP_2
Dunque, posto che nel caso di specie non è contestato che il pensionato non abbia presentato dichiarazioni nemmeno al fisco, non avendo egli prodotto alcun reddito (e anche questa è una circostanza non contestata e comunque provata, come dimostra il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate presente in atti (all. 03 al ricorso) può considerarsi giustificabile la sua inerzia nella comunicazione dei dati reddituali;
tanto più che la missiva del 15.12.2016, asseritamente inviata al ricorrente, non reca alcun tipo di indicazione circa la effettiva ricezione al destinatario. Considerata la funzione tipicamente alimentare della provvidenza assistenziale in quesitone, sanzionare di per sé l'omessa denuncia di redditi, anche in caso di comprovato mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, si porrebbe in contrasto con i principi di solidarietà e tutela della buona fede. Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra illustrati, con conseguente assorbimento delle altre questioni poste dalle parti e non espressamente esaminate. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta nella misura di euro 1.800,00. Tuttavia, tali spese vanno parzialmente compensate, al 50%, tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici circa talune delle questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione della presente controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla parte convenuta alla parte ricorrente, per i titoli indicati in motivazione, nell'anno 2015;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale, in misura di euro 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, il 27.11.2025 Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 27.11.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5909 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PIETROSANTI DANIELE, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE E
LEGALE, rappresentato e difeso dall'avv. RUPERTO CLAUDIA, CP_1
n atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 20.11.2023, il sig. diva il Tribunale di Velletri per Pt_1 chiedere che venisse accertata e dichiarata l'ill ll'indebito notificato il 10.05.22 e l'infondatezza della pretesa restitutoria quantificata in euro 3.767,40, a titolo di ratei di inabilità civile non spettante per l'anno 2015, in particolare quale somma indebitamente percepita, a titolo di maggiorazione sociale, sui ratei mensili di inabilità civile di cui il era titolare dal mese di ottobre 2008. Pt_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Il ricorrente contestava la fondatezza dell'indebito, eccependo l'illegittimità del recupero intrapreso per violazione della normativa di cui all'art 13, comma 6, legge n. 122/10, l'inesigibilità della pretesa per assenza di altri redditi superiori ai limiti di legge e la decadenza dalla facoltà di recupero in base all'ultima giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 26036/2019 n. 12608/20, n.16088/20, Cass n. 24180/22). Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la legittimità del proprio CP_1 operato, prec o che il provvedimento era scaturito dall'omessa dichiarazione, da parte del ricorrente, dei propri redditi, cui era tenuto in forza dell'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, che stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Precisava anche che in data 15/12/2016 veniva inviata comunicazione al ricorrente (doc. 2 allegato alla memoria) per sollecitarlo, entro il 31 marzo 2017, alla comunicazione relativa al reddito percepito nell'anno 2014, pena la revoca del beneficio assistenziale, ma che il Sig. non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione Pt_1 entro il termine. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 06.11.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso merita di essere accolto. La giurisprudenza recente ha infatti chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223). Nel caso di specie, è vero che l'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, e tale obbligo viene assolto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) presentato annualmente all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione RED presentata direttamente all' tuttavia, la circolare n. 195 del CP_1
30.11.2015 dispone che “L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' ”. In aggiunta a quanto sopra viene poi specificato al punto 3.3. che “Inoltre, nel CP_2 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della CP_2 determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1 dichiarazione reddituale all' ”. CP_2
Dunque, posto che nel caso di specie non è contestato che il pensionato non abbia presentato dichiarazioni nemmeno al fisco, non avendo egli prodotto alcun reddito (e anche questa è una circostanza non contestata e comunque provata, come dimostra il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate presente in atti (all. 03 al ricorso) può considerarsi giustificabile la sua inerzia nella comunicazione dei dati reddituali;
tanto più che la missiva del 15.12.2016, asseritamente inviata al ricorrente, non reca alcun tipo di indicazione circa la effettiva ricezione al destinatario. Considerata la funzione tipicamente alimentare della provvidenza assistenziale in quesitone, sanzionare di per sé l'omessa denuncia di redditi, anche in caso di comprovato mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, si porrebbe in contrasto con i principi di solidarietà e tutela della buona fede. Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra illustrati, con conseguente assorbimento delle altre questioni poste dalle parti e non espressamente esaminate. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta nella misura di euro 1.800,00. Tuttavia, tali spese vanno parzialmente compensate, al 50%, tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici circa talune delle questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione della presente controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla parte convenuta alla parte ricorrente, per i titoli indicati in motivazione, nell'anno 2015;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale, in misura di euro 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, il 27.11.2025 Il Giudice Elvira Puleio