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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 361/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ROBERTA Parte_1
SACRIPANTI
Appellante contro
, Controparte_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro,
n. 1364 del 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri ha rigettato il ricorso proposto da per l'accertamento e la dichiarazione Parte_1 dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra lui e la Controparte_1
dal 20.6.2017 al 30.09.2017 - con diritto all'inquadramento nel livello 5°
[...] del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (d'ora in poi solo CCNL) - e per la condanna della controparte al pagamento della somma complessiva di euro 6.495,24 a titolo di differenze retributive e TFR, come da conteggio allegato al ricorso, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali, oneri contributivi e assistenziali, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
2. A sostegno delle proprie domande il ha dedotto nell'originario Pt_1 ricorso di aver lavorato per la Feng Holding srls fino a quando, il 20/06/2017, non è stato assunto oralmente dalla , con la quale il Controparte_1 rapporto di lavoro si è protratto fino al 30/09/2017; di aver svolto in questi tre mesi mansioni riconducibili al 5° livello retributivo del C.C.N.L. (precisamente: lavori di realizzazione, installazione, riparazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento all'interno dei locali e delle zone di proprietà dei committenti dell'impresa); di aver osservato l'orario 7.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì; di aver ricevuto le direttive dai preposti dalla società
; di aver percepito in contanti l'irrisorio Parte_2 compenso di 250,00 euro a fronte dei 1200 euro concordati.
2.1 La si è costituita in primo grado eccependo il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, sull'assunto che alcun rapporto di lavoro fosse intercorso col ricorrente, invece incardinato con la Feng Holding srls, invocando altresì una pronuncia di inammissibilità della domanda per la genericità delle avverse allegazioni.
3. Istruita oralmente la causa, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendolo, in primo luogo, “affetto da una grave carenza di allegazione sui cd fatti secondari”: i cantieri dove il avrebbe reso le sue prestazioni;
la Pt_1
2 tipologia di mansioni concretamente eseguite;
il momento e le ragioni di cessazione del rapporto intrattenuto con la FE LD SRLS prima di venir assunto dalla società convenuta.
A tali carenze non avrebbero sopperito le testimonianze rese dai testi di parte ricorrente dacché inattendibili, in quanto entrambi portatori di un interesse nella causa: l' perché implicato in causa analoga contro la Pt_3 [...]
; il perché amministratore della Feng Holding srls e CP_1 Tes_1 reticente sulle relazioni commerciali fra essa e la società convenuta.
A parere del primo giudice l'unico attendibile sarebbe il teste di parte resistente
, il quale, non lavorando più alle dipendenze della Parte_2 Controparte_1
, non avrebbe alcun timore di riferire circostanze che in passato lo
[...] avrebbero esposto a condotte ritorsive del datore di lavoro. Perciò la sua testimonianza è stata ritenuta dirimente ai fini del rigetto della domanda attorea, avendo egli escluso l'esistenza di un rapporto lavorativo fra le parti.
4. propone appello – con ricorso depositato il 21.2.2023 - Parte_1 affidandolo a due motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta le valutazioni effettuate dal Tribunale in ordine all'attendibilità dei testi dedotti dal ricorrente, aprioristicamente esclusa dal primo giudice alla stessa stregua di un giudizio di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Ha evidenziato che la controversia fra l' e la era Pt_3 Controparte_1 già stata decisa con sentenza favorevole (Tribunale di Velletri, sent. n.
48/2022) passata in giudicato nel momento in cui è stato chiamato a rendere testimonianza, motivo per cui, avendo ottenuto la condanna della società alle differenze retributive, non poteva nutrire alcun interesse a un esito della presente causa favorevole al Pt_1
A questo punto ricava l'attendibilità dei propri testi dalla precisione e coerenza delle loro narrazioni, i quali, “testimoni oculari” (perché “entrambi presenti per motivi diversi nella sede della e nei vari cantieri”), avrebbero CP_1 puntualmente rappresentato la tipologia e il luogo delle mansioni svolte,
l'orario di lavoro, le modalità di pagamento del compenso e la provenienza
3 delle direttive (dal ) nei medesimi termini dedotti nel ricorso Parte_2 introduttivo.
Viceversa, getta dubbi sull'attendibilità e sulla valenza probatoria delle dichiarazioni formulate dal , facendo notare come questi fu Parte_2 dipendente della in un periodo successivo (dal 2018 al Controparte_1
2020) a quello in cui il fa risalire l'irregolare rapporto di lavoro Pt_1 subordinato con la società; oltre al fatto che pure costui ha confermato la natura delle mansioni affidate al e la sua presenza presso i cantieri della Pt_1 società convenuta.
4.2. Muovendo dalla concordia e precisione delle dichiarazioni dell' e del Pt_3
l'appellante, con il secondo motivo, censura il capo della sentenza Tes_1 che ha registrato la genericità delle mansioni allegate – e la conseguente impossibilità di scrutinare la fondatezza delle pretese all'inquadramento nel 5° livello retributivo del CCNL e alle differenze retributive chieste – nonostante i testi abbiano riferito come il fosse addetto all'installazione, Pt_1 manutenzione e riparazione di caldaie e di impianti idrici e termoidraulici. Per conseguenza, continua a rivendicare il diritto all'inquadramento nel livello 5° del CCNL e al corrispondente trattamento economico e previdenziale. In relazione all'aspetto retributivo precisa come l'onere probatorio su di lui gravante fosse limitato alla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale di fatto, scaricandosi sul datore di lavoro la controprova dell'adempimento o della sua impossibilità per causa esterna, nel caso di specie, tuttavia, non offerta dalla . Controparte_1
5. La , pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_1 contumace.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. L'appello va accolto per le argomentazioni che seguono.
I motivi, stante la loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminati
4 congiuntamente.
7.1. L'istruttoria orale ha dato ampia evidenza 1) dell'esistenza di un rapporto di lavoro fra le parti processuali, 2) della sua natura subordinata, stante la soggezione dell'appellante al potere organizzativo e direttivo della
[...]
, materialmente esercitato dal preposto , 3) CP_1 Parte_2 nonché, a seguire, dell'integrazione degli elementi sussidiari e indiziari del vincolo gerarchico (la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale, la predeterminazione del compenso).
Rilevano sul punto le narrazioni dei testi e da ritenersi Pt_3 Tes_1 pienamente attendibili – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - alla luce del consolidato principio nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui la valutazione di attendibilità di un teste, che attiene alla veridicità della narrazione, debba svolgersi innanzitutto sul piano oggettivo del contenuto della dichiarazione, prestando attenzione alla sua precisione, completezza e coerenza intrinseca ed estrinseca, oltre che, certamente, alla stregua di elementi di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, sent.
21/08/2004, n. 16529; Sez. III, sent. 30/03/2010, n. 7763; Sez. III, sent.
18/04/2016, n. 7623).
L'applicazione delle coordinate interpretative appena tracciate conduce ad apprezzare la bontà delle critiche mosse dall'appellante al ragionamento del
Tribunale.
Il primo giudice ha ravvisato un “interesse nella causa” dell' per il fatto Pt_3 che questi avesse avviato un analogo giudizio nei confronti della medesima
, laddove la Suprema Corte ha affermato che in tale Controparte_1 ipotesi non sussiste alcuna incapacità a testimoniare, ravvisabile solo nell'ipotesi di sussistenza di un interesse che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati (“L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione
5 principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni” Cass. sent. n.
21418 del 2015, nello stesso senso Cass. sent. n. 11034 del 2006).
In particolare rileva il Collegio come l'astratta potenzialità di una tale condizione (l'essere controparte processuale di una delle parti del giudizio in cui si è chiamati a deporre) di minare la credibilità del teste deve inverarsi anche sul piano concreto e, a tal fine, il giudice è chiamato a verificare se nel caso sottopostogli il teste sia o meno “per davvero” indifferente rispetto a un certo epilogo della causa;
e nel compiere questa sua valutazione, discrezionale, ha il dovere di apprezzare globalmente tutti gli elementi a sua disposizione, quelli dedotti dalle parti e quelli direttamente percepiti.
Ora, già in primo grado il aveva dedotto nelle note autorizzate Pt_1 depositate il 15.12.2022 che la causa del signor si era conclusa con la Pt_3 sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata il 25.1.2022 - definitoria del contenzioso fra lo stesso e la , anch'esso Controparte_1 avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in nero e la condanna della società alla corresponsione delle differenze retributive -, anteriore al momento processuale in cui il primo è comparso a rendere testimonianza (udienza 18.10.2022). La non ha Controparte_1 contestato quest'allegazione, che perciò deve darsi per certa;
e tanto basta al
Collegio per affermare che quand'anche l' avesse avuto inizialmente un Pt_3 interesse nella presente causa esso, tuttavia, poteva dirsi abbandonato all'epoca della sua testimonianza, avendo egli ottenuto dal Tribunale le utilità cui aspirava nei confronti della (la sentenza n. Controparte_1
6 48/2022, difatti, ha accolto il suo ricorso).
Così ristabilita la sua credibilità soggettiva, l'indagine sull'attendibilità deve spostarsi sul piano oggettivo. E ancora una volta ha ragione parte appellante nel sostenere la puntualità delle informazioni offerte dall' il quale in Pt_3 nessun momento ha dato segni di titubanza. Egli ha riferito, senza mai tentennare e contraddirsi, su tutti gli aspetti salienti (tempo, luoghi, e tipologia delle mansioni;
orario di lavoro;
modalità del compenso;
soggezione al potere etero-organizzativo) sui quali il giudice e le parti lo hanno interrogato, trovando le sue dichiarazioni riscontro in quelle del teste e perfino, in Tes_1 punto di mansioni, in quelle del teste indotto da parte resistente. Parte_2
È logico inferire la sua precisione narrativa dalla conoscenza diretta e immediata dei fatti, a sua volta desumibile dalla contestualità spazio-temporale delle mansioni svolte dall' e dal Riferisce infatti il teste che Pt_3 Pt_1 entrambi, operai termoidraulici, hanno lavorato “in nero” insieme per la CP_1
dal giugno all'ottobre 2017 (cioè proprio durante il periodo in cui
[...]
l'appellante incardina le sue prestazioni lavorative alle dipendenze della società convenuta), sotto la direzione di “che organizzava il Parte_2 lavoro”, presso i medesimi cantieri romani dove hanno installato un impianto termico (la farmacia di Morena e un appartamento in via Balduina), osservando il “normale orario da cantiere” 7.30-16.30 dal lunedì al venerdì. Ha poi confermato che “il ricorrente si è occupato dei lavori di realizzazione, istallazione, riparazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento” e che, altresì, il promesso compenso mensile di 1500 euro non gli era stato mai corrisposto.
7.1.1. Coincide la deposizione dell'allora amministratore della
[...]
il quale ha confermato l'esistenza di un rapporto Controparte_2 di lavoro del alle dipendenze della (“il ricorrente Pt_1 Controparte_1 ha lavorato per il periodo estivo per la nel 2017/2018, non CP_1 ricordo bene”) e sotto la direzione del (“che dava ordine di lavoro Parte_2 al ricorrente”), nonché la tipologia di mansioni e l'orario di lavoro.
Anche il deve ritenersi un teste attendibile, poiché a conoscenza Tes_1 diretta dei fatti, avendo seguito i lavori realizzati dalla Controparte_3
7
[...] per alcuni suoi clienti (“seguivo anche io i lavori per alcuni clienti in vista della cessione”), fra i quali l'intervento in un immobile alla Balduina. Il teste ha, altresì, ribadito che in quel periodo datore di lavoro del era la Pt_1 [...]
: una prima volta quando ha dichiarato che “il ricorrente ha CP_1 lavorato…per la ” e una seconda volta quando ha riferito che “il Parte_4 ricorrente ha lavorato per la Feng Holding nel 2016 prima del rapporto con la
. CP_1
7.1.2. Per contro del tutto prive di rilievo sono le deposizioni – invece valorizzate dal Tribunale - rese dal teste indotto dalla società Parte_2
, tenuto conto che lo stesso è stato dipendente della società
[...] convenuta in un periodo successivo a quello dedotto dal (“sono stato Pt_1 dipendente della dal 2018 al settembre 2020”) e che, CP_1 conseguentemente, nulla ha potuto riferire in relazione al periodo per cui è causa (20.6.2017 – 30.9.2017).
7.2. Comprovato che l'odierno appellante ha lavorato alle dipendenze della dal 20.6.2017 – 30.9.2017, non resta che scrutinare la Controparte_1 fondatezza della pretesa dell'appellante di inquadramento nella 5° categoria del CCNL.
I compiti assegnati al sono stati particolarmente descritti dal teste Pt_1
– sulla cui attendibilità già si è detto – il quale ha dichiarato che “il Pt_3 ricorrente si è occupato dei lavori di realizzazione, istallazione, riparazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento”, tant'è vero che
“insieme abbiamo realizzato l'impianto termico della farmacia di Morena e un appartamento sito in Roma sulla via Balduina”.
Così dettagliate, le mansioni attribuite all'appellante legittimano la sua aspirazione a venir inquadrato nella 5° categoria del CCNL, appartenendovi, fra l'altro, “i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria (cognizioni teorico - pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro), compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi” (quali
8 gli impianti termici e di condizionamento che il realizzava per la Pt_1 società).
8. Ciò posto, conclusivamente, l'appello deve essere accolto;
in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, accertarsi e dichiararsi che tra l'odierno appellante e la è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 20.6.2017 al 30.9.2017 – con diritto del primo all'inquadramento nel 5° livello del CCNL di categoria -; la Controparte_1 deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 6.495,24, di cui €
435,82 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge (ed oltre alla regolarizzazione contributiva e assistenziale), come da conteggio allegato al ricorso di primo grado, non specificatamente contestato dalla società, non avendo quest'ultima provato – come era suo onere – di aver corrisposto al lavoratore la dovuta retribuzione così come prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
9. La società appellata deve essere, infine, condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – in applicazione delle regole della soccombenza, pagamento da eseguirsi in favore dello Stato quanto alle spese di lite del giudizio di appello, in considerazione dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, come da delibera del Consilio dell'Ordine degli avvocati di Roma del
16.2.2023 prodotta in atti.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara che tra l'odierno appellante e la è intercorso un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato dal 20.6.2017 al 30.9.2017 – con diritto del primo all'inquadramento nel 5° livello del CCNL di categoria – e condanna la società al pagamento, in favore dell'appellante ed a titolo di differenze
9 retributive, della complessiva somma di € 6.495,24, di cui € 435,82 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo ed oltre regolarizzazione contributiva ed assistenziale;
-Condanna la alla rifusione delle spese di lite del doppio Controparte_1 grado, liquidate in € 2.400,00 quanto al giudizio di primo grado ed in €
2.000,00 quanto al giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da versarsi in favore dello Stato quanto alle spese relative al giudizio di appello.
Roma, 16.12.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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