TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1604/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARTA DAVIDE C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SAU GIULIO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“- che la sig.ra ed il sig. , rispettivamente Tecnico di Parte_1 Controparte_1
Radiologia e Vigile del Fuoco, hanno intrattenuto una relazione affettiva da cui il 26 gennaio 2022
è nato il figlio ( ), già residente con i propri genitori Persona_1 C.F._3
nell'immobile di proprietà della sig.ra , sito presso la Via Baracca n. 17 in Oristano (OR); Pt_1
- che i ricorrenti, venuta definitivamente meno l'armonia che aveva caratterizzato la loro unione sentimentale, hanno deciso di cessare la convivenza con il trasferimento del sig. in altro CP_1
domicilio a far data dal mese di settembre 2023; - che è interesse comune delle parti richiedere che il Tribunale adito recepisca la loro regolamentazione concorde, volta a garantire a Persona_1
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, da cui continuerà a ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale conservando, inoltre, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ragione di quanto in premessa, i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minore alle seguenti
CONDIZIONI:
A) vivrà presso la sua attuale residenza in Serrenti (SU), nella Via Monte Persona_1
Atziaddei n. 1, con collocamento prevalente, ai fini anagrafici, presso la madre Parte_1
ed in regime di affido condiviso tra entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative alle scelte educative e scolastiche, alle cure mediche, all'eventuale indirizzo religioso, alla scelta e partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e svago, alla scelta di attività sportive, ludiche e ricreative, nonché al futuro acquisto e all'uso di mezzi di trasporto personali.
B) Limitatamente alle decisioni su questioni d'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in base ai tempi di permanenza del minore presso i rispettivi domicili,
con reciproco impegno a tenersi rispettivamente e tempestivamente informati.
C) Tenuto conto delle difficoltà logistiche legate agli impegni lavorativi e ai turni di reperibilità, i ricorrenti stabiliscono un calendario di visite che permetta al padre di tenere con sé Persona_1
per due giorni alla settimana, in giornate compatibili con il calendario lavorativo dei genitori dalle
14:30 alle 20:00, giorni in cui sarà il padre a prendere il bambino dalla scuola;
la madre, poi,
provvederà a ricondurlo al domicilio. Nelle settimane in cui il sig. terrà con sé il figlio durante CP_1
il sabato mattina (giornata, talvolta, coincidente con il turno lavorativo della sig.ra ), il Pt_1
calendario prevederà un solo pomeriggio settimanale, anziché i due ordinariamente stabiliti. Altresì,
il bambino starà con il padre a fine settimana alternati, la domenica per l'intera giornata, in modo da poter frequentare compiutamente i nonni paterni. I genitori potranno derogare, sempre di comune accordo, ai meccanismi di turnazione odiernamente previsti in funzione delle diverse necessità del figlio e degli eventuali impegni indifferibili che dovessero incidere sul calendario predisposto.
Nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'uno o dell'altro genitore nei giorni di rispettiva permanenza presso il proprio domicilio, ferma la necessità di adeguato preavviso dell'impedimento,
resta fermo il diritto al recupero del genitore impossibilitato;
nel caso in cui, a causa del summenzionato impedimento, fosse impossibile per l'altro genitore rendersi prontamente reperibile alla copertura del turno, ovvero ottenere nell'immediato la disponibilità dei nonni paterni o materni,
il genitore che avrebbe dovuto tenere con sé il bambino dovrà farsi carico del costo di babysitteraggio per le ore precedentemente programmate.
D) Quanto alle festività natalizie, a quelle pasquali, alle feste comandate e alle ricorrenze, le parti si accordano per l'applicazione di un principio di alternanza che preveda: il 01 gennaio per il 06 gennaio, il giorno della Santa Pasqua di Resurrezione per il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile per il
02 giugno, il 01 maggio per il 15 agosto, il 01 novembre per il 31 dicembre, l'08 dicembre per il 26
dicembre, il 24 dicembre per il 25 dicembre;
il calendario suddetto è derogabile in caso di accordo tra le parti e prevede, ordinariamente, una rotazione annuale. Quanto alla Festa della Mamma e del
Papà, queste saranno trascorse con il rispettivo genitore dal mattino alla sera, mentre il compleanno di verrà festeggiato, a rotazione annuale, presso l'uno o l'altro genitore. Durante le Persona_1
vacanze estive, sempre in deroga all'ordinario calendario dei tempi di permanenza, Persona_1
starà con il padre per ulteriori 7 giorni non consecutivi nel mese di luglio ed ulteriori 7 giorni, sempre non consecutivi, nel mese di agosto, in date da concordarsi tra i genitori entro e non oltre la prima decade del mese di giugno di ciascun anno.
E) A partire dal compimento dei tre anni e nove mesi di , verranno gradualmente Persona_1
introdotti dei pernottamenti del minore presso l'abitazione paterna, la cui intensificazione verrà
successivamente valutata dai genitori in base al gradimento del bambino, fino a una cadenza futura che preveda un pernottamento nel fine settimana, ogni due settimane, in giornate da individuarsi tra il venerdì e il sabato, o tra il sabato e la domenica, poi incrementabile fino a due a seconda del gradimento del bambino. Le parti, sempre di comune accordo, potranno derogare alla pattuizione qui prevista, sempre tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze del minore che dovranno, in ogni caso, essere sempre ritenute preminenti.
F) Le parti, al fine di ricondurre ad equità i rapporti, concordano sulla determinazione in euro 250,00
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra CP_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già in Pt_1
uso; l'importo sarà rivalutato annualmente secondo ISTAT, a partire dal dodicesimo mese successivo all'emanando provvedimento;
i genitori, inoltre, concordano sulla spettanza del cosiddetto assegno unico (o misure similari che dovessero essere previste in futuro) al 100% in favore della sig.ra , Pt_1 in deroga all'ordinario criterio di ripartizione al 50% e rinunciando, il sig. a qualsivoglia CP_1
forma di rifusione della quota di sua spettanza.
G) I genitori ripartiranno al 50% le spese straordinarie nell'interesse del figlio , da Persona_1
pianificarsi in ogni caso di comune accordo, salvo urgenze, in conformità alle linee guida elaborate dal CFN in data 29 novembre 2017.
H) Le parti potranno in qualsiasi momento derogare alle odierne pattuizioni, purché manifestino formalmente il loro reciproco consenso a qualsivoglia variazione dovesse rendersi necessaria nell'interesse del figlio;
I) Spese integralmente compensate”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.05.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti