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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/07/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 21/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 115 R.G. Cont. dell'anno 2014
TRA
- C.F. (deceduto nel corso del Parte_1 C.F._1
presente giudizio), elettivamente domiciliato in via Roma n.
7 - Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Giorgio Maria POMPEI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
già Controparte_1 CP_2
- C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via XXIV Maggio n.
8 - Formia (LT) presso lo studio dell'avv. Mario SIGNORE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E - C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in Piazza del
Municipio n, 1, e rappresentata e difesa dall'avv. Sergio DI ZITTI, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
PARTE CONVENUTA
E
- C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, via del Tempio di Giove n. 21 - Roma e rappresentata e difesa dall'avv. Federica GRAGLIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: estinzione del giudizio.
CONCLUSIONI: per parte convenuta, (note Controparte_1
scritte del 15/07/2025): “Si richiede dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c.”; per parte convenuta, (note scritte del 21/07/2025): “Si Controparte_3
riporta a tutto quanto già dedotto dal precedente difensore, depositando procura ad litem contenuta nella medesima busta telematica e della quale si attesta la conformità
a quella originale cartacea rilasciata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con le maggiorazioni forfettarie del 15% e del 24,38% per le avvocature pubbliche (oneri previdenziali riflessi)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con atto di citazione notificato in data 31/12/2013, Pt_1
ha riassunto il giudizio proposto nei confronti di e il
[...] Controparte_2
innanzi al Giudice di pace di , dichiaratosi Controparte_3 CP_3 incompetente ratione materia, al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'esazione ex art. 28 della l. 689/1981 del credito di cui alle intimazioni di pagamento n. 05720069000111968, n. 05720069000111867; n.
05720069000112069; n. 5720069000111665 e n. 5720069000112170, emesse in relazione al mancato pagamento di cartelle esattoriali, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca legale (rep. n. 6576 - reg. part. 3293) iscritta in data
03/06/2004; che, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente rilevato Controparte_2
la necessità di una previa verifica della tempestività della riassunzione,
l'inammissibilità dell'opposizione nonché eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 DPR n. 602/73 relativamente ai crediti di natura tributaria, l'inammissibilità e l'improcedibilità della riassunzione del giudizio relativamente a tutte le nuove contestazioni sollevate, diverse da quelle originariamente proposte, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione relativamente alla dedotta prescrizione del credito, la Contr buona fede e l'incolpevolezza del comportamento dell' relativamente all'opposta iscrizione ipotecaria;
che, con atto del 20/03/2014 si è costituita in giudizio che ha CP_4
preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda proposta;
che, costituitosi in giudizio con atto del 15/04/2014, il Controparte_3 ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda proposta;
rilevato che, all'udienza del 25/06/2020, tenutasi nelle forme previste dall'art. 83, comma VII, lettera h), del DL n. 18 del 2020, a fronte della dichiarazione da parte del difensore di intervenuto decesso del proprio assistito con Parte_1 deposito del relativo certificato di morte, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio;
che, letto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo comma, c.p.c. dall' , volto ad ottenere la declaratoria di estinzione Controparte_1
del giudizio, con decreto del 30/05/2025 è stata per la prosecuzione (e la contestuale decisione della causa a norma dell'art. 281- sexies c.p.c.) l'udienza del 21/7/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; che, con ordinanza del 22/07/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 - sexies, terzo comma, c.p.c.; rilevato altresì sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 22/07/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.; osservato che, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione; che, come si evince dall'art. 300 c.p.c., in caso di morte della parte costituita a mezzo procuratore, dichiarata da quest'ultimo in udienza o notificata alle altre parti, il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notifica;
ritenuto che
l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art.
300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. civ., Sez. VI - II, 22/09/2022, n. 27788; Cass. civ., sez. III, 15/01/2013, n. 773; conf. Cass. civ., Sez. Un. 20/03/2008, n. 7443); che lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nelle forme previste dall'art 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, non esclude la configurabilità della dichiarazione che, a norma dell'art. 300, secondo comma, c.p.c., comporta l'interruzione del processo, ove sia finalizzata al conseguimento di tale effetto.
Ed invero, l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione,
e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art.
305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Cass. civ. Sez. VI-II, 24/05/2022,
n. 16797); rilevato che, nel caso di specie, l'evento interruttivo è stato dichiarato dal procuratore della parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 22/06/2020, il cui contenuto, come previsto con decreto del 11/05/2020, doveva corrispondere a quanto le parti avrebbero dedotto oralmente all'udienza;
considerato che
non risulta riassunto il giudizio nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. ai fini della riassunzione del giudizio;
ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e 307, terzo comma, c.p.c.; ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate, cosicché nulla va statuito a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo comma,
c.p.c. per mancata riassunzione nel termine perentorio di tre mesi ex lege previsto;
- nulla sulle spese.
Latina, 22/07/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 21/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 115 R.G. Cont. dell'anno 2014
TRA
- C.F. (deceduto nel corso del Parte_1 C.F._1
presente giudizio), elettivamente domiciliato in via Roma n.
7 - Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Giorgio Maria POMPEI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
già Controparte_1 CP_2
- C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via XXIV Maggio n.
8 - Formia (LT) presso lo studio dell'avv. Mario SIGNORE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E - C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in Piazza del
Municipio n, 1, e rappresentata e difesa dall'avv. Sergio DI ZITTI, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
PARTE CONVENUTA
E
- C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, via del Tempio di Giove n. 21 - Roma e rappresentata e difesa dall'avv. Federica GRAGLIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: estinzione del giudizio.
CONCLUSIONI: per parte convenuta, (note Controparte_1
scritte del 15/07/2025): “Si richiede dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c.”; per parte convenuta, (note scritte del 21/07/2025): “Si Controparte_3
riporta a tutto quanto già dedotto dal precedente difensore, depositando procura ad litem contenuta nella medesima busta telematica e della quale si attesta la conformità
a quella originale cartacea rilasciata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con le maggiorazioni forfettarie del 15% e del 24,38% per le avvocature pubbliche (oneri previdenziali riflessi)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con atto di citazione notificato in data 31/12/2013, Pt_1
ha riassunto il giudizio proposto nei confronti di e il
[...] Controparte_2
innanzi al Giudice di pace di , dichiaratosi Controparte_3 CP_3 incompetente ratione materia, al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'esazione ex art. 28 della l. 689/1981 del credito di cui alle intimazioni di pagamento n. 05720069000111968, n. 05720069000111867; n.
05720069000112069; n. 5720069000111665 e n. 5720069000112170, emesse in relazione al mancato pagamento di cartelle esattoriali, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca legale (rep. n. 6576 - reg. part. 3293) iscritta in data
03/06/2004; che, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente rilevato Controparte_2
la necessità di una previa verifica della tempestività della riassunzione,
l'inammissibilità dell'opposizione nonché eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 DPR n. 602/73 relativamente ai crediti di natura tributaria, l'inammissibilità e l'improcedibilità della riassunzione del giudizio relativamente a tutte le nuove contestazioni sollevate, diverse da quelle originariamente proposte, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione relativamente alla dedotta prescrizione del credito, la Contr buona fede e l'incolpevolezza del comportamento dell' relativamente all'opposta iscrizione ipotecaria;
che, con atto del 20/03/2014 si è costituita in giudizio che ha CP_4
preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda proposta;
che, costituitosi in giudizio con atto del 15/04/2014, il Controparte_3 ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda proposta;
rilevato che, all'udienza del 25/06/2020, tenutasi nelle forme previste dall'art. 83, comma VII, lettera h), del DL n. 18 del 2020, a fronte della dichiarazione da parte del difensore di intervenuto decesso del proprio assistito con Parte_1 deposito del relativo certificato di morte, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio;
che, letto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo comma, c.p.c. dall' , volto ad ottenere la declaratoria di estinzione Controparte_1
del giudizio, con decreto del 30/05/2025 è stata per la prosecuzione (e la contestuale decisione della causa a norma dell'art. 281- sexies c.p.c.) l'udienza del 21/7/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; che, con ordinanza del 22/07/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 - sexies, terzo comma, c.p.c.; rilevato altresì sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 22/07/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.; osservato che, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione; che, come si evince dall'art. 300 c.p.c., in caso di morte della parte costituita a mezzo procuratore, dichiarata da quest'ultimo in udienza o notificata alle altre parti, il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notifica;
ritenuto che
l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art.
300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. civ., Sez. VI - II, 22/09/2022, n. 27788; Cass. civ., sez. III, 15/01/2013, n. 773; conf. Cass. civ., Sez. Un. 20/03/2008, n. 7443); che lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nelle forme previste dall'art 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, non esclude la configurabilità della dichiarazione che, a norma dell'art. 300, secondo comma, c.p.c., comporta l'interruzione del processo, ove sia finalizzata al conseguimento di tale effetto.
Ed invero, l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione,
e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art.
305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Cass. civ. Sez. VI-II, 24/05/2022,
n. 16797); rilevato che, nel caso di specie, l'evento interruttivo è stato dichiarato dal procuratore della parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 22/06/2020, il cui contenuto, come previsto con decreto del 11/05/2020, doveva corrispondere a quanto le parti avrebbero dedotto oralmente all'udienza;
considerato che
non risulta riassunto il giudizio nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. ai fini della riassunzione del giudizio;
ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e 307, terzo comma, c.p.c.; ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate, cosicché nulla va statuito a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo comma,
c.p.c. per mancata riassunzione nel termine perentorio di tre mesi ex lege previsto;
- nulla sulle spese.
Latina, 22/07/2025
Il giudice
Luca Venditto