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Articolo 3 della Legge 25 luglio 1988, n. 334
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Legge 25 luglio 1988, n. 334
Articolo 3 della Legge 25 luglio 1988, n. 334
Versione
12 agosto 1988
Art. 3. 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 12 agosto 1988
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