Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1951, n. 1665
Articolo 2
Versione
21 febbraio 1952
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 14.000.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del Collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1952