Articolo 2573 del Codice civile
Articolo 2500 octiesArticolo 2501
Versione
19 aprile 1942
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Versione
31 dicembre 1992
Art. 2573.

(( (Trasferimento del marchio).)) ((Il marchio puo' essere trasferito o concesso in licenza per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, purche' in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.))

Quando il marchio e' costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1992
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