Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4924/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILA URO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/07/2024, assunto in decisione in data 29/10/2024 e vertente tra
C.F. 1 ) nato a [...] il (C.F. Parte 1
24/04/1968; etra
(C.F. C.F. 2Parte 2 ) nata a [...] il
15/05/1979, entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Fedele Ranieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in corso Genova
n.14, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2024, mediate il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto."
2. La figlia minore LI AR sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e la sua collocazione sarà presso la madre!
nell'abitazione coniugale in Cusano Milanino (MI) via Ninfea 1/C presso la casa coniugale. Il padre ha già lasciato la casa coniugale.
3. il padre terrà con sé la figlia a week end alternati dal sabato mattina
+
alla domenica sera quando la riconsegnerà alla madre prima della cena. La minore pernotterà presso il padre anche un giorno a settimana (tendenzialmente il mercoledi) e sarà accompagnata da quest'ultimo a scuola la mattina successiva. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29
dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze pasquali saranno trascorse presso i singoli genitori ad anni alterni.
4. Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà trenta giorni con un genitore e trenta giorni con l'altro. Il calendario delle vacanze sarà
stabilito entro il 30 maggio di ogni anno avendo per l'anno 2024
genitori già provveduto ad accordarsi.
5. Le parti essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti dichiarano di rinunciare a mantenimento alcuno da un coniuge nei confronti dell'altro.
6. Per quanto riguarda la figlia minore il padre contribuirà al mantenimento con il versamento alla fine di ogni mese della somma di jeuro 400,00 che sara rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori tenuto conto delle linee guida del protocollo stipulato tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza prot. 1377/2018. | ricorrenti convengono che l'assegno unico sarà percepito interamente (100%)
dalla madre.
7. la casa coniugale sebbene di proprietà esclusiva del signor Scollo
sarà assegnata alla signora Cojocaru.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
Motivi della decisione
Premesso che:
Parte 2 hanno contratto matrimonio in data
- Parte 1 e
21/11/2008 a Cusano Milanino (MI);
- Dall'unione è nata Persona 1 28/12/2008;
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 29/10/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che: deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da
-
entrambe le parti. - Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e con ricorso depositato in data 16/07/2024, così provvede:Parte 2 '
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e [...] che hanno contratto matrimonio in Cusano Milanino (MI) in data Parte 2
21/11/2008 (Atto n. 26, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano
Milanino), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI) al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato