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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8523 /2022 R.G. TRIB.
SUNDAY PRINCE / MINISTERO DELL' – COMMISSIONE PER LA CP_1 CP_2 PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
NI GR Presidente relatore
UR ES GI
OL OZ TA GI
riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 8523 / 2022 proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato P.IVA_1 Parte_2 presso il domicilio telematico dell'Avv. OL Turarolo, che lo rappresenta e difende giusta procura contenuta nel fascicolo informatico,
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_3
, in
[...] persona del Ministro pro tempore, che sta in giudizio avvalendosi del
[...]
Controparte_4
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008
a scioglimento della riserva
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 OSSERVA
1. In rito. cittadino della Nigeria propone ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 30/08/2022 e notificata il 22/09/2025, con la quale la di – Sezione di Controparte_3 CP_3
ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di riconoscimento dello status CP_3 di rifugiato, di protezione sussidiaria ed infine non riconoscendo la sussistenza dei requisiti di altra forma di protezione in via complementare.
Si è costituito il – Sez. Controparte_3 di chiedendo il rigetto del ricorso CP_3
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al Pubblico Ministero, che non è intervenuto. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico. CP_3
Si è proceduto in questa sede alla fissazione di un'udienza finalizzata ad un nuovo ascolto del richiedente davanti al GI istruttore delegato al quale però non è comparso.
2. Il fatto che ha determinato la fuga. Il richiedente premette di essere nato e vissuto in un villaggio vicino ad Owerri, di essere di religione cristiana;
ha studiato per dodici anni, nel proprio Paese non ha mai lavorato;
la sua famiglia di origine è composta da una sola sorella;
non è sposato ed ha un figlio.
In sede di audizione davanti alla relativamente alla prima Controparte_3 domanda presentata aveva raccontato – sinteticamente – di aver lasciato il paese di origine a maggio del 2015 per motivi legati alla sua omosessualità.
3. Le decisioni succedutesi nel tempo. Il richiedente non era stato ritenuto credibile dalla in prima istanza, né successivamente dal Controparte_3
Tribunale di Genova che con decreto in data 16/07/2019 aveva rigettato tutte le domande formulate. formulava proponeva successivamente domanda reiterata di Parte_1 protezione Internazionale allegando a sostegno della richiesta un nuovo documento apparentemente proveniente dalla polizia nigeriana dal quale emergeva che il richiedente era ricercato per il reato di omosessualità ed adducendo altresì di far parte del movimento IPOB, evidenziando come la particolare situazione di insicurezza del paese di origine lo avrebbe messo in pericolo in caso di rimpatrio, ma anche questa successiva domanda veniva ritenuta inammissibile, quindi temendo di essere imprigionato nel caso di rientro nel paese di origine chiedeva una nuova e diversa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 valutazione della propria vicenda personale al fine del riconoscimento delle misure di protezione internazionale previste dalla legge.
La Commissione ha ritenuto:
- credibile la nazionalità, la provenienza, l'appartenenza etnica e religiosa dichiarata dal richiedente in sede di audizione;
- non credibili i fatti nuovi posti a fondamento della domanda reiterata che non sarebbero idonei ad evidenziare un concreto pericolo nel caso di rimpatrio anche in considerazione del fatto che sono state riproposte a fondamento della domanda le questioni attinenti alla sua presunta omosessualità, già non ritenute credibili con provvedimento definitivo.
4. Le domande dispiegate dal richiedente. Con il ricorso il difensore ha evidenziato la credibilità di quanto riferito dal ricorrente, il rischio cui andrebbe incontro nel caso di rientro nel paese di origine, circostanze queste che ritiene dovrebbero condurre al riconoscimento della protezione internazionale o di altra forma di protezione in via subordinata. Non è stata prodotta alcuna documentazione comprovante l'integrazione del richiedente sul territorio nazionale ad eccezione di una denuncia di rapporto di lavoro domestico risalente ad oltre due anni fa.
5. Nel merito. Il Collegio rileva, come - non essendo il ricorrente comparso in udienza avanti il GI delegato - non sia stato possibile sciogliere i dubbi circa la veridicità del racconto posto a fondamento della domanda reiterata, fatti per altro risalenti ad oltre dieci anni or sono.
Secondo la direttiva Qualifica 2011/ 95/UE che, all'art. 4 comma 5, per una valutazione positiva del racconto del richiedente non suffragato da prove documentali, è necessario che quest'ultimo, oltre ad aver compiuto sinceri sforzi per suffragare la domanda, debba fornire spiegazioni soddisfacenti, coerenti, plausibili, e non in contraddizione con le informazioni di cui il giudice dispone (art. 4 comma 5 lettera d
Direttiva cit.), circostanza questa che non si ritiene il richiedente abbia soddisfatto non essendo comparso davanti al giudice a dare spiegazioni circa la sua storia.
Viene pertanto rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007.
5.1 Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, si osserva che attualmente non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.
Secondo il report del DFAT, la Nigeria dispone della più grande economia dell'Africa subsahariana (in stretta concorrenza con il Sudafrica), con un valore stimato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 di 446,5 miliardi di dollari nel 2019. L'economia nigeriana è dominata dal petrolio greggio, che rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo (PIL) del Paese, il 70% delle entrate statali e oltre l'83% delle entrate del Paeses La Nigeria è l'ottavo esportatore di petrolio al mondo, e le sue riserve di petrolio sono stimate in circa 35 miliardi di barili. La dipendenza dell'economia dal petrolio significa che è altamente vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi del greggio e della produzione, e i bassi prezzi del petrolio incidono sulla crescita e limitano gli investimenti pubblici. La Nigeria è diventata anche uno dei principali esportatori di gas naturale liquefatto, che rappresenta un ulteriore 15,5 per cento delle esportazioni". Tendenze recenti in materia di sicurezza1
Il numero di vittime segnalate a causa di incidenti violenti in Nigeria ha raggiunto
12.162 nel 2024, portando il totale a 208.998 morti dal 2006. Lo Stato di Borno è stato il più colpito da conflitti letali. Ha registrato il numero assoluto più alto di vittime
(1.263) e il secondo numero relativo più alto di morti ogni 100.000 abitanti (17). Anche
e figuravano nell'elenco dei cinque stati più pericolosi Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 della Nigeria. Nel 2024, la criminalità è stata responsabile del numero più alto di morti per violenza letale in Nigeria. Ha causato 6.018 morti, in aumento rispetto alle 5.356 vittime registrate nel 2023. Gli stati di , e sono stati i più colpiti Per_5 Per_1 Per_6
a causa del banditismo rurale. Gli scontri che hanno coinvolto agricoltori e pastori hanno causato 567 vittime in 20 stati nigeriani e nel Territorio della Capitale Federale
(FCT). Gli stati di e hanno registrato il numero più alto di morti, Per_4 Per_7 Per_8 Per_1 mentre gli stati di e sono stati i meno colpiti. Nel 2024, bande Per_9 Per_11 criminali e forze di sicurezza sono state maggiormente coinvolte in incidenti mortali rispetto ad altri autori di violenza. Mentre la Nigeria combatteva contro e CP_5
l'insurrezione della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico, un altro gruppo estremista violento, i si è espanso nelle comunità di confine del nord, Pt_3 in particolare negli stati di Sokoto, e Raid e
contro
-operazioni delle Per_11 Per_1 forze governative hanno causato circa 48 vittime. Le vittime di incidenti stradali segnalate sono aumentate da 1.565 nel 2023 a 1.672 nel 2024, soprattutto a causa di esplosioni legate alla distribuzione di benzina Premium (PMS).
Nel 2024 ad Imo sono stati segnalati 32 incidenti che hanno ucciso 52 persone. Tra le località colpite figurano le seguenti località: Abacheke, Agbobu, Awo-Omamma,
Egbuoma, Ejemekwuru, Ihiagwa, Ihite-Owerri, Irete, Mbieri, Mgbele, Nekede, Nguru, Ohi, Okigwi, Orlu, Orodo, Owerri, Umualumuoke 2. Persona_12
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Pertanto, alla luce delle informazioni raccolte, non può che ritenersi che la zona interessata dall'eventuale rientro del ricorrente non sia caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa e non vi sia un livello di violenza così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita.
6. Altre forme di protezione.
6.1 Protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione internazionale presentata il 11/03/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l.
50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per
l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_3 soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
6.2 Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si evidenzia come il ricorrente non abbia prodotto sostanzialmente nulla al fine di corroborare l'esistenza di una effettiva integrazione sul territorio italiano, pur soggiornandovi da oltre nove anni.
Il Collegio, pertanto, non ha elementi per valutare se il richiedente in Italia goda di una vita “privata e familiare” (quali, ad esempio, la disponibilità di un'abitazione, lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare, la convivenza con altri membri della famiglia, ecc.), idonei a dimostrare che, in caso di rientro nel paese di origine, quest'ultimo vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la dignità e il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa: non è quindi possibile neppure il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari o ad altre forme di protezione speciale.
6. Spese di giudizio. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, considerato che la sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il CP_3
Presidente della , si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione CP_3
(…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente).
Si provvede con separato decreto – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R.
115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Rigetta integralmente le domande formulate dal ricorrente.
• Nulla sulle spese.
Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente estensore
(NI GR)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-Watch-Report24.pdf 2 www.ecoi.net/en/file/local/2109664/2024q1Nigeria_en.pdf
SUNDAY PRINCE / MINISTERO DELL' – COMMISSIONE PER LA CP_1 CP_2 PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
NI GR Presidente relatore
UR ES GI
OL OZ TA GI
riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 8523 / 2022 proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato P.IVA_1 Parte_2 presso il domicilio telematico dell'Avv. OL Turarolo, che lo rappresenta e difende giusta procura contenuta nel fascicolo informatico,
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_3
, in
[...] persona del Ministro pro tempore, che sta in giudizio avvalendosi del
[...]
Controparte_4
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008
a scioglimento della riserva
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 OSSERVA
1. In rito. cittadino della Nigeria propone ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 30/08/2022 e notificata il 22/09/2025, con la quale la di – Sezione di Controparte_3 CP_3
ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di riconoscimento dello status CP_3 di rifugiato, di protezione sussidiaria ed infine non riconoscendo la sussistenza dei requisiti di altra forma di protezione in via complementare.
Si è costituito il – Sez. Controparte_3 di chiedendo il rigetto del ricorso CP_3
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al Pubblico Ministero, che non è intervenuto. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico. CP_3
Si è proceduto in questa sede alla fissazione di un'udienza finalizzata ad un nuovo ascolto del richiedente davanti al GI istruttore delegato al quale però non è comparso.
2. Il fatto che ha determinato la fuga. Il richiedente premette di essere nato e vissuto in un villaggio vicino ad Owerri, di essere di religione cristiana;
ha studiato per dodici anni, nel proprio Paese non ha mai lavorato;
la sua famiglia di origine è composta da una sola sorella;
non è sposato ed ha un figlio.
In sede di audizione davanti alla relativamente alla prima Controparte_3 domanda presentata aveva raccontato – sinteticamente – di aver lasciato il paese di origine a maggio del 2015 per motivi legati alla sua omosessualità.
3. Le decisioni succedutesi nel tempo. Il richiedente non era stato ritenuto credibile dalla in prima istanza, né successivamente dal Controparte_3
Tribunale di Genova che con decreto in data 16/07/2019 aveva rigettato tutte le domande formulate. formulava proponeva successivamente domanda reiterata di Parte_1 protezione Internazionale allegando a sostegno della richiesta un nuovo documento apparentemente proveniente dalla polizia nigeriana dal quale emergeva che il richiedente era ricercato per il reato di omosessualità ed adducendo altresì di far parte del movimento IPOB, evidenziando come la particolare situazione di insicurezza del paese di origine lo avrebbe messo in pericolo in caso di rimpatrio, ma anche questa successiva domanda veniva ritenuta inammissibile, quindi temendo di essere imprigionato nel caso di rientro nel paese di origine chiedeva una nuova e diversa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 valutazione della propria vicenda personale al fine del riconoscimento delle misure di protezione internazionale previste dalla legge.
La Commissione ha ritenuto:
- credibile la nazionalità, la provenienza, l'appartenenza etnica e religiosa dichiarata dal richiedente in sede di audizione;
- non credibili i fatti nuovi posti a fondamento della domanda reiterata che non sarebbero idonei ad evidenziare un concreto pericolo nel caso di rimpatrio anche in considerazione del fatto che sono state riproposte a fondamento della domanda le questioni attinenti alla sua presunta omosessualità, già non ritenute credibili con provvedimento definitivo.
4. Le domande dispiegate dal richiedente. Con il ricorso il difensore ha evidenziato la credibilità di quanto riferito dal ricorrente, il rischio cui andrebbe incontro nel caso di rientro nel paese di origine, circostanze queste che ritiene dovrebbero condurre al riconoscimento della protezione internazionale o di altra forma di protezione in via subordinata. Non è stata prodotta alcuna documentazione comprovante l'integrazione del richiedente sul territorio nazionale ad eccezione di una denuncia di rapporto di lavoro domestico risalente ad oltre due anni fa.
5. Nel merito. Il Collegio rileva, come - non essendo il ricorrente comparso in udienza avanti il GI delegato - non sia stato possibile sciogliere i dubbi circa la veridicità del racconto posto a fondamento della domanda reiterata, fatti per altro risalenti ad oltre dieci anni or sono.
Secondo la direttiva Qualifica 2011/ 95/UE che, all'art. 4 comma 5, per una valutazione positiva del racconto del richiedente non suffragato da prove documentali, è necessario che quest'ultimo, oltre ad aver compiuto sinceri sforzi per suffragare la domanda, debba fornire spiegazioni soddisfacenti, coerenti, plausibili, e non in contraddizione con le informazioni di cui il giudice dispone (art. 4 comma 5 lettera d
Direttiva cit.), circostanza questa che non si ritiene il richiedente abbia soddisfatto non essendo comparso davanti al giudice a dare spiegazioni circa la sua storia.
Viene pertanto rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007.
5.1 Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, si osserva che attualmente non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.
Secondo il report del DFAT, la Nigeria dispone della più grande economia dell'Africa subsahariana (in stretta concorrenza con il Sudafrica), con un valore stimato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 di 446,5 miliardi di dollari nel 2019. L'economia nigeriana è dominata dal petrolio greggio, che rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo (PIL) del Paese, il 70% delle entrate statali e oltre l'83% delle entrate del Paeses La Nigeria è l'ottavo esportatore di petrolio al mondo, e le sue riserve di petrolio sono stimate in circa 35 miliardi di barili. La dipendenza dell'economia dal petrolio significa che è altamente vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi del greggio e della produzione, e i bassi prezzi del petrolio incidono sulla crescita e limitano gli investimenti pubblici. La Nigeria è diventata anche uno dei principali esportatori di gas naturale liquefatto, che rappresenta un ulteriore 15,5 per cento delle esportazioni". Tendenze recenti in materia di sicurezza1
Il numero di vittime segnalate a causa di incidenti violenti in Nigeria ha raggiunto
12.162 nel 2024, portando il totale a 208.998 morti dal 2006. Lo Stato di Borno è stato il più colpito da conflitti letali. Ha registrato il numero assoluto più alto di vittime
(1.263) e il secondo numero relativo più alto di morti ogni 100.000 abitanti (17). Anche
e figuravano nell'elenco dei cinque stati più pericolosi Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 della Nigeria. Nel 2024, la criminalità è stata responsabile del numero più alto di morti per violenza letale in Nigeria. Ha causato 6.018 morti, in aumento rispetto alle 5.356 vittime registrate nel 2023. Gli stati di , e sono stati i più colpiti Per_5 Per_1 Per_6
a causa del banditismo rurale. Gli scontri che hanno coinvolto agricoltori e pastori hanno causato 567 vittime in 20 stati nigeriani e nel Territorio della Capitale Federale
(FCT). Gli stati di e hanno registrato il numero più alto di morti, Per_4 Per_7 Per_8 Per_1 mentre gli stati di e sono stati i meno colpiti. Nel 2024, bande Per_9 Per_11 criminali e forze di sicurezza sono state maggiormente coinvolte in incidenti mortali rispetto ad altri autori di violenza. Mentre la Nigeria combatteva contro e CP_5
l'insurrezione della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico, un altro gruppo estremista violento, i si è espanso nelle comunità di confine del nord, Pt_3 in particolare negli stati di Sokoto, e Raid e
contro
-operazioni delle Per_11 Per_1 forze governative hanno causato circa 48 vittime. Le vittime di incidenti stradali segnalate sono aumentate da 1.565 nel 2023 a 1.672 nel 2024, soprattutto a causa di esplosioni legate alla distribuzione di benzina Premium (PMS).
Nel 2024 ad Imo sono stati segnalati 32 incidenti che hanno ucciso 52 persone. Tra le località colpite figurano le seguenti località: Abacheke, Agbobu, Awo-Omamma,
Egbuoma, Ejemekwuru, Ihiagwa, Ihite-Owerri, Irete, Mbieri, Mgbele, Nekede, Nguru, Ohi, Okigwi, Orlu, Orodo, Owerri, Umualumuoke 2. Persona_12
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Pertanto, alla luce delle informazioni raccolte, non può che ritenersi che la zona interessata dall'eventuale rientro del ricorrente non sia caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa e non vi sia un livello di violenza così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita.
6. Altre forme di protezione.
6.1 Protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione internazionale presentata il 11/03/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l.
50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per
l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_3 soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
6.2 Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si evidenzia come il ricorrente non abbia prodotto sostanzialmente nulla al fine di corroborare l'esistenza di una effettiva integrazione sul territorio italiano, pur soggiornandovi da oltre nove anni.
Il Collegio, pertanto, non ha elementi per valutare se il richiedente in Italia goda di una vita “privata e familiare” (quali, ad esempio, la disponibilità di un'abitazione, lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare, la convivenza con altri membri della famiglia, ecc.), idonei a dimostrare che, in caso di rientro nel paese di origine, quest'ultimo vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la dignità e il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa: non è quindi possibile neppure il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari o ad altre forme di protezione speciale.
6. Spese di giudizio. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, considerato che la sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il CP_3
Presidente della , si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione CP_3
(…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente).
Si provvede con separato decreto – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R.
115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Rigetta integralmente le domande formulate dal ricorrente.
• Nulla sulle spese.
Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente estensore
(NI GR)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-Watch-Report24.pdf 2 www.ecoi.net/en/file/local/2109664/2024q1Nigeria_en.pdf