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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott. Luigia Franzese - Giudice –
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 20/12/2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. RAUCCIO CONCETTA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 05/05/2005 dall'intestato Tribunale, successivamente modificate con decreto del
10/03/2008 emesso dall'intestato Tribunale, e che dal matrimonio erano nate due figlie , Per_1 nata il [...]; nata il [...]), ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 30/07/1998 a Caserta alle condizioni indicate dal ricorso. In particolare, ha chiesto di confermare a carico del resistente l'assegno di mantenimento per le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nell'importo mensile di € 200,00- da dividere in egual misura, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie.
All'udienza del 01/06/23, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente d. del Tribunale ha adottato i provvedimenti urgenti ex art.708 c. p.c. e rimesso le parti dinnanzi al G.I. Infine la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta. Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico del resistente di un contributo mensile al mantenimento delle due figlie, entrambe maggiorenni, rispetto alle quali però non è stata prospettata la sopraggiunta autosufficienza economica, può essere accolta la domanda di porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 200,00 -così ridotto dal tribunale l'importo precedentemente fissato in € 450,00, su ricorso congiunto-, da dividere in egual misura. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le figlie purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Ppronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di euro 200,00 per il contributo al mantenimento delle figlie -da dividere in egual misura-; detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
c) nulla per le spese di giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott. Luigia Franzese - Giudice –
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 20/12/2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. RAUCCIO CONCETTA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 05/05/2005 dall'intestato Tribunale, successivamente modificate con decreto del
10/03/2008 emesso dall'intestato Tribunale, e che dal matrimonio erano nate due figlie , Per_1 nata il [...]; nata il [...]), ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 30/07/1998 a Caserta alle condizioni indicate dal ricorso. In particolare, ha chiesto di confermare a carico del resistente l'assegno di mantenimento per le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nell'importo mensile di € 200,00- da dividere in egual misura, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie.
All'udienza del 01/06/23, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente d. del Tribunale ha adottato i provvedimenti urgenti ex art.708 c. p.c. e rimesso le parti dinnanzi al G.I. Infine la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta. Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico del resistente di un contributo mensile al mantenimento delle due figlie, entrambe maggiorenni, rispetto alle quali però non è stata prospettata la sopraggiunta autosufficienza economica, può essere accolta la domanda di porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 200,00 -così ridotto dal tribunale l'importo precedentemente fissato in € 450,00, su ricorso congiunto-, da dividere in egual misura. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le figlie purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Ppronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di euro 200,00 per il contributo al mantenimento delle figlie -da dividere in egual misura-; detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
c) nulla per le spese di giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso