Articolo 32 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
Articolo 31Articolo 33
Versione
5 settembre 1978
Art. 32. (Disposizioni transitorie)

Restano ferme, fino all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore e dell'Universita', le norme vigenti in materia di assunzione per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale ed artistica, di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
Entrata in vigore il 5 settembre 1978