TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3546/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 3546/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Macchia e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore (SA), via Roma n. 56
-Parte Attrice-
E
(c.f. ), di via E. Astuti n. 20, Nocera Inferiore, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluigi Pucci e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore (SA), Piazza Amendola n. 01
-Parte Convenuta-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'acco- glimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n.4 dell'art. 132 c.p.c.co- sì come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 17/07/2013, il sig. , Parte_1 premetteva di essere proprietario di alcuni locali commerciali, con ingresso principale dal civico n. 18 e siti nel Condominio di via Astuti n. 20 di Nocera Inferiore;
CP_1
che gli indicati locali venivano interessati da infiltrazioni d'acqua nel mese di febbraio
2013 e derivanti da sovrastanti giardini pensili condominiali, che avevano anche causato ristagni d'acqua e provocando danni alla struttura dei locali ed interessando anche la controsoffittatura e le pareti del bagno, con distacco di intonaco e ammaloramento del solaio;
che i danni ammontavano ad € 9.500,00 a seguito di C.T. di parte, con l'aggiunta del danno per parziale mancato utilizzo dei locali ed eventuali danni successivi;
che nonostante lettera di messa in mora al non era stato possibile risolvere CP_1
bonariamente la controversia e per cui lo citava innanzi a codesto tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ed in via gradata condannarlo ai sensi dell'art. 1126 c.c. al pagamento della quota di un terzo dei danni su indicati, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
si costituiva in giudizio il che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto CP_1
di citazione per violazione degli artt. 164, 4° c. e 163 n. 4 c.p.c.; nel merito la infon- datezza della domanda e la non responsabilità del in quanto le infiltrazioni CP_1
erano dovute a fenomeni di pioggia straordinari e non prevedibili e comunque se vi fosse responsabilità del medesimo la relativa ripartizione andrebbe fatta per un terzo a carico del proprietario del lastrico solare e per due terzi a carico dei pro- CP_1
prietari degli immobili sottostanti tale lastrico e concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e CTU e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata la eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di cita- zione, essendo presenti nel medesimo tutti gli elementi che consentono alla Stessa di potersi adeguatamente difendere.
Nel merito, la domanda attorea di risarcimento danni è fondata e va accolta nei termini che seguono.
pag. 2/4 La prova testimoniale espletata ha evidenziato la presenza di infiltrazioni d'acqua dal febbraio 2013 in poi nei locali di parte attrice e proveniente dai giardini pensili e dal la- strico condominiale di copertura degli indicati locali;
che negli anni successivi le infil- trazioni nei locali sono continuate con aggravio dei danni, tanto che i medesimi adibiti a vendita e deposito di capi di abbigliamento non sono stati più utilizzati e sgomberati
(testi e;
il geom. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, con-fermava, altresì, la perizia redatta nel febbraio 2013 su incarico della Tes_1
parte attrice;
il C.T.U., nella sua relazione, depositata il 30/01/2017, ha evidenziato che nel corso del giudizio il sig. aveva venduto parte dei locali interessati dal fenomeno Pt_1
infiltrativo e che erano stati ristrutturati dal nuovo proprietario;
che pertanto la propria relazione era riferita al solo locale ancora di proprietà attorea, che risultava ancora interessato da feno-meni infiltrativi, da grosse macchie di umidità, da muffa e che le condizioni dell'intonaco delle pareti e del soffitto risultava compromesso;
che i danni derivavano da infiltrazioni provenienti dai sovrastanti giardini pensili e dai camminamenti condominiali che coprono i locali oggetto di causa;
che, stante la vendita sopraindicata, la determinazione degli in-terventi e la valutazione dei danni erano stati fatti solo per il solo locale ancora di proprietà attorea e che lo stesso Consulente aveva quantificato in complessivi € 6.000,00 (oltre iva) per materiali e mano d'opera. non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio, con riferimento sia al soddisfacimento del nesso di causalità tra evento e danno e sia nella determinazione del quantum debeatur, come sopra determinato.
Il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni va posta a carico del Condo- minio con esclusione del condomino parte attrice, in sede di ripartizione;
diversa invece
è la manutenzione del giardino pensile e del camminamento che copre anche il locale di parte attrice, cui ovviamente partecipa il sig. , nella misura dovuta. Pt_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello,
pag. 3/4 definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei con- Parte_1 fronti del , , in persona Controparte_2 Controparte_3
dello Amm.re p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. e Parte_1 per l'effetto dichiara la responsabilità del Controparte_4
, in persona dello Amm.re p.t., nella causazione del sinistro per cui è
[...]
causa.
2) Condanna il Astuti n. 20, di Nocera Inferiore, in per- Controparte_2
sona dello Amm.re p.t., al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 6.000,00, oltre iva, per i danni al locale, oltre in- teressi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 01/02/2017 e fino al soddisfo.
3) Condanna il Nocera Inferiore, in Controparte_4
persona dello Amm.re p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 214,00 per spese vive, € 2.850,00 per competenze professionali, oltre
15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, in favore della parte attrice e con attribuzione all'avv. Vincenzo Macchia, per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte convenuta, che è condannata a rimborsarle a parte attrice, se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 04/06/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 3546/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Macchia e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore (SA), via Roma n. 56
-Parte Attrice-
E
(c.f. ), di via E. Astuti n. 20, Nocera Inferiore, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluigi Pucci e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore (SA), Piazza Amendola n. 01
-Parte Convenuta-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'acco- glimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n.4 dell'art. 132 c.p.c.co- sì come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 17/07/2013, il sig. , Parte_1 premetteva di essere proprietario di alcuni locali commerciali, con ingresso principale dal civico n. 18 e siti nel Condominio di via Astuti n. 20 di Nocera Inferiore;
CP_1
che gli indicati locali venivano interessati da infiltrazioni d'acqua nel mese di febbraio
2013 e derivanti da sovrastanti giardini pensili condominiali, che avevano anche causato ristagni d'acqua e provocando danni alla struttura dei locali ed interessando anche la controsoffittatura e le pareti del bagno, con distacco di intonaco e ammaloramento del solaio;
che i danni ammontavano ad € 9.500,00 a seguito di C.T. di parte, con l'aggiunta del danno per parziale mancato utilizzo dei locali ed eventuali danni successivi;
che nonostante lettera di messa in mora al non era stato possibile risolvere CP_1
bonariamente la controversia e per cui lo citava innanzi a codesto tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ed in via gradata condannarlo ai sensi dell'art. 1126 c.c. al pagamento della quota di un terzo dei danni su indicati, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
si costituiva in giudizio il che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto CP_1
di citazione per violazione degli artt. 164, 4° c. e 163 n. 4 c.p.c.; nel merito la infon- datezza della domanda e la non responsabilità del in quanto le infiltrazioni CP_1
erano dovute a fenomeni di pioggia straordinari e non prevedibili e comunque se vi fosse responsabilità del medesimo la relativa ripartizione andrebbe fatta per un terzo a carico del proprietario del lastrico solare e per due terzi a carico dei pro- CP_1
prietari degli immobili sottostanti tale lastrico e concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e CTU e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata la eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di cita- zione, essendo presenti nel medesimo tutti gli elementi che consentono alla Stessa di potersi adeguatamente difendere.
Nel merito, la domanda attorea di risarcimento danni è fondata e va accolta nei termini che seguono.
pag. 2/4 La prova testimoniale espletata ha evidenziato la presenza di infiltrazioni d'acqua dal febbraio 2013 in poi nei locali di parte attrice e proveniente dai giardini pensili e dal la- strico condominiale di copertura degli indicati locali;
che negli anni successivi le infil- trazioni nei locali sono continuate con aggravio dei danni, tanto che i medesimi adibiti a vendita e deposito di capi di abbigliamento non sono stati più utilizzati e sgomberati
(testi e;
il geom. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, con-fermava, altresì, la perizia redatta nel febbraio 2013 su incarico della Tes_1
parte attrice;
il C.T.U., nella sua relazione, depositata il 30/01/2017, ha evidenziato che nel corso del giudizio il sig. aveva venduto parte dei locali interessati dal fenomeno Pt_1
infiltrativo e che erano stati ristrutturati dal nuovo proprietario;
che pertanto la propria relazione era riferita al solo locale ancora di proprietà attorea, che risultava ancora interessato da feno-meni infiltrativi, da grosse macchie di umidità, da muffa e che le condizioni dell'intonaco delle pareti e del soffitto risultava compromesso;
che i danni derivavano da infiltrazioni provenienti dai sovrastanti giardini pensili e dai camminamenti condominiali che coprono i locali oggetto di causa;
che, stante la vendita sopraindicata, la determinazione degli in-terventi e la valutazione dei danni erano stati fatti solo per il solo locale ancora di proprietà attorea e che lo stesso Consulente aveva quantificato in complessivi € 6.000,00 (oltre iva) per materiali e mano d'opera. non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio, con riferimento sia al soddisfacimento del nesso di causalità tra evento e danno e sia nella determinazione del quantum debeatur, come sopra determinato.
Il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni va posta a carico del Condo- minio con esclusione del condomino parte attrice, in sede di ripartizione;
diversa invece
è la manutenzione del giardino pensile e del camminamento che copre anche il locale di parte attrice, cui ovviamente partecipa il sig. , nella misura dovuta. Pt_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello,
pag. 3/4 definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei con- Parte_1 fronti del , , in persona Controparte_2 Controparte_3
dello Amm.re p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. e Parte_1 per l'effetto dichiara la responsabilità del Controparte_4
, in persona dello Amm.re p.t., nella causazione del sinistro per cui è
[...]
causa.
2) Condanna il Astuti n. 20, di Nocera Inferiore, in per- Controparte_2
sona dello Amm.re p.t., al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 6.000,00, oltre iva, per i danni al locale, oltre in- teressi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 01/02/2017 e fino al soddisfo.
3) Condanna il Nocera Inferiore, in Controparte_4
persona dello Amm.re p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 214,00 per spese vive, € 2.850,00 per competenze professionali, oltre
15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, in favore della parte attrice e con attribuzione all'avv. Vincenzo Macchia, per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte convenuta, che è condannata a rimborsarle a parte attrice, se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 04/06/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4