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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 2346/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado, iscritta al ruolo il 9.3.2020 al N° 2346/2020 R.G. ,
avente ad oggetto: mutuo e contratti derivati e vertente tra
Parte_1
avv.ti Dentice e Bucciarelli
e
Controparte_1
Avv. Graziadei
FATTI di CAUSA e SVOLGIMENTO del PROCESSO In data 16.8.2010 la stipulava con la un Parte_1 Controparte_1
contratto derivato “ Interest Rate Swap “, collegato ad un precedente contratto di mutuo a tasso variabile, stipulato in data 10.8.2010, per il quale doveva fungere da copertura per le eventuali oscillazioni del tasso di interesse, agganciato al valore dell'Euribor a tre mesi e inizialmente fissato al tasso del 2,29 % .
Orbene, nel corso del rapporto avente durata decennale dal 16.8.2010 al 15.9.2020, il tasso di interesse aveva avuto un rendimento inferiore al 2,29 %, per cui era scattata la copertura assicurativa in favore della banca, tale da generare una integrazione pari ad euro 300.515,21, di cui euro 277.715,21 per differenziale, oltre euro 22.800,00 per estinzione anticipata del credito da parte del mutuatario . .
Nulla è stato invece riconosciuto alla società a titolo di copertura assicurativa, in Pt_1
quanto il rendimento dell'Euribor a tre mesi non era mai stato superiore al tasso previsto in contratto pari al 2,29 % .
Su queste premesse la società ha anzitutto ritenuto che il prodotto finanziario - Pt_1
utilizzato dalla banca a copertura della variabilità dei tassi di cui al contratto di mutuo - non fosse idoneo all'uso destinato, in quanto, tra l'altro, non indicava il suo valore iniziale al momento della operazione ( c.d. mark to market ); che, in secondo luogo, non poteva svolgere alcuna funzione assicurativa, in quanto puramente ed assolutamente aleatorio .
La società ha, pertanto, agito giudizialmente nei confronti della Pt_1 Controparte_1
, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di Interest Rate
[...]
Swap e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione della somma di euro
300.515,21, già in precedenza corrisposta, oltre accessori di legge.
La si è ritualmente costituita in giudizio, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda attorea e concludendo, quindi, per il suo rigetto .
In particolare, la banca ha dedotto la piena validità del contratto stipulato tra le parti in data 16.8.2010, in quanto munito di un'alea bilaterale ben proporzionata tra le parti, tale da renderlo meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. .
La banca, inoltre, aveva assolto a tutti i suoi oneri informativi e probatori, e segnatamente a quelli imposti dall'art. 21 t.u.b. in tema di informativa da fornire al cliente circa i rischi economici cui andava incontro con la sottoscrizione del contratto .
La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza contabile affidata al dr.
la cui relazione, in quanto esaustiva e priva di vizi logici o tecnico- Persona_1
giuridici, può essere pienamente utilizzata ai fini di una corretta e ponderata decisione .
MOTIVI della DECISIONE
Il rapporto tra la società e la – a latere rispetto a quello principale di mutuo Pt_1 CP_2
- risulta regolato da un contratto di Interest Rate Swap, che è opportuno descrivere nei suoi tratti essenziali, per quel che interessa nel presente giudizio .
L'I.R.S. è il contratto mediante il quale due operatori stabiliscono di scambiarsi flussi di interessi calcolati su un capitale di riferimento e per un periodo di tempo determinato, con la precisazione che una parte si obbliga al pagamento di un tasso fisso e l'altra, invece, ad un tasso variabile .
Nella specie, la soc. si era impegnata a garantire almeno il tasso fisso del 2,29 %, Pt_1
mentre la banca quello variabile ancorato ai tassi Euribor a tre mesi .
Pertanto, sotto tale primo aspetto, può ritenersi che il rapporto non abbia una natura marcatamente aleatoria, in quanto l'impegno principale a carico della era quello Pt_1
ben definito di riconoscere alla banca quantomeno il 2,29 %, già fissato in sede di stipula del contratto. Orbene, essendosi mantenuti i tassi Euribor al di sotto della soglia del 2,29 %, la banca ha maturato un credito di euro 300.515,21 pari alla differenza tra i tassi Euribor del periodo e la soglia garantita del 2,29 .
Secondo l'attrice siffatto credito non è dovuto, in quanto privo di una alea razionale, nonché generato da un'alea solo unilaterale, e quindi troppo sbilanciata in favore della banca .
Orbene, ciò dovrebbe portare ad escludere che i tassi Euribor a tre mesi potessero mai avere, nel periodo di vigenza contrattuale, un rendimento superiore al 2,29 %, ma una tale previsione di rendimento non è dato desumerla da alcun elemento giuridico o di fatto .
Invero, non vi sono elementi per ritenere che la banca abbia creato e voluto il rapporto nella certezza che esso si sarebbe svolto in suo favore, avendo un'alea bilaterale solo fittiziamente prospettata .
Invero, una tale possibilità, con le relative argomentazioni, non viene in alcun modo prefigurata, né dalla difesa della società, né dallo stesso consulente di ufficio .
Peraltro, si consideri pure che il contratto di swap aveva una valenza aleatoria limitata,
in quanto la copertura assicurativa serviva a garantire solo il differenziale tra il rendimento avutosi ed il limite del 2,29 % e non anche percentuali maggiori .
In conclusione sul punto, deve essere rigettata la domanda di nullità del contratto swap,
non potendosi ritenere che trasferisca l'alea contrattuale unicamente a carico della mutuataria, né potendo dirsi che sia privo di una causa in concreto e che, quindi, la stipula del contratto non avrebbe una funzione di copertura, ma meramente speculativa .
Peraltro, se ciò fosse vero, il contratto di swap, in quanto atipico, sarebbe anche tacciabile di non meritevolezza, per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1322 c.c. .
Un tale giudizio, peraltro, si deve fondare sul contenuto concreto della pattuizione, e non con un giudizio ex post derivante dagli esiti negativi del rapporto ( cfr. argomentando ex
Cass. 18724/2018 ) .
Un tale onere probatorio, poi, grava certamente sull'attrice, che nella specie può dirsi che lo abbia assolto attraverso le risultanze della consulenza affidata al c.t.u. dr. Per_1
( cfr. argomentando ex Corte Appello Milano 29.10.2014 ) .
Invero, si ricava dall'esame della consulenza contabile che la banca non ha informato la soc. delle conseguenze negative derivanti dall'accostamento del mutuo al Pt_1
contratto sul derivato, dal quale è scaturito un maggior esborso per complessivi euro
49.844,64, anche questo non comunicato alla mutuataria che, pertanto, non ha potuto esprimere un consenso negoziale pienamente consapevole .
Tanto basta per condannare la banca alla restituzione dell'importo di euro 49.84464,
quale conseguenza della nullità parziale, di cui deve ritenersi affetto il contratto sul derivato .
Deve, invece, escludersi che possa parlarsi di nullità assoluta, in quanto deve ritenersi che, data la entità del mutuo stipulato, esso era indispensabile per il prosieguo della attività di impresa, da cui la sua sicura stipula .
Pervero, il c.t.u. rafforza la motivazione sulla nullità parziale, anche sul rilievo della mancata quantificazione del mark to market e della formula matematica per la sua determinazione, ma ciò è opinabile, in quanto non tutta la giurisprudenza è d'accordo nel far discendere la nullità parziale da siffatta mancata indicazione .
Ma – ripetesi – si ritiene sufficiente il mancato accostamento tra i due contratti di mutuo e derivati . Può dirsi, pertanto, che la società non si è limitata a contestare genericamente il mancato assolvimento dei doveri informativi in capo alla Banca ex art. 21 tub, ma ha indicato in maniera specifica le omissioni o le fallaci informazioni che la hanno indotto ad una operazione che altrimenti non avrebbe in parte sottoscritto ( cfr. argomentando sul punto da Cass. n. 3962/2018 ) .
In definitiva, sussistono le condizioni per espungere dalle risultanze dei conti le poste negative derivanti dall'esito infausto dei titoli negoziati a copertura del rapporto in atto tra le parti .
In conclusione, la presente decisione si fonda sui seguenti principi di diritto .
Il contratto proposto dalla banca ha natura aleatoria, ma questo non la esime dai suoi doveri di mettere “ l'investitore “ nella condizione di ben conoscere e ponderare tutti gli elementi di rischio che va ad assumere con la sottoscrizione del contratto proposto: in tali sensi correttamente la giurisprudenza parla di alea razionale, la quale può
riassumersi con la espressione “ consenso informato da parte “ dell'investitore “ alla stipula del contratto “ .
Ciò a maggior ragione nella vicenda che ci occupa, dove il contratto sottoscritto, latu sensu di investimento, si traduce in un sostanziale vantaggio per la banca, in quanto esso funge anche da copertura per la banca da eventuali rischi di andamento insoddisfacente dei titoli cui è agganciato “ l'investimento “ .
Se ciò non accade – come in parte è avvenuto nella presente fattispecie – la banca è
tenuta a rispondere, in termini risarcitori, delle conseguenze negative derivate dal suo comportamento omissivo, il quale si traduce in una forma di inadempimento parziale ai suoi obblighi contrattuali soprattutto, ma non solo, di natura informativa .
In tal modo, il consulente di ufficio ha concluso per un credito in favore della società pari ad euro 49.844,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo . Pt_1
Pertanto, entro tali limiti può essere accolta la domanda proposta dalla società . Pt_1
A tale condanna segue anche quella alle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio, secondo la liquidazione già operata in istruttoria ,
P. Q. M.
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNA la alla restituzione dell'importo Controparte_1
pari ad euro 49.844,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 10.980,00, di cui euro 9.640,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.
e c.a.p ;
5) pone per l'intero le spese della consulenza di ufficio a carico della banca, secondo la liquidazione già operata in istruttoria .
Così deciso in Salerno in data 12 febbraio 2025
IL GIUDICE UNICO DESIGNATO Dott. Roberto Ricciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado, iscritta al ruolo il 9.3.2020 al N° 2346/2020 R.G. ,
avente ad oggetto: mutuo e contratti derivati e vertente tra
Parte_1
avv.ti Dentice e Bucciarelli
e
Controparte_1
Avv. Graziadei
FATTI di CAUSA e SVOLGIMENTO del PROCESSO In data 16.8.2010 la stipulava con la un Parte_1 Controparte_1
contratto derivato “ Interest Rate Swap “, collegato ad un precedente contratto di mutuo a tasso variabile, stipulato in data 10.8.2010, per il quale doveva fungere da copertura per le eventuali oscillazioni del tasso di interesse, agganciato al valore dell'Euribor a tre mesi e inizialmente fissato al tasso del 2,29 % .
Orbene, nel corso del rapporto avente durata decennale dal 16.8.2010 al 15.9.2020, il tasso di interesse aveva avuto un rendimento inferiore al 2,29 %, per cui era scattata la copertura assicurativa in favore della banca, tale da generare una integrazione pari ad euro 300.515,21, di cui euro 277.715,21 per differenziale, oltre euro 22.800,00 per estinzione anticipata del credito da parte del mutuatario . .
Nulla è stato invece riconosciuto alla società a titolo di copertura assicurativa, in Pt_1
quanto il rendimento dell'Euribor a tre mesi non era mai stato superiore al tasso previsto in contratto pari al 2,29 % .
Su queste premesse la società ha anzitutto ritenuto che il prodotto finanziario - Pt_1
utilizzato dalla banca a copertura della variabilità dei tassi di cui al contratto di mutuo - non fosse idoneo all'uso destinato, in quanto, tra l'altro, non indicava il suo valore iniziale al momento della operazione ( c.d. mark to market ); che, in secondo luogo, non poteva svolgere alcuna funzione assicurativa, in quanto puramente ed assolutamente aleatorio .
La società ha, pertanto, agito giudizialmente nei confronti della Pt_1 Controparte_1
, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di Interest Rate
[...]
Swap e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione della somma di euro
300.515,21, già in precedenza corrisposta, oltre accessori di legge.
La si è ritualmente costituita in giudizio, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda attorea e concludendo, quindi, per il suo rigetto .
In particolare, la banca ha dedotto la piena validità del contratto stipulato tra le parti in data 16.8.2010, in quanto munito di un'alea bilaterale ben proporzionata tra le parti, tale da renderlo meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. .
La banca, inoltre, aveva assolto a tutti i suoi oneri informativi e probatori, e segnatamente a quelli imposti dall'art. 21 t.u.b. in tema di informativa da fornire al cliente circa i rischi economici cui andava incontro con la sottoscrizione del contratto .
La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza contabile affidata al dr.
la cui relazione, in quanto esaustiva e priva di vizi logici o tecnico- Persona_1
giuridici, può essere pienamente utilizzata ai fini di una corretta e ponderata decisione .
MOTIVI della DECISIONE
Il rapporto tra la società e la – a latere rispetto a quello principale di mutuo Pt_1 CP_2
- risulta regolato da un contratto di Interest Rate Swap, che è opportuno descrivere nei suoi tratti essenziali, per quel che interessa nel presente giudizio .
L'I.R.S. è il contratto mediante il quale due operatori stabiliscono di scambiarsi flussi di interessi calcolati su un capitale di riferimento e per un periodo di tempo determinato, con la precisazione che una parte si obbliga al pagamento di un tasso fisso e l'altra, invece, ad un tasso variabile .
Nella specie, la soc. si era impegnata a garantire almeno il tasso fisso del 2,29 %, Pt_1
mentre la banca quello variabile ancorato ai tassi Euribor a tre mesi .
Pertanto, sotto tale primo aspetto, può ritenersi che il rapporto non abbia una natura marcatamente aleatoria, in quanto l'impegno principale a carico della era quello Pt_1
ben definito di riconoscere alla banca quantomeno il 2,29 %, già fissato in sede di stipula del contratto. Orbene, essendosi mantenuti i tassi Euribor al di sotto della soglia del 2,29 %, la banca ha maturato un credito di euro 300.515,21 pari alla differenza tra i tassi Euribor del periodo e la soglia garantita del 2,29 .
Secondo l'attrice siffatto credito non è dovuto, in quanto privo di una alea razionale, nonché generato da un'alea solo unilaterale, e quindi troppo sbilanciata in favore della banca .
Orbene, ciò dovrebbe portare ad escludere che i tassi Euribor a tre mesi potessero mai avere, nel periodo di vigenza contrattuale, un rendimento superiore al 2,29 %, ma una tale previsione di rendimento non è dato desumerla da alcun elemento giuridico o di fatto .
Invero, non vi sono elementi per ritenere che la banca abbia creato e voluto il rapporto nella certezza che esso si sarebbe svolto in suo favore, avendo un'alea bilaterale solo fittiziamente prospettata .
Invero, una tale possibilità, con le relative argomentazioni, non viene in alcun modo prefigurata, né dalla difesa della società, né dallo stesso consulente di ufficio .
Peraltro, si consideri pure che il contratto di swap aveva una valenza aleatoria limitata,
in quanto la copertura assicurativa serviva a garantire solo il differenziale tra il rendimento avutosi ed il limite del 2,29 % e non anche percentuali maggiori .
In conclusione sul punto, deve essere rigettata la domanda di nullità del contratto swap,
non potendosi ritenere che trasferisca l'alea contrattuale unicamente a carico della mutuataria, né potendo dirsi che sia privo di una causa in concreto e che, quindi, la stipula del contratto non avrebbe una funzione di copertura, ma meramente speculativa .
Peraltro, se ciò fosse vero, il contratto di swap, in quanto atipico, sarebbe anche tacciabile di non meritevolezza, per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1322 c.c. .
Un tale giudizio, peraltro, si deve fondare sul contenuto concreto della pattuizione, e non con un giudizio ex post derivante dagli esiti negativi del rapporto ( cfr. argomentando ex
Cass. 18724/2018 ) .
Un tale onere probatorio, poi, grava certamente sull'attrice, che nella specie può dirsi che lo abbia assolto attraverso le risultanze della consulenza affidata al c.t.u. dr. Per_1
( cfr. argomentando ex Corte Appello Milano 29.10.2014 ) .
Invero, si ricava dall'esame della consulenza contabile che la banca non ha informato la soc. delle conseguenze negative derivanti dall'accostamento del mutuo al Pt_1
contratto sul derivato, dal quale è scaturito un maggior esborso per complessivi euro
49.844,64, anche questo non comunicato alla mutuataria che, pertanto, non ha potuto esprimere un consenso negoziale pienamente consapevole .
Tanto basta per condannare la banca alla restituzione dell'importo di euro 49.84464,
quale conseguenza della nullità parziale, di cui deve ritenersi affetto il contratto sul derivato .
Deve, invece, escludersi che possa parlarsi di nullità assoluta, in quanto deve ritenersi che, data la entità del mutuo stipulato, esso era indispensabile per il prosieguo della attività di impresa, da cui la sua sicura stipula .
Pervero, il c.t.u. rafforza la motivazione sulla nullità parziale, anche sul rilievo della mancata quantificazione del mark to market e della formula matematica per la sua determinazione, ma ciò è opinabile, in quanto non tutta la giurisprudenza è d'accordo nel far discendere la nullità parziale da siffatta mancata indicazione .
Ma – ripetesi – si ritiene sufficiente il mancato accostamento tra i due contratti di mutuo e derivati . Può dirsi, pertanto, che la società non si è limitata a contestare genericamente il mancato assolvimento dei doveri informativi in capo alla Banca ex art. 21 tub, ma ha indicato in maniera specifica le omissioni o le fallaci informazioni che la hanno indotto ad una operazione che altrimenti non avrebbe in parte sottoscritto ( cfr. argomentando sul punto da Cass. n. 3962/2018 ) .
In definitiva, sussistono le condizioni per espungere dalle risultanze dei conti le poste negative derivanti dall'esito infausto dei titoli negoziati a copertura del rapporto in atto tra le parti .
In conclusione, la presente decisione si fonda sui seguenti principi di diritto .
Il contratto proposto dalla banca ha natura aleatoria, ma questo non la esime dai suoi doveri di mettere “ l'investitore “ nella condizione di ben conoscere e ponderare tutti gli elementi di rischio che va ad assumere con la sottoscrizione del contratto proposto: in tali sensi correttamente la giurisprudenza parla di alea razionale, la quale può
riassumersi con la espressione “ consenso informato da parte “ dell'investitore “ alla stipula del contratto “ .
Ciò a maggior ragione nella vicenda che ci occupa, dove il contratto sottoscritto, latu sensu di investimento, si traduce in un sostanziale vantaggio per la banca, in quanto esso funge anche da copertura per la banca da eventuali rischi di andamento insoddisfacente dei titoli cui è agganciato “ l'investimento “ .
Se ciò non accade – come in parte è avvenuto nella presente fattispecie – la banca è
tenuta a rispondere, in termini risarcitori, delle conseguenze negative derivate dal suo comportamento omissivo, il quale si traduce in una forma di inadempimento parziale ai suoi obblighi contrattuali soprattutto, ma non solo, di natura informativa .
In tal modo, il consulente di ufficio ha concluso per un credito in favore della società pari ad euro 49.844,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo . Pt_1
Pertanto, entro tali limiti può essere accolta la domanda proposta dalla società . Pt_1
A tale condanna segue anche quella alle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio, secondo la liquidazione già operata in istruttoria ,
P. Q. M.
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNA la alla restituzione dell'importo Controparte_1
pari ad euro 49.844,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 10.980,00, di cui euro 9.640,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.
e c.a.p ;
5) pone per l'intero le spese della consulenza di ufficio a carico della banca, secondo la liquidazione già operata in istruttoria .
Così deciso in Salerno in data 12 febbraio 2025
IL GIUDICE UNICO DESIGNATO Dott. Roberto Ricciardi