Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2073 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratto d'opera.
TRA
nato il [...] in [...] , rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1
Gianluca Fuccillo e Raffaele A. Calogero, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in MA di AB (Na) alla P.zza Spartaco n°27, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
, titolare della ditta individuale Hydro Solution di AN AI, nato in Controparte_1
Sorrento il 20/06/1987, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Rocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa RI La AR (NA), alla Via Polveriera, n.4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2020, , qualificatosi conduttore Parte_1
dell'appartamento al primo piano dell'immobile in MA di AB alla Via P.Carrese 53/A, conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale la ditta individuale “Hydro Solution di AN AI” per sentirla condannare al ristoro dei danni causati all'impianto elettrico del suddetto appartamento dai lavori eseguiti dalla intestata ditta.
Asseriva infatti che nel settembre 2019 alla DR NS era stato affidato il compito di installare un piano cottura, una lavastoviglie ed altri elettrodomestici, controllabili dall'impianto elettrico
In conseguenza dei suddetti fatti chiedeva: accertarsi la natura e le cause dei danni provocati dalla convenuta, dichiararsi la responsabilità ex art 1218 cc, o ex art 2043 cc della DR NS nella causazione dei guasti descritti, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti per complessivi € 8252,00 oltre IVA, con condanna del convenuto al pagamento delle spese legali con attribuzione ai procuratori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la ditta Hydro Solution con comparsa per l'udienza del 4 febbraio 2021, la quale impugnava e contestava integralmente la domanda attorea, rilevandone l'improponibilità, l'inammissibilità, l' improcedibilità e la infondatezza sia in fatto che in diritto.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per genericità ed indeterminatezza, e per non avere l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del meccanismo di risoluzione alternativa della controversia e per il difetto di legittimazione attiva dell'attore, conduttore dell'immobile, ma non proprietario dell'impianto elettrico danneggiato.
Disconosceva l'entità dei danni richiesti e la narrazione del fatto storico, affermando che l'incarico affidato prevedeva solo il ripristino del lavello e della lavastoviglie, consistendo in un semplice intervento di riparazione e non di installazione di un piano cottura, di una lavastoviglie e di altri elettrodomestici controllabili dall'impianto generale del sistema demotico.
Chiedeva quindi dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore ; la nullità Parte_1
dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.; l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e in diritto con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario.
All'udienza del 4 febbraio 2021 il giudice, su richiesta di entrambe le parti assegnava i termini 183
VI comma cpc, e, rilevato il mancato espletamento della negoziazione assistita, il termine di giorni 15 per la negoziazione assistita rinviando la causa all'udienza del 17 giugno 2021, per la verifica dell'esperimento della stessa.
Nell'udienza del 17 giugno 2021, constatato l'esito negativo della negoziazione assistita il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 27 settembre
2022 allorquando, ammetteva le prove articolate e l'interrogatorio formale deferito al convenuto e fissava l'udienza del 15 dicembre 2022 anche al fine di valutare la definizione bonaria della lite. Tenutosi l'interrogatorio del titolare della ditta convenuta ed escusso all'udienza del 7 novembre
2023 l'ultimo dei testi indicati dalle parti, il giudice si riservava sulla richiesta delle parti di disporre una CTU.
Nominato il CTU , ed espletata la perizia , la causa veniva rinviata all'udienza del 27 giugno 2024 per l'esame della perizia e quindi all'udienza del 12 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
2. In rito
2.1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione proposta da parte convenuta in merito alla nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza della domanda, e per incompiuta descrizione dei fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della stessa.
Nell'atto introduttivo sono contenuti gli elementi necessari chiesti dall'art. 163 cpc che hanno consentito al convenuto di dedurre e eccepire in merito ai fatti ed alle richieste di parte attrice.
2.2. Parimenti va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione del meccanismo di risoluzione alternativa della controversia poiché, non essendo stato accolto l'invito alla negoziazione assistita contenuto nella lettera di diffida e messa in mora inviata alla convenuta il 14 febbraio
2020, all'udienza del 4 febbraio 2021, rilevato d'ufficio il mancato espletamento della negoziazione assistita, le parti hanno provveduto all'adempimento dell'obbligo nei termini assegnati, concludendo la procedura con esito negativo.
2.3. Alla luce della documentazione versata da parte attrice in uno con le memorie del primo comma dell'art, 183 c VI, va infine rigettata l'eccezione di parte convenuta in merito alla mancanza di legittimazione attiva di , che è risultato essere pieno proprietario dell'immobile oggetto dei Parte_1
lavori per cui è causa in forza dell'atto di acquisto del 27/04/2011 Rep. n.26216, reg.n. 15351.1/2011, stipulato innanzi al notaio . Persona_1
3. Nel merito.
3.1. Sulla qualificazione del contratto.
Risulta provato in atti che il convenuto era stato incaricato di installare diversi elettrodomestici nell'abitazione dell'attore (lavello e lavastoviglie – cfr. doc. 1 – attore ).
Il contratto intercorso tra le parti , in ragione della natura della prestazione svolta , può essere qualificato quale contratto di prestazione di opera.
3.2. Sull'inadempimento contrattuale. La CTU ha confermato che il guasto è compatibile con un errato cablaggio elettrico tra cavi di tensione di rete elettrica (230 volt) e cavo Bus SCS di interconnessione al sistema domotico (alimentato a 27 volt cc dal suo alimentatore), e che il danno riscontrato non può essere stato causato dall'inserimento di una spina
(come dedotto dal convenuto), ma da un erroneo collegamento del cavo Bus a 27 volt alla linea elettrica da
230 volt.
All'origine del guasto lamentato da c'è dunque l'intervento operato dal titolare della Parte_1
Hydro Solution, AI AN, il quale – per come è emerso dall'istruttoria svolta- nell'eseguire i lavori commissionatigli da colposamente, successivamente collegava il cavo di alimentazione da Parte_1
230V all'impianto di domotica senza l'ausilio del deviatore.
Lo stesso AI , infatti, nel corso dell'interrogatorio formale tenutosi nell'udienza del 15/12/2022 ha confermato la circostanza che nel corso dei lavori che stava eseguendo si era verificata una interruzione improvvisa della corrente elettrica, accompagnata da odore di combustione, dovuta ad un surriscaldamento dell'impianto domotico (cfr. verbale udienza del 15/12/2022).
Gli accertamenti svolti poi nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, hanno evidenziato come l'impianto elettrico e domotico dell'appartamento in parola, pur essendo privo delle certificazioni di cui agli artt. nn.5, 6 e 7 del D.M. 37/08 è stato realizzato con l'impiego di materiali idonei, adeguatamente dimensionati e con cablaggi eseguiti correttamente, dunque in grado di funzionare.
Il punto di maggior criticità dell'impianto elettrico, individuato dal CTU, è la presa di corrente al di sotto del lavello della cucina, che ospita sia i cavi dell'impianto elettrico sia quelli dell'impianto domotico, e che è stato oggetto dell'intervento della ditta Hydro Solution.
Tale criticità tuttavia non consente di ritenere che l'inadempimento della prestazione sia derivato da causa non imputabile ex art. 1218 cc. La natura di imprenditore del convenuto e la sua qualifica
(specializzato in lavori di idraulica ed elettrici) , per come emersa dall'istruttoria , comporta infatti che la diligenza nell'adempimento deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. 1176 cc comma ).
3.3. Sul risarcimento del danno.
Riconosciuta la colpa della Hydro Solution nella causazione del danno, che – per come detto- risultava essere prevedibile secondo un criterio di diligenza media (art. 1176 c.c.), deve dichiararsi l'inadempimento contrattuale della ditta Hydro Solution di AI AN nell'ambito del contratto di prestazione d'opera in essere tra la stessa ed , con condanna della sunnominata ditta al Parte_1 risarcimento del danno, nei limiti dei danni che potevano prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. ex art. 1225 c.c. Nel caso in esame la CTU ha quantificato i costi per il ripristino dell'impianto , a seguito del danno arrecato dalla condotta inadempiente del convenuto, in € 7928,94.
4. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice con distrazione in favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari, la nota spese depositata deve essere ridotta atteso che appaiono congrui i minimi in ragione della natura del giudizio e del valore della causa prossimo allo scaglione inferiore.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta per avervi dato causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da con citazione Parte_1
notificata in data 2/10/2020 nei confronti della ditta Hydro Solution di AN AI, in persona del legale rapp.te p.t. , nato in [...] il [...], così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda diretta ad accertare l'inadempimento contrattuale del convenuto e per l'effetto condanna titolare della Hydro Solution di AN AI, al risarcimento del danno Controparte_1
quantificato in euro 7.928,94;
- condanna inoltre titolare della Hydro Solution di al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.540,00 oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore degli avv.ti Gianluca Fuccillo e Raffaele A. Calogero;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di titolare della Hydro Solution di Controparte_1 CP_1
.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata, 14 aprile 2025 dott.ssa Luisa Zicari