Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Appalto SEZIONE SECONDA CIVILE 10.03 0 1 1 3 8 58% Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Mario SPAL ONE R.G.N. 925/00 Cron. 2531 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Rap. 351 DE JULIO Consigliere Dott. Rosario - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Uȧ.03/07/02 - SETTIMJ - Rel. Consigliere- Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente SEN T EN ZA sul ricorso proposto da: OF IO SRL, in pisona del leg. rapp. OF IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72 presso lo studio dell'avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI, che 10 difende unitamente STECCANELLA, giusta delega inall'avvocato ALBERTO atti;
- ricorrente
contro
BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, in persona dle suo Amm.re Delegato CARLO SALVATORI, elettivamente domiciliato in VIA G MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato2002 ROMA 1046 BENEDETTO GARGANI, che lo difende unitamente — ------. -1- all'avvocato ANTONIO CASELLATI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
FAL EDIL'S COSTR SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 1816/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 16/11/98; udita 1日 relazione della causa svolta nella pubblica ---- udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato VOLTAGGIO ANTONIO (deposita delega rilasciata dall'Avv. VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO}, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato GARGANI BENEDETTO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
F udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. IN LB RU che ha --- previa riunione con RG 7773/00, rigetto delconcluso, ---- ricorso nr. RG 925/00 ed annullamento della sentenza di cui nr. RG 7773/00. -2- TO c/ LL, DIs o CA AV RG 925/00 -1- Oggetto: appalto, ritardi e vizi, risarcimento dan- ai;
transazione novativa, interpretazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 20.1.89, la Srl LI TO - pre- Tesso che per transazione 3.3.87, a definizione d'una controversia in atto originata dall'esecuzione di prece- dente contratto 31.5.85, la Srl DIs ON s'era impegnata a venderle un terreno con annesso fabbricato in corso di costruzione e ad eseguire, per il convenuto cor- rispettivo di £ 180.000.000, i lavori di completamento del fabbricato accettando anche una penale di £ 3.100.000 giornaliere in caso di ritardo rispetto alla data fissata al 30.7.87 pez la consegna;
che stessc 3.3.87 la DIs le aveva trasferito definitivamente il complesso immobiliare ma, in seguito, nor. aveva provveduto a con- pletare i lavori appaltatile ed a consegnare l'opera nel comunque eseguiti erano termine pattuito;
che i lavori risultati affetti da gravi vizi, in particolare la coper- tura a terrazza dell'edificio e la pavimentazione del se- minterrat.o; che, inutilmente diffidata la controparte, aveva fatto eseguire a terzi le riparazioni;
che, con at- to 31.3.88, la DIs aveva ceduto il proprio vantato re- siduo credito nei suoi confronti, per un valore dichiara- to di £ 70.000.000, alla CA Cattolica del Veneto;
che quest'ultima, benché, a seguito della notifica della ces- TO of LL. DIs c CA AV RG 925/00 -2// consione in data 28.4.88, le fosse stato comunicato, lettera 14.6.98, essere il credito ceduto oggetto di con- testazione, aveva egualmente proceduto alla compensazione di tale credito con la somma di £ 67.071.076 costituente la provvista del conto corrente intrattenuto dalla dedu- cente presso la CA stessa conveniva innanzi al tri- - bunale di LL la DIs e la CA, quanto alla pri- ma, al fine di sentirla condannare a risarcirle il canno, da quantificarsi in relazione alla penale per il ritardo ella consegna dell'opera, nella misura di £ 29.002.875 a rifusione delle spese sos erute per l'eliminazione dei vizi, e gli ulteriori danni per la diminuzione del valore dell'immobile in ragione dei vizi non eliminabili e per ii ritardo nell'iniz'a dell'attività industriale cui l'e- dificio era destinato e, quanto alla seconda, al fine di sentir dichiarare compensato il proprio credito così ac- certato con quello alla stessa ceduto. Costituendosi, la CA resisteva alla domanda de- ducendo che la TO, dopo avere ricevuto la notifica della cessione, aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della DIs nella misura di £ 67.071.076, onde l'avversa pretesa di compensare tale debito con un assun- to credito per danni, né liquido né certo e sorto succes- era destituita di fondamento ex art. 1248 CC.sivamente, TO & LL. DIs CA AV RG 925/00 -3- Costituendosi a sua volta, la DIs resisteva anch'essa alla donanda deducendo che non v'erano stati ritardi nella consegna dell'opera e che, comunque, i pat- ti concernenti il termine e la penale erano rimasti supe- rati da una transazione in data 18.5.88; che, inoltre, i lavori atti eseguire a terzi dalla controparte non ave- vano avuto ad oggetto la semplice eliminazione dei vizi della terrazza ma l'ingiustificato integrale rifacimento della stessa e che i danni alla pavimentazione del semin- terrato non erano stati determinati da vizi di costruzio- ne ma da inadeguata sua utilizzazione;
che, comunque, tutte le questioni relative а lavori antecedenti alla menzionata transazione erano state con questa definite. Con sentenza 276/92, 1'adito tribunale - ritenuto che le parti avessero regolato i loro precedenti rapporti con la convenzione 15.5.88 contenente una ricognizione di debito della TO versO la DIs per £ 70.000.000; che fosse rimasta indimostrata l'esistenza di vizi deil' opera successivi a tale convenzione;
che חנן eventuale controcredito della LI non fosse comunque opponibile alla CA in quanto sorto successivamente alla notifica- zione della cessione e privo dei requisiti della liquidi- tà e dell'esigibilità rigettava le domande. Avverso tale decisione la TO proponeva appello cui resistevano la DIs e la SpA Banco Ambrosiano Vene- TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -4 to, questa legittimata a seguito di fusione per incorpo- razione della CA Cattolica del Veneto. LLita in corso di causa la DIs, il giudizio veniva riassunto e proseguito nei confronti del suo Fal- limento. Con sentenza 16.11.98, la corte d'appello di Vene- ritenuto che con la convenzione 18.5.88 e parti zla avessero regolato tutti rapporti in essere relativi all'esecuzione del contratto 31.5.85 e della successiva convenzione 3.3.87; che e stesse avessero inteso confe- rire efficacia novativa a tale loro ulteriore accordo, sostituendo le pregresse obbligazioni non ancora adempiu- te od inesattamente adempiute, che venivano estinte, com- prese quelle derivanti dalla convenzione 3.3.87, con le obbligazioni contestualmente assunte;
che l'accordo rag- giunto in ordine alla determinazione del residuo corri- spettivo per i lavori già esequiti e per quelli marginali ancora da eseguire nonché in ordine al termine entra 1 quale questi ultimi dovessero essere completati port.asse ad escludere che le parti avessero accantonato e rimesso a successiva definizione le questioni concernenti le pre- cedenti pattuizioni sui tempi di consegna dell'opera; che, pertanto, fossero state giustamente respinte le dc- mande della TO fondate sull'inadempimento della DIs ad impegni antecedenti e diversi rispetto a quelli TO of LL, DIs e CA AV RG 925/00 -5- assunti con la detta convenzione 18.5.88; che, avendo la DIs esequito i lavori alla terrazza per i quaii s'era convenzione 18.5.88, came dimostratoimpegnata con 으로 dalla lettera 22.6.88 proveniente dalla stessa TO, incombesse su quest'ultima l'onere di dimostrare la sus- sistenza e la consistenza dei vizi denunziati anche per tale ulteriore opera, onere al quale non aveva assolto;
che dette s'assistenza e consistenza non fossero state ac- certabili neppure con consulenza tecnica, stante l'inter- vento operato da terzi, intervento cui, comunque, in for- za della convenzione 18.5.88, la TO sarebbe stata legittimata a ricorrere solo ove la DIs si fosse resa inadempiente all'obbligo d'effettuare i lavori e non an- che ove questi fossero risultati affetti da vizi, il che, d'altra parte, non la esonerava dal dover fornire la pro- va dei vizi stessi, che, quanto al pavimento del semin- terrato, la consulenza avesse evidenziato come i danni relativi fossero da attribuire non a vizi dei materiali e/o della foro posa in opera, bensì ad un'utilizzazione di mezzi inadeguati ed all'omissione di precauzioni ne- cessarie da parte cella stessa TO che, escluso il fondamento delle pretese risarcitorie di quest'ultima nei confronti della DIs, rimanesse assorbita la pretesa della stessa d'opporre il compensazione alla CA un controcredito non riconosciutole - respingeva l'appello. TO LL, DIs c CA AV RG 925/00 -6- Avverso tale decisione la TO proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. L'intimato LLimento della DIs non svolgeva at- tività difensiva. Resisteva la SpA CA Intesa, nuova denominazione del Banco Ambrosiano Veneto, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi, preliminarmente, disattendere l'istanza di riunione del presente giudizio sul ricorsc RG 7773/2000 al giudizio sul ricorso RG 925/2000, dacché la prescri- zione dell'art. 335 CPC non trova applicazione ove le im- pugnazioni investano non la medesima sentenza ma sentenze diverse, emesse per di più, come nella specie, nei con- fronti dei medesimi contraddittori ma concernenti materie del contendere, se pure per alcuni aspetti collegate, di- stinte per petita e causae petendi, Non senza considerare come, di fatto, l'eventuale opportunità d'una trattazione congiunta sia rimasta, co- soddisfatta cor la trattazione d'entrambi i ri-munque, corsi contemporaneamente e da parte del medesimo collegio e del medesimo relatore. Devesi, ancora preliminarmente ed â valere per l'intera trattazione, sottolineare come alle carenze ri- nel ricorso, delle quali si dirà in sequitoscontrate trattando partitamente dei singoli motivi, non possano TO c/ LL, DIs c CA AV RG 925/00 -7, supplire né rimediare, in quanto nor possono essere prese in considerazione indipendentemente dalla loro pertinenza e/o fondatezza o meno, le argomentazioni aggiuntive svi- luppate in fatto ed in diritto dalla ricorrente con la memoria difensiva ex art. 378 CPC, questa potendo essere utilizzata esclusivamente per illustrare e chiarire i mo- tivi già compiutamente svolti con il ricorso od a confu- tare le tesi avversarie, ma non per dedurre nuove censu- -o sollevare nuove questioni salvo siano rilevabili re, anche d'ufficio ed in tal caso altresì solo ove gli ele- menti di giudizio già risultino dagli atti né, soprat- tutto, per specificare od integrare od ampliare il conte- nuto dei motivi originari d'impugnazione i quali non fos- sero stati adeguatamente prospettati o sviluppati nel ri- COISO te pluribus, Cass.
6.12.00 I. 15505, 22.11.00 Пl. 15112, 16.12.99 n. 14167, 2.9.97 L. 8373, SS.UU. 19.5.97 n. 4445). Con il primo motivo la ricorrent.e denunziando er- ronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1362 e 1367 CC nonché vizi di motivazione si duole che la cor- - te territoriale abbia attribuito alla convenzione 18.5.88 efficacia novativa e, di conseguenza, respinto la sua do- manda volta ad ottenere la condanna della DIs al paga- mento della penalità per il ritardo nella consegna dell'' opora, pattuita con la precedente convenzione 3.3.87, er- TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -8- roneamente rilenendo che le parti avessero inteso defini- re con la delta convenzione 18.5.68 tutti i rapporti in derivati dalle precedenti convenzioni 31.5.85 e essere 3.3.87, senza considerare come: 1} la frase donde aveva tratto il proprio convincimento fosse equivoca ed, in quanto posta in epigrafe della convenzione, avesse mero significato di richiamo dei precedenti;
2) la convenzione fosse, in realtà, un lodo irrituale emesso tramite bian- sottoscritto anticipatamente dalle parti;
3) cosegno 1'arbitro avesse, con quella frase, inteso fare riferi- mento alle fonti del proprio mandato e non già oltrepas-- sarne limiti definendo questioni non deferitegli;
4) il comportamento complessivo delle parti, non esaminato in violazione dell'art. 1362 CC, proponesse elementi idonei ad inficiare l'assunto dell'efficacia novativa della con- venzione;
5) tali presupposti condizionassero l'interpre- tazione dell'effettiva portata del biancosegno, anche in relazione al principio di conservazione posto dall'art. 1367 CC, diversamente il contratto dovendo essere ritenu- to nullo per eccesso dai limiti del mandato. Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili. Devesi, preliminarmente, rilevare come la qualifi- cazione della convenzione 13.5.88 quale "lodo irrituale emesso tramite biancosegno sottoscritto anticipatamente TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -9- dalle parti dall'arbitro ing. Bonan autore del testo negoziale" sia questione che nor ha formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risul- ta dall'esame dolle pertinenti parti della sentenza impu- -спаса conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, esposizione del fatto, motivazione contro la quale nor è stata formulata specifica censura anche per omesso esa- me della questione stessa;
a tale ultimo proposito va, infatti, escluso che idonea censura in tal senso possa essere ravvisata nella frase "nor ha speso una parola per superare il rilievo esposto, pur ampiamente illustrato negli scritti difensivi d'appello" non solo in quanto ri- feribile soltanto alla contestazione della "Leoria della novazione", che è questione diversa da quella della qua- lificazione della convenzione come lodo irrituale, ma so- prattutto in quanto l'eventuale censura difetterebbe, co- del requisito della specificità posto dall'art. munque, 366/1/4 CPC, essendovi soltanto un rinvic per relationem agli atti della fase di merito, inammissibile nel giudizio di legittimità рет violazione del principic d'auto- sutficienza del ricorso (e pluribus, Cass.
8.3.01 n. 3385, 22.2.01 n. 2602, 17.12.94 n. 10834, 13.6.87 n. 5217). Trattasi, dunque, di questione che introduce temi di dibattito completamente nuovi, implicando accertamenti in fatto non operati in precedenza e decisione su elemen- TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -10-, ti di giudizio pure in fatto che non hanno formato ogget- to di contraddittorio nella fase di merito, e che, per- tanto, attesi la natura ed i limiti del giudizio di le- oggetto solo la revisione dellagittimità, che ba per sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- COISO per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- malo oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatli valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate Su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 Il + 11021, 19.5.99 Π. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Esclusa, per tal ragione, 1'ammissibilità dei ri- Lievi formulati ai summenzionati punti 21, 3) e ɔ), non- TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -11/ ché delle deduzioni svolte nell'ambito del motivo in esa- me ed altrove na ai rilievi stessi consequenziali, vanno, poi, disattesi gli ulteriori rilievi formulati al punti 1) e 4), nella parte in cui soro proposte autonome censu- re in Lema d'interpretazione della convenzione 18.5.88. 3Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 m. CPC dev'esser dedotto, infatti, a pena d'inammissibilità espressamente comminata dall'art. 366 Il. 4del motivo CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con ar- gomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivacamente s' assumano in contrasto con _e Corne regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente doturina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
onde risulta inidoncamente formulata, ai ini dell'ammissibi- lità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della dispo sizione in esame, la critica delle soluzioni adoltate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non me- diante contestazioni puntuali ed argomentate in diritto delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione com- parativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -12- bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione del- la sentenza impugnata te pluribus Cass. 27.4.01 n. 6123, 19.1.01 n. 721, 16.4.99 n. 3805, 12.5.98 n. 4777). In particolare, por quanto attiene all'interpreta- zione del contralto, cosi nel suc complesso come in cia- scuna sua singola clausola, l'opera dell'interprete, mi- rando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giu- dice del merito, censurabile in sede di legittimità sol- tanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica con- 1362 ss. CC, oltre che perTrattuale posti dagli arts. vizi di motivazione;
pertanto, onde far valere una viola- xione sotto il primo doi due cennati profili, il ricor- rente per cassazione non può imitarsi a fare astratta- mente richiamo alle regole legali d'interpretazione me- diante la semplice indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rima- sti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siaci da essi discostato (e pluribus Cass. 26.3.01 n. 4342, 21.2.01 . 2478, 11.8.99 n. 8590, 10.4.99 n. 3507). Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto TO of LL. DIs e CA AV RG 925/00 13, tale profilo prospettato, la mera critica del convinci- mento cui quel giudice sia pervenuto operata mediante la mera acontrapposizione d'una difforme interpretazione quella desumibile dalla motivazione della sentenza impu- gnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano sempli- cemente al merito della controversia, il cui riesame non è consent ito in sede di legittimità (e pluribus Cass. 3. 7.01 n. 8994, 2 . 2.01 Π 2478, 16.11.00 11. 14859, 29.1.00 n. 1045, 16.12.99 n. 14176). - in corret aNella specie, la corte territoriale applicazione del primo comma dell'art. 1352 CC, secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, e facendo altresì opportuno sussidiaric ricorso al canone dell'interpretazione complessiva posto dall'art. 1363 CC ha ritenuto, con motivazione logica e del tut o esau- riente, che nella scrittura in discussione fosse ravvisa- bile una volontà novativa di tutte le reciproche obbliga- zioni assunte dalle parti con le precedenti convenzioni in consequenza dell'esecuzione o dell'inesatta od omessa esecuzione delle stesse, evidenziando come il senso let- terale e logico delle frasi con le quali le parti avevano inteso rinegoziare il complesso delle dette reciproche obbligazioni derivanti loro cai rapporti anteatti e pat- tuirne di n ove in sostituzione di esse, пол consentisse TO LL. DIs e CA AV RG 925/00 -141/沸 dubbio alcuno in ordine alla volontà delle parti stesse di porre in essere una transazione novativa. A fronte di ciò, la ricorrente, dopo aver fatto ri- terimento, nell'intestazione del motivo, agli artt. 1362 e 1367 CC, non sviluppa poi, con la successiva esposizio- ne, alcuna argomentazione in diritto, intesa nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimen- to a principi d'ermeneutica contractuale determinati, il convincimento espresso dal giudice del merito, giacché: da ur. lato, ncn tratta specificamente della denunziata violazione dell'art. 1367 CC, norma d'altronde relativa all'interpretazione conservativa del contratto ed obiet- tivamente estranea al thema decidendum, se non con apoditti- co riferimento ai limiti del mandato conferito all' as- sunto arbitratore, argomento tra l'altro çid evidenziato inammissibile in questa sede;
dall'altro, si limita, quanto alla denunziata violazione dell'art. 1362 primo comma CC, a svolgere considerazioni sulle assunte inten- zioni delle parti in relazione ad elementi di giudizio in fatto, valutati secondo la sua soggettiva opinione, una cui conforme valutazione da parte del giudice del merito avrebbe condotto, а suo avviso, ad ura soluzione cella controversia rispondente alle sue attese, ciò che non rappresenta affatto, giusta i principi in precedenza ri- chiamati, un'ammissibile censura ex art. 350 n. 3 CPC in TO LL. DIs e CA AV RG 925/00 -15/1/ re azione ad una pretesa viclazione dell'indicata dispo- sizione. Non è, inoltre, sotto alcun profilo recepibile la tesi della ricorrente per cui rilevanti elementi contrari al' adottata interpretazione del contratto la corte ter- ritoriale avrebbe dovuto desumere, ex art. 1362 secondo comma CPC, dal comportamento delle parti e, ciò non aven- do fatto e non avendore fornita giustificazione, sarebbe incorsa nel denunziato vizio di violazione di legge. De regole legali d'ermeneutica contrattuale sono, infatti, dettate nel libro IV, titolo Il, capo IV, CC (artt. 362 1371) secondo un rigoroso ordine di priori- tà nell'utilizzazione, per il quale i criteri ermeneutici soggettivi, previsti nelle norme cosiddette strettamente interpretative degli artt. dal 1362 al 1365 CC, debbono trovare preliminare applicazione rispetto ai criteri er- meneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette in- terpretative integrative degli artt. dal 1366 al 1371 CC, e ne escludono la concreta operatività quando la loro ap- plicazione renda palese la comune volontà dei contraenti (e pluribus Cass. 12.4.00 n. 467 , 11.8.99 n. 8584, 28.4.99 n. 4241, 26.6.96 n. 5893). Ad ulteriore specificazione del posto principio ge- nerale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneuti- che, l egislatore ha, inoltre, attribuito, nell'ambito TO LL. DIs e CA AV RG 925/00 -16 della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 CC eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 CC per il caso di concorrenza d'una pluralità di clausole Della determinazione del pattuito - onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ra- giani di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma del- l'art. 1362 CC, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione te pluribus Cass.
4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 m. 6482, 11.8.99 I.. 8590, 23.11.98 1. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 m. 5715, 16.6.97 n. 5389). La disamina del comportamento delle parti non era, dunque, né necessaria né, tanto meno, obbligatoria, atte- si il ritenuto evidente significato del tenore letterale espressioni e soprattutto, l'eviden-delle pertinenti ziata conforma logica di esso desumibile da altre pattui- zioni, argomento quest'ultimo decisivo e non censurato : TO LL, DIs e CA AV RG 925/00 -17-// dalla ricorrente, quindi idoneo di per sé a giustificare la decisione sul punto. In proposito va, infatti, richiamato 1 ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autono- mamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica cen- sura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, af- finché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singclo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche 1' una una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura specifica, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dotte ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione av- verso i singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le consure nell'unc 0 nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammis- sibili per difetto di interesse (e pluribus Cass. 26.3.01 n. 4349, 28.8.99 n. 9057, 21.6.99 n. 6240, 14.5.98 n. 4854). Che, d'altronde, la censura per violazione di legge non trov nell'esposizione adeguata o fondata argomenta- TO & LL. DIs e CA AV RG 925/00 -18- zione non stupisce, ove si consideri come, in realtà, le esaminate doglianze, concernenti essenzialmente questioni di mero facto, finiscano per tradursi tutte in altrettan- te censure riconducibili al secondo del profili per i quali l'interpretazione del contratto operata dal giucice del merito è suscettibile d'impugnazione in sede di ie- gittimità, id est il vizio di motivazione. Anche per tale aspetto il motivo difetta, tuttavia, della specificità prescritta dall'art. 366 n. 4 CPC, in quanto la censurā con la quale alla sentenza impugnata s'impu ino vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC deve essere tesa a far valere, a pena d'inammissibilità com- minata dalla richiamata norma in difetto di loro pun- tuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giu- dizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, per contro, es- sere intesa a far valero la non rispondenza della valu- tazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della par- non si può con essa proporre un te ed, in particolare, preteso migliore e più appagante coordinamento degli ele- menti stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, in- TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -19-1 terni all'ambito della discrezionalità di valutazione de- gli clementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, at- tengono al libero convincimento del giudice e non ai pos- sibili vizi dell'iter forma vo di tale convincimento ri- levanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il com'è, motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe appunto, per quello in esame in un'inammissibile istan- za di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di le- gittimità (e pluribus Cass. 26.9.01 n. 12044, 10.3.01 n. 2948, 16.11.00 n. 14858, 31.3.00 11. 3928, 30.3.00 n. 3904, 6.10.99 n. 11121, 27.12.97 n. 13045). Nelle deduzioni del ricorrente non è ravvisabile alcuna critica diretta e puntuale delle singole argomen- tazioni poste a base della motivazione della sentenza im- pugnata, alcun sillogismo inteso а dimostrare i denun- ziati vizi di logica e di completezza argomentativa dai quali, secondo l'enunciazione introduttiva, sarebbe stata inficiata la sentenza stessa, onde, in sostanza, l'intera esposizione si traduce in semplice prospettazione d'una interpretazione della volontà contrattuale delle parti in senso difforme da quello inteso dai giudici di merito. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver onesse l'e- - T TO c/ LL. DIs e CA AV RG 925/00 -20- splicita confutazione delle tes: non accolte e/o la par- Licolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti à base della decisione C di quelli non ritenuti signi- ficativi, giacché né l'una né i'altra gli sono richieste 4 CPC non prevedendo ed,il disposto dell'art. 132 n. anzi, implicitamente escludendo, la redazione della moti- vazione come trascrizione e commento dei verbali e degli atti di causa sulle cui emergenze è basata mentre sod- disfa all'coigenza d'adeguata motivazione che il rag- giunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospet- tazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giu- stificarlo. Solo ad abundantiam può, dunque, brevemente rilevarsi altresì come la censura in esame, già non intesa a conte- stare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa e sog- gettiva interpretazione della parte in ordine agli ele- menti di giudizio in fatto e già per ciò solo inammissi- bile, non risulti, d'altronde, neppure idoneamente pro- spettata, dal momento che non viene adeguatamente speci- ficato quali fossero stati i comportamenti delle parti che, ad avviso del ricorrente, sarebbero stati significa- tivi d'una comune volontà diversa da quella di procedere ad una regolamentazione ex novo del rapporto, anche ir. TO cf LL. DIs e CA AV RG 925/00 -21- questo caso facendosi inammissibile richiamo agli atti del giudizio di merito e non ottemperandosi al principio d'autosufficienza del ricorso. Con il secondo motivo la ricorrente denunziardo ulteriore erronea interpretazione ed applicazione dell' art. 1362 CC, erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1363 CC, vizi di motivazione si duole che la abbia erroneamente interpretato lacorte territoriale clausola Π. 7 della convenzione 18.5.88, relativa alle opere di sistemazione ed impermeabilizzazione della ter- razza, ravvisandovi non l'assunzione da parte della DIs d'un impegno ad eliminare definitivamente i vizi preesistenti ma la conclusione d'un NUOVO ed autonomo contratto d'appalto con il quale la DIs assumeva una generica obbligazione d'eseguire determinati lavori, sen- za considerare come: 1) la clausola implicasse il ricono- scimento dei vizi da parte della DIs;
2) alla raggiun- ta conclusione ostassero tanto il comportamento delle parti, ancora una volta non valutato, quanto la valuta- zione delle clauscle nel loro complesso, del pari omessa;
3) la lettera 22.6.88 nor fosse nel senso di riconoscere un adempimento all'obbligazione d'effettuare determinati lavori ma di contestare l'inadempimento all'obbligazione d'eliminare i vizi dell'opera precedentemente oseguita, 4 una corretta interpretazione dell'obbligazione assunta TO LL. DIs e CA AV RG 925/00 -22- dalla DIs comportasse per questa l'onere di provare l'operata eliminazione dei vizi e non per essa deducente quello di provare vizi d'un'opera nuova. Il motivo non merita accoglimento. La corte territoriale, interpretando la clausola n. 7 della convenzione inter partes 18.5.88 e la lettera TO 22.6.88, ha ritenuto che, con l'una, la DIs avesse as- sunto, tra l'altro, l'obbligazione d'effettuare entr o quindici giorni le opere di sistemazione ed impermeabi- lizzazione della terrazza e che, con l'altra, la TO avesso dato atto dell'avvenuta esecuzione di tali lavori. Orbene, la ricorrente, onde poter validamente SC- stenere che, in realtà, s'era inteso, da parte deila DIs, riccnoscere con la clausola l'esistenza di vizi nolla precedente esecuzione dell'opera ed assumere l'ob- bligazione d'eliminarli e, da parte d'essa TO, con- testare сой la lettera j1 mancato adempimento ad un'ob- bligazione d'eliminare vizi preesistenti e non invece contestare l'inesatto adempimento ad un'obbligazione di effettuare nuovi lavori di sistemazione ed impermeabiliz- zazione, avrebbe dovuto anzi tutto, nell'esposizione in fatto del ricorso nel motivo in esame, con il quale s'imputa alla corte territoriale un'erronea interpreta- zione degli atti in questione, ritualmente riportare il contenuto integrale della clausola e/o delle clausole TO c/ LL, DIs e CA AV RG 925/00 -23- contrattuali pertinenti ed il passo integrale pertinente della lettera. Laddove si faccia, infatti, riferimento a documenti la correttezza o meno della cui interpretazione da parte del giudice del merito si chiede di valutare al giudice della legittimità, è indispensabile porre quest'ultimo in condizione di svolgere il proprio compito istituzionale fornendogli con il ricorso, per il principio d'autosuffi- cienza, tutti gli elementi necessari al gludizio, mentre nella specie, ora esposizione in fatto e svolgimento del- le ragioni di censura, la ricorrente ha riportato solo singole espressioni o parole estrapolate dalla convenzio- ne e nulla quanto alla lettera, non consentendo, in tal modo, l'invocato controllo. Ciò che costituisce una patente ragione d'inammis- sibilità del motivo stesso, in quanto, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, non vi si riportano proprio quegli elementi di fatto in considera- zione dei quali la richiesta valutazione, sia della con- formità а diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza del- le argomentazioni motivazionali sviluppate а sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effet- inoltre, 1'impossibilità di rapportare le svolte tuata, censure in tema d'interpretazione della volontà negoziale TO of LL. DIs c CA AV RG 925/00 -24- delle parti all'esatto dato testuale nel quale quella vo- lontà si è tradotta, ovviamente non surrogabile dal testo parziale e dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporta anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sot- to il diverso profilo del difetto di specificità del mo- tivo (cfr. da ultimo, e pluribus, Cass. 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 П. 3912, 30.8.00 Π. 11408, 13.9.99 Π. 9734, 29.1.99 n. 802). Sclo ud abundantiam e richiamati i principi in Lema d'interpretazione della volontà contrattuale delle parti già esposti nell'esame del precedente motivo può, dunque, rilevarsi altresì come, anche in questo caso, le argomen- Lazioni svolto dalla ricorrente non si concretizzino in una puntuale critica delle tesi in diritto, che sarebbe stata pertinente ove svolta ex artt. 1362 ss. in relazio- ne all'art. 1230 CC, e delle ragioni in fatto poste alla base dell'impugnata decisione, Па si riducano alla pro- spettazione d'un'interpretazione soggettiva delle clause- le in discussione difforme da quella operata dal giudice a quo e, quindi, in una modalità di formulazione della censura inammissibile come tale in sede di legittimità. Con i l terzo motivo la ricorrente - denunziando violazione dell'art. 1667 CC e vizi di motivazione - si duole che la corto territoriale abbia erroneamente esclu- so i denunziati vizi della pavimentazione del seminterra- TO of LL, DIs e CA AV RG 925/00 -25- to Senza considerare le carenze, segnalatele con l'atto d'appello in ordine ai vizi nella pavimentazione del la- boratorio, della consulenza tecnica sulla quale andava a fondarc il proprio convincimento. Il motivo non merita accoglimento. Come si è già evidenziato, il giudice del merito non è tenuto ad esaminare partitamente nella sentenza tutte le argomentazioni delle parti ma solo a dare adc- guata ragione della decisione adottata su ciascuna delle questioni affrontate e, nella specie, la domanda relativa ai vizi nella pavimentazione del laboratorio denunziati dall'odierna ricorrente è stata respinta sulla considera- zione che il consulente aveva escluso difetti intrinseci delle piastrelle, riscontrate anzi dotale d'alto grado di resistenza all'usura e capaci di sopportare pressioni ac- centuate, o loro inidonea messa in opera, anche con rife- rimento alla qualità ed alla quantità dei materiali in- picgati, ed aveva, invece, attribuito le scalfitture ed abracioni riscont rate alla movimentazione sul pavimento, senza adeguate cautele, di macchinari particolarmente pe- santi posti su supporti metallici di ridotte dimensioni, dondo l'imputabilità del fenomeno non alla scelta delle piastrelle da parte dell'appaltatore ma all'operazione anomala posta in essere dallo stesso committente. TO of LL. DIs e AU AV RG 925/00 -26- La questione della scelta delle piastrelle risulta, dunque, puntualmente esaminata e la tesi esposta con il relativo motivo d'appello disattesa con motivazione logi- ca ed adeguata. dopo averCon il quarto motivo la ricorrente enunziato che il tribunale aveva respinto la sua domanda di compensazione del crediti vantati verso la DIs con il credito da questa ceduto alla CA non solo per esse- re stata esclusa la sussistenza dei primi ma anche per inammissibilità della pretesa compensazione e che tale capo della sentenza di primo grado era stato anch'esso appellato con motivi non esaminati dalla corte territo- riale in quanto ritenuti assorbiti ch ede che vengano considerate riproposte le considerazioni svolte in propo- sito nell'atto introduttivo di secondo grado. Il motivo non merita accoglimento anche indipenden- temente dalla sua evidente inammissibilità per difetto di censure espressamente rapportate ad alcuno dei vizi pre- visti dall'art. 360 CPC. Non solo, infatti, andava preliminarmente censurato con specifiche argomentazioni, che per contro mancano, il capo dell'impugnata sentenza con il quale il motivo d'ap- pello de quo era stato considerato assorbito, ma, per il già richiamato principio d'autosufficienza del ricorso, che non consente il rinvio per relationem agli atti della fa- TO e LL. DIs e CA AV RG 925/00 -27- se di merito, le questioni prospettate alla corte terri- toriale dovevano essere integralmente riproposte con 11 ricorso, ciò che, del pari, manca nella censura in esame. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto;
ricorrono, tutta- via, giusti motivi per compensare integralmente tra le part le spese del giudizio di legittimità. E Q. M. LA CORTE respinge il ricorso e compensa le spese. Così decisc in Camera di Consiglio il 03.07.2002. Il Presidente краваи Il Con est. Alettiny IL CANCELERE C1 Francusof Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 GEN 2003. CORTE SUPREMA CASSAZIONE CRE 01 Si attesta la registrazione IL CAVES presso l'Agenzi 3-2003 delle Entrate di Roma 2 11. France sarle 4 al n.12748 versate € 21H apposta in calce alla copia autentic (an. 278 T.U. H°116 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLER Roberto Bloc