TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 14 maggio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 383/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. L. Macchi)
CONTRO
CP_1 contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1 condannare alla consegna dei cedolini paga e dei fogli presenza per il periodo da aprile
2023 ad ottobre 2023 e del cedolino inerente il TFR e le spettanze di fine rapporto, nonché la C.U. relativa all'anno 2023, oltre alle letture del badge in suo possesso.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato dipendente della convenuta dall'1.5.2022 alla fine di ottobre
2023, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, con mansioni di operaio facchino inquadrato al livello 5
CCNL logistica, deduceva di aver lavorato a presso un magazzino e di Parte_2 CP_2 aver svolto pesanti orari di lavoro non compiutamente contabilizzati nei cedolini paga.
Il ricorrente, nel dare atto di non aver più ricevuto alcun cedolino paga dal mese di aprile 2023, rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti (contratto di assunzione, parte delle buste paga ed estratto contributivo Inps), ha lavorato per la convenuta dall'1.5.2022 quanto meno sino a settembre 2023, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, con mansioni di operaio facchino inquadrato al livello 5 CCNL logistica (v. doc. 2-6-9 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto di non aver più ricevuto alcun cedolino paga dal mese di aprile 2023, benchè secondo la previsione dell'art. 1 l. 4/53 "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ".
Il legislatore con la disciplina del D.L. 112/2008, convertito nella l. 133/08, ha abrogato una serie di previsioni di legge che prevedevano l'istituzione di una molteplicità di libri obbligatori in materia di lavoro sostituendoli con il LUL (libro unico lavoro).
Attualmente le singole annotazioni sul prospetto paga devono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sul
LUL, tant'è che ai sensi dell'articolo 39, comma 5, D.L. 112/2008, con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel LUL il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla L. 4/1953 ed è consentita la consegna dei cedolini paga anche con modalità telematiche.
Nella situazione in esame, la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di consegna dei cedolini paga.
Per quanto riguarda invece la C.U., i sostituti di imposta ex art. 23 del DPR n.
600/73 (committenti, datori di lavoro dipendente, enti pensionistici, etc) sono obbligati a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello di
Certificazione unica entro i termini di legge, consegnandone una copia al dipendente.
Nel caso del ricorrente non risulta neppure l'assolvimento di tale obbligo.
Infine, per quanto riguarda le letture del badge, la sentenza C-55/18 del 14 maggio
2019 della Corte di Giustizia UE ha stabilito che tutti gli Stati membri debbano imporre alle aziende (piccole, medie e grandi, senza distinzione) l'obbligo di dotarsi di un puntuale sistema di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti, che applichi criteri di oggettività, affidabilità ed accessibilità.
Il ricorrente ha fornito un principio di prova circa l'esistenza di un badge e delle relative timbrature, i cui dati devono essere messi a disposizione dell'interessato.
L'istante, in definitiva, nei termini sopra esposti ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere di dimostrare l'adempimento dei propri obblighi.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna alla consegna, a favore di dei Parte_1 cedolini paga e dei fogli presenza per il periodo da aprile 2023 ad ottobre 2023 e del cedolino inerente il TFR e le spettanze di fine rapporto, oltre alla CU 2024 (per l'anno fiscale 2023) ed alle letture del badge in suo possesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 383/2025 R.G.:
1) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, alla consegna, a favore di dei cedolini paga Parte_1
e dei fogli presenza per il periodo da aprile 2023 ad ottobre 2023 e del cedolino inerente il TFR e le spettanze di fine rapporto, oltre alla CU 2024 (per l'anno
2023) ed alle letture del badge in suo possesso;
2) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_3 processuali, liquidate in complessivi €
1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
Bergamo, 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini