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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13839/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13839/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMINATO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. MENGHINI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_1
SARINA DAVIDE ) VIA A. APPIANI 7 20121 MILANO;
C.F._2
CONVENUTO
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 9.54 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per è comparso l'avv. SEMINATO SALVATORE. Parte_1 Per l'avv. MENGHINI STEFANO e l'avv. SARINA DAVIDE , oggi Controparte_1 sostituiti dall'avv. SPINA LUISA
Il procuratore di parte opposta, con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa dell'opponente alla precedente udienza del 16.12.2024 , e specificatamente riferita alla circostanza che dall'allegato n.14 (
estratti conto ) prodotto dalla difesa del creditore opposto, ed in particolare dall'estratto conto n.2/2013,
si evincerebbe l'azzeramento a saldo del debito, contabilizzato alla chiusura del rapporto ( 3.4.2013) in
€ 19.417,59, rappresenta che trattasi di estratto conto di chiusura del rapporto per passaggio a sofferenza. Precisa altresì che si tratta di una operazione indicata quale “ Azzeramento saldo per estinzione” e non corrisponde ad alcun versamento del correntista.
pagina 1 di 8 Aggiunge altresì che trattasi di eccezione sollevata per la prima volta solo alla precedente udienza e non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento a saldo.
Il procuratore dell'opponente assume di avere sin dal primo atto introduttivo contestato la sussistenza del credito ingiunto e di non essere più in possesso della distinta di versamento . Aggiunge altresì che il documento richiamato faccia riferimento alla sopradescritta operazione contabile.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti , difese e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13839/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via R. Morandi, 4 96013 Parte_1 C.F._1
Carlentini ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SEMINATO SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliato in VIA COLOMBO, 24 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MENGHINI STEFANO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti pagina 3 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.10.2022 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale la e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3508/2022 (R.G. n. 10249/2022) emesso dal Tribunale di Catania il 5/6.08.2022, a mezzo del quale è stato ad esso ingiunto, il pagamento della somma di euro 46.819,01, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 07004/0822/80520163, stipulato originariamente dall'opponente e Intesa Bci S.p.A. (poi dal 01/01/2003 e quindi CP_2
fusasi con in nel 2006). CP_3 Controparte_4
L'opponente deduceva a sostegno della spiegata opposizione: - la carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del credito da parte della società l'illegittimità e infondatezza della Controparte_1
pretesa creditoria non essendo il credito né certo, né liquido né esigibile, l'illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e anatocistici.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di :“ Preliminarmente, 1. la revoca del D.I. opposto per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Nel merito, 2. che l'opposta,
non è titolare del credito azionato.
3. che il credito portato dal D.I. opposto non Controparte_1
sussiste. In via gradatamente subordinata:
4. che il tasso degli interessi corrispettivi o di mora relativi al contratto bancario oggetto di causa è usurario e, pertanto, che nulla è dovuto dall'opponente a tale titolo per la nullità della clausola contrattuale che ne dispone il pagamento 5. che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati dall'opposta è nulla per violazione dell'art.1283 cod. civ. Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. Salvezze illimitate.”
Si costituiva in giudizio quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_5
contestando le infondate argomentazioni avversarie ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “ in via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3508/2022 (R.G. n. 10249/2022) del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Sig. , e Parte_1
con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dal medesimo formulate, in quanto infondate in fatto
e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. n.
3508/2022 (R.G. n. 10249/2022) emesso dal Tribunale di Catania in favore di Controparte_1
come rappresentata da contro il Sig. ; nel merito ed in ipotesi Controparte_6 Parte_1 subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare il Sig.
al pagamento in favore di come rappresentata da Parte_1 Controparte_1 CP_6
pagina 4 di 8 e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di CP_6 giustizia all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa.”
Con ordinanza del 12.06.2023, il G.I. denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
Espletata la mediazione con esito negativo, all'udienza del 29.11.2023, il G.I., assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente all'udienza del 06.05.2024 il G.I. rinviava all'udienza del 18.11.2024 (poi rinviata al
16.12.2024) per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti alla discussione orale ex art.281 sexies cpc.
All'udienza del 16 dicembre 2024 il procuratore dell'opponente eccepiva che dall'allegato n.14 ( estratti conto ) prodotto dalla difesa del creditore opposto, ed in particolare dall'estratto conto n.2/2013, si evinceva l'azzeramento a saldo del debito, contabilizzato alla chiusura del rapporto ( 3.4.2013) in €
19.417,59.
Il GI pertanto rinviava la causa all'udienza dell'8 gennaio 2025 al fine di consentire al creditore opposto di poter interloquire al riguardo.
Indi all'udienza dell'8.1.20254, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha ingiunto all'odierno opponente, il pagamento della complessiva somma di euro 46.819,01 quale saldo passivo del C/C n. 07004/0822/80520163 oltre interessi e spese, stipulato originariamente dall'opponente e Intesa Bci S.p.A.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'eccezione dell'opponente, sulla presunta carenza di legittimazione attiva del soggetto cessionario-PENELOPE sia da rigettare. CP_1
pagina 5 di 8 Sulla scorta della documentazione già versata in atti dall'opposta risulta che la cessionaria ha provato l'iter di cessione intervenuto, allegando l'estratto avviso di cessione contenuto in Gazzetta Ufficiale del
05.05.2018- N. 52 (cfr.doc.C), da cui si evince la sussistenza del credito per il quale l'opposta agisce in via monitoria, nonché la copia delle stampate della lista dei crediti ceduti (individuabili tramite idoneo codice identificativo NDG, che, come dato evincere dalla stessa documentazione allegata al ricorso monitorio, nel caso di specie è 0000629334582000 rinvenibile a pag. 214 della lista ( cfr.doc. 9). In sede di memoria ex art.183 comma 6 n°2 cpc, l'opposta ha anche depositato la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata dalla . Controparte_5
L'avviso di cessione prodotto consente l'individuazione senza incertezze dei crediti oggetto della cessione e quindi nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti dell'opponente.
E' ormai orientamento consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Peraltro (Cass. 16 novembre 2011, n. 23992) la cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 386 (applicabile "ratione temporis") ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare” (Corte di
Cassazione, sez. III civ., ordinanza n.15884 del 13.06.2019; Cass. Civ. 29 dicembre 2017, n.31188).
Un'ordinanza della Cassazione (n.10200/2021 del 16/4/2021) ha ulteriormente chiarito che ai fini della prova della cessione del credito: “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.)”.
Va peraltro rilevato che, come affermato da ultimo da Cass n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“ vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n.
17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale pagina 6 di 8 dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Nella specie deve ritenersi che parte opposta ha fornito idonea prova della titolarità del credito in capo alla società in forza della documentazione versata in atti. Controparte_1
Nel merito della controversia, parte opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo concesso debba essere revocato, in quanto la somma ivi ingiunta risulta carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Anche tale eccezione è da rigettare.
Invero, parte opposta ha allegato la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda.
Invero risultano in atti la copia del contratto di conto corrente del 06.12.2002, l'estratto conto notarile e copia delle raccomandate A/R di revoca degli affidamenti e successiva costituzione in mora, con ricevuta di consegna della lettera di messa in mora.
In sede di memorie ex art.183 comma 6 cpc n.2, l'opposta ha prodotto anche la copia degli estratti integrali del conto corrente dall'apertura sino alla chiusura avvenuta nel 2013.
L'onere probatorio della risulta soddisfatto. CP_2
Invero, secondo la costante giurisprudenza, il credito derivante per la banca dal rapporto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena - con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell'intero rapporto.
Il rapporto obbligatorio in esame è infatti per sua natura unitario ed anche se sia prevista la capitalizzazione periodica, la verifica della correttezza del saldo ad una certa data non può prescindere dalla conoscenza delle movimentazioni contabili pregresse e quindi dalla verifica della loro correttezza
(Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3337,Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 settembre 2018, S.C. sentenza n.21597/2013).
pagina 7 di 8 Il credito, quindi, risulta certo, liquido ed esigibile e ogni doglianza sul punto è da rigettare.
Assolutamente generiche, risultano le ulteriori eccezioni dell'opponente relative alla presunta illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e l'illegittima applicazione della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Le contestazioni mosse dall'opponente infatti sono carenti di precisione e specificità, non avendo indicato nel dettaglio né le voci di costo illegittimamente applicate dalla banca e la relativa entità, né il tasso di interesse che avrebbe dovuto essere applicato e in che modo esso avrebbe inciso sul conteggio del dovuto.
Infine per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla difesa dell'opponente all'udienza del
16.12.2024, e specificatamente riferita alla circostanza che dall'allegato n.14 ( estratti conto ) prodotto dalla difesa del creditore opposto, ed in particolare dall'estratto conto n.2/2013, si evincerebbe l'azzeramento a saldo del debito, contabilizzato alla chiusura del rapporto ( 3.4.2013) in € 19.417,59, risulta con evidenza dal suddetto documento che trattasi di estratto conto di chiusura del rapporto per passaggio a sofferenza ( l'operazione è infatti indicata quale “ Azzeramento saldo per estinzione”).
Peraltro non può non rilevarsi che in atti non vi sia alcuna prova dell'avvenuto pagamento a saldo da parte dell'opponente.
Alla luce di quanto detto pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13839/2022
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il DI opposto n° 3508/2022 del 5.6/08/2022-
Tribunale di Catania- che dichiara definitivamente esecutivo.
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €
4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Letta in udienza in Catania, l'8 gennaio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13839/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMINATO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. MENGHINI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_1
SARINA DAVIDE ) VIA A. APPIANI 7 20121 MILANO;
C.F._2
CONVENUTO
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 9.54 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per è comparso l'avv. SEMINATO SALVATORE. Parte_1 Per l'avv. MENGHINI STEFANO e l'avv. SARINA DAVIDE , oggi Controparte_1 sostituiti dall'avv. SPINA LUISA
Il procuratore di parte opposta, con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa dell'opponente alla precedente udienza del 16.12.2024 , e specificatamente riferita alla circostanza che dall'allegato n.14 (
estratti conto ) prodotto dalla difesa del creditore opposto, ed in particolare dall'estratto conto n.2/2013,
si evincerebbe l'azzeramento a saldo del debito, contabilizzato alla chiusura del rapporto ( 3.4.2013) in
€ 19.417,59, rappresenta che trattasi di estratto conto di chiusura del rapporto per passaggio a sofferenza. Precisa altresì che si tratta di una operazione indicata quale “ Azzeramento saldo per estinzione” e non corrisponde ad alcun versamento del correntista.
pagina 1 di 8 Aggiunge altresì che trattasi di eccezione sollevata per la prima volta solo alla precedente udienza e non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento a saldo.
Il procuratore dell'opponente assume di avere sin dal primo atto introduttivo contestato la sussistenza del credito ingiunto e di non essere più in possesso della distinta di versamento . Aggiunge altresì che il documento richiamato faccia riferimento alla sopradescritta operazione contabile.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti , difese e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13839/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via R. Morandi, 4 96013 Parte_1 C.F._1
Carlentini ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SEMINATO SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliato in VIA COLOMBO, 24 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MENGHINI STEFANO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti pagina 3 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.10.2022 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale la e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3508/2022 (R.G. n. 10249/2022) emesso dal Tribunale di Catania il 5/6.08.2022, a mezzo del quale è stato ad esso ingiunto, il pagamento della somma di euro 46.819,01, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 07004/0822/80520163, stipulato originariamente dall'opponente e Intesa Bci S.p.A. (poi dal 01/01/2003 e quindi CP_2
fusasi con in nel 2006). CP_3 Controparte_4
L'opponente deduceva a sostegno della spiegata opposizione: - la carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del credito da parte della società l'illegittimità e infondatezza della Controparte_1
pretesa creditoria non essendo il credito né certo, né liquido né esigibile, l'illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e anatocistici.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di :“ Preliminarmente, 1. la revoca del D.I. opposto per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Nel merito, 2. che l'opposta,
non è titolare del credito azionato.
3. che il credito portato dal D.I. opposto non Controparte_1
sussiste. In via gradatamente subordinata:
4. che il tasso degli interessi corrispettivi o di mora relativi al contratto bancario oggetto di causa è usurario e, pertanto, che nulla è dovuto dall'opponente a tale titolo per la nullità della clausola contrattuale che ne dispone il pagamento 5. che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati dall'opposta è nulla per violazione dell'art.1283 cod. civ. Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. Salvezze illimitate.”
Si costituiva in giudizio quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_5
contestando le infondate argomentazioni avversarie ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “ in via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3508/2022 (R.G. n. 10249/2022) del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Sig. , e Parte_1
con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dal medesimo formulate, in quanto infondate in fatto
e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. n.
3508/2022 (R.G. n. 10249/2022) emesso dal Tribunale di Catania in favore di Controparte_1
come rappresentata da contro il Sig. ; nel merito ed in ipotesi Controparte_6 Parte_1 subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare il Sig.
al pagamento in favore di come rappresentata da Parte_1 Controparte_1 CP_6
pagina 4 di 8 e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di CP_6 giustizia all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa.”
Con ordinanza del 12.06.2023, il G.I. denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
Espletata la mediazione con esito negativo, all'udienza del 29.11.2023, il G.I., assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente all'udienza del 06.05.2024 il G.I. rinviava all'udienza del 18.11.2024 (poi rinviata al
16.12.2024) per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti alla discussione orale ex art.281 sexies cpc.
All'udienza del 16 dicembre 2024 il procuratore dell'opponente eccepiva che dall'allegato n.14 ( estratti conto ) prodotto dalla difesa del creditore opposto, ed in particolare dall'estratto conto n.2/2013, si evinceva l'azzeramento a saldo del debito, contabilizzato alla chiusura del rapporto ( 3.4.2013) in €
19.417,59.
Il GI pertanto rinviava la causa all'udienza dell'8 gennaio 2025 al fine di consentire al creditore opposto di poter interloquire al riguardo.
Indi all'udienza dell'8.1.20254, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha ingiunto all'odierno opponente, il pagamento della complessiva somma di euro 46.819,01 quale saldo passivo del C/C n. 07004/0822/80520163 oltre interessi e spese, stipulato originariamente dall'opponente e Intesa Bci S.p.A.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'eccezione dell'opponente, sulla presunta carenza di legittimazione attiva del soggetto cessionario-PENELOPE sia da rigettare. CP_1
pagina 5 di 8 Sulla scorta della documentazione già versata in atti dall'opposta risulta che la cessionaria ha provato l'iter di cessione intervenuto, allegando l'estratto avviso di cessione contenuto in Gazzetta Ufficiale del
05.05.2018- N. 52 (cfr.doc.C), da cui si evince la sussistenza del credito per il quale l'opposta agisce in via monitoria, nonché la copia delle stampate della lista dei crediti ceduti (individuabili tramite idoneo codice identificativo NDG, che, come dato evincere dalla stessa documentazione allegata al ricorso monitorio, nel caso di specie è 0000629334582000 rinvenibile a pag. 214 della lista ( cfr.doc. 9). In sede di memoria ex art.183 comma 6 n°2 cpc, l'opposta ha anche depositato la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata dalla . Controparte_5
L'avviso di cessione prodotto consente l'individuazione senza incertezze dei crediti oggetto della cessione e quindi nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti dell'opponente.
E' ormai orientamento consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Peraltro (Cass. 16 novembre 2011, n. 23992) la cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 386 (applicabile "ratione temporis") ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare” (Corte di
Cassazione, sez. III civ., ordinanza n.15884 del 13.06.2019; Cass. Civ. 29 dicembre 2017, n.31188).
Un'ordinanza della Cassazione (n.10200/2021 del 16/4/2021) ha ulteriormente chiarito che ai fini della prova della cessione del credito: “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.)”.
Va peraltro rilevato che, come affermato da ultimo da Cass n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“ vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n.
17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale pagina 6 di 8 dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Nella specie deve ritenersi che parte opposta ha fornito idonea prova della titolarità del credito in capo alla società in forza della documentazione versata in atti. Controparte_1
Nel merito della controversia, parte opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo concesso debba essere revocato, in quanto la somma ivi ingiunta risulta carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Anche tale eccezione è da rigettare.
Invero, parte opposta ha allegato la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda.
Invero risultano in atti la copia del contratto di conto corrente del 06.12.2002, l'estratto conto notarile e copia delle raccomandate A/R di revoca degli affidamenti e successiva costituzione in mora, con ricevuta di consegna della lettera di messa in mora.
In sede di memorie ex art.183 comma 6 cpc n.2, l'opposta ha prodotto anche la copia degli estratti integrali del conto corrente dall'apertura sino alla chiusura avvenuta nel 2013.
L'onere probatorio della risulta soddisfatto. CP_2
Invero, secondo la costante giurisprudenza, il credito derivante per la banca dal rapporto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena - con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell'intero rapporto.
Il rapporto obbligatorio in esame è infatti per sua natura unitario ed anche se sia prevista la capitalizzazione periodica, la verifica della correttezza del saldo ad una certa data non può prescindere dalla conoscenza delle movimentazioni contabili pregresse e quindi dalla verifica della loro correttezza
(Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3337,Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 settembre 2018, S.C. sentenza n.21597/2013).
pagina 7 di 8 Il credito, quindi, risulta certo, liquido ed esigibile e ogni doglianza sul punto è da rigettare.
Assolutamente generiche, risultano le ulteriori eccezioni dell'opponente relative alla presunta illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e l'illegittima applicazione della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Le contestazioni mosse dall'opponente infatti sono carenti di precisione e specificità, non avendo indicato nel dettaglio né le voci di costo illegittimamente applicate dalla banca e la relativa entità, né il tasso di interesse che avrebbe dovuto essere applicato e in che modo esso avrebbe inciso sul conteggio del dovuto.
Infine per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla difesa dell'opponente all'udienza del
16.12.2024, e specificatamente riferita alla circostanza che dall'allegato n.14 ( estratti conto ) prodotto dalla difesa del creditore opposto, ed in particolare dall'estratto conto n.2/2013, si evincerebbe l'azzeramento a saldo del debito, contabilizzato alla chiusura del rapporto ( 3.4.2013) in € 19.417,59, risulta con evidenza dal suddetto documento che trattasi di estratto conto di chiusura del rapporto per passaggio a sofferenza ( l'operazione è infatti indicata quale “ Azzeramento saldo per estinzione”).
Peraltro non può non rilevarsi che in atti non vi sia alcuna prova dell'avvenuto pagamento a saldo da parte dell'opponente.
Alla luce di quanto detto pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13839/2022
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il DI opposto n° 3508/2022 del 5.6/08/2022-
Tribunale di Catania- che dichiara definitivamente esecutivo.
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €
4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Letta in udienza in Catania, l'8 gennaio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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