Ordinanza presidenziale 11 giugno 2020
Sentenza 30 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2021
N. 01437/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2008, proposto da
IL RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Maso, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Treviso - (Tv), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 49802 / prot. gen. n. 23712/04 datato 24/06/2008, notificato in data 10/07/2008, con cui il Responsabile del Servizio Attività Edilizia del Comune di Treviso:
ha negato il permesso di costruire in sanatoria richiesto dal ricorrente con domanda di condono edilizio ex Lege 326/2003;
ha comunicato che con separato provvedimento verrà emessa ordinanza di demolizione di n. 3 magazzini per ricovero attrezzi e di ripristino dello stato dei luoghi; nonché per l'annullamento di ogni altro atto ai medesimo connesso, presupposto ovvero conseguente ed in specie:
della nota prot. n. 6702 del 25/01/2008 del Comune recante comunicazione di motivi ostativi ex ad. 10 bis Legge 241/1990;
della relazione finale sul procedimento 17/06/2008 del Servizio Attività Edilizia del Comune, allegata al diniego;
del diniego di nulla osta paesaggistico pure contenuto nel provvedimento 24/06/2008 e allegata relazione, che richiama il parere della Commissione Edilizia Integrata espresso sulla pratica nella seduta n. 9 del 09/05/2008, esso pure impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Treviso ha negato il permesso di costruite in sanatoria richiesto in data 31.03.2004 con riferimento a 3 magazzini, adiacenti a fabbricato rurale.
1.1. A fondamento del proprio diniego, il Comune rileva che l’intervento è stato effettuato in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale (d.lgs. 42 del 2004, parte III), con conseguente condonabilità delle sole opere abusive che siano però conformi alle norme urbanistiche vigenti (art., 32, comma 7, lett. d, legge 326 del 2006). Tali non sono, tuttavia, i magazzini di cui trattasi, giacché ricadenti in zona E.1, nella quale il PRG non prevede nuove costruzioni ma solo interventi sull’esistente. In replica alle osservazioni del ricorrente, inoltre, il Comune ha disconosciuto la natura pertinenziale o agricola delle edificazioni, alla luce della natura dei materiali ivi accatastati (tavolame, ponteggi, copertoni) come risultanti dalle fotografie prodotte, rilevando altresì che l’ultimazione dei lavori è successiva all’imposizione del vincolo sull’area (risalente al 1985).
2. Il ricorrente articola i seguenti motivi di impugnazione:
I. Violazione dell’art. 97 cost.; violazione di Legge in relazione agli artt. 1 e 3 Legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza di presupposto , in quanto con riferimento al principale dei fabbricati era già stata presentata istanza ai sensi della l. 47 del 1985, che sottoponeva il condono a condizioni meno restrittive. Il Comune era quindi tenuto, prioritariamente, a definire tale istanza, in grado di condizionare anche la definizione della successiva.
II. Violazione di Legge in relazione all’art. 32 Decreto Legge 269/2003 convertito nella Legge n. 326/2003; all’art. 32 Legge 47/1985; all’art. 3 Legge 241/1990; all’art. 2 Legge Regionale 21/2004. Eccesso di potere per carenza di presupposto, di motivazione, illogicità manifesta, perché la conformità urbanistica non avrebbe potuto condizionare la sanatoria del più risalente dei manufatti, la cui edificazione, risalente al 1983, precede l’apposizione del vincolo sull’area (operata con la legge Galasso del 1985).
III. Ulteriore violazione di Legge in relazione all'art. 32 Decreto Legge 269/2003 convertito in Legge n. 326/2003; all'art. 31 Legge 47/1985; agli artt. 1. e 3 Legge 241/1990; agli artt. 1 e segg. Legge Regionale 24/1985; all'art. 76 Legge Regionale 61/1985; all'art. 3 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per carenza di presupposto, di motivazione, illogicità manifesta, perché per attiene agli altri due magazzini, di edificazione successiva, la destinazione residenziale non poteva essere legittimamente negata solo in ragione dei materiali accatastati all’interno, dovendosi avere riguardo ad un dato oggettivo e funzionale.
IV. Ulteriore violazione di Legge in relazione agli artt. 1 e 3 Legge 241/1990; art. 32 Legge 269/2003; art. 76 Legge Regionale 61/1985; art. 3 D.P.R. 380/2001; artt. 1 e segg. Legge Regionale 24/1985. Eccesso di potere per carenza di presupposto e di motivazione, illogicità manifesta, perché non si tratta di “nuove costruzioni”, come affermato nel provvedimento, ma di pertinenze residenziali e tale natura farebbe venir meno la rilevanza dell’asserita difformità con la destinazione di zona.
V. Violazione di Legge in relazione all'art. 32 Decreto Legge 269/2003 convertito in Legge 326/2003; agli artt. 1 e 3 Legge 241/1990; agli artt. 1 e segg., 6 Legge Regionale 24/1985. Violazione degli artt. 57 e 58 del N.T.A. del P.R.G. Eccesso di potere per carenza di motivazione, di presupposto, illogicità manifesta. In subordine, il ricorrente contesta l’affermazione di cui alla relazione allegata al provvedimento, secondo cui dovrebbe escludersi anche la destinazione agricola dei manufatti. L’amministrazione si sarebbe infatti ancora una volta basata sulla natura dei materiali depositati nella costruzione, invece di considerarne l’oggettiva destinazione. Dalla destinazione agricola deriverebbe, ai sensi degli artt. 57 e 58 delle N.T.A., la conformità urbanistica.
VI. Ulteriore violazione di Legge in relazione agli artt. 1 e 3 Legge 241/1990; all'art. 32 Legge 47/1985; agli artt. 146 e 159 Decreto Legislativo 42/2004. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di presupposto, perché il parere della Commissione edilizia, nel ritenere i manufatti realizzati “estremamente degradanti e di impatto negativo per forma, dimensioni e materiali, e pertanto non compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sottoposto a vincolo ambientale e collocato in prossimità del parco naturale del fiume Storga” non ha considerato il contesto edilizio complessivo ma solo l’esistenza del vincolo paesaggistico e non ha indicato specifiche ragioni di incompatibilità.
3. Il Comune di Treviso non si è costituito.
4. Il ricorso deve essere respinto, per l’infondatezza di tutte le censure articolate.
5. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata previa definizione di altra precedente istanza di condono (presentata in data 29.03.1986 e facente riferimento alla disciplina di cui alla legge 47 del 1985), che avrebbe dovuto essere definita prioritariamente, in quanto suscettibile di condizionare favorevolmente la successiva domanda del 31.03.2004.
5.1. Il motivo è infondato. Non è infatti possibile valorizzare in questa sede le vicende di altro, distinto e parallelo procedimento, relativamente al quale il ricorrente avrebbe potuto e dovuto attivare specifici rimedi. Nella nuova domanda di condono, inoltre, il ricorrente non compie alcun riferimento alla precedente istanza di condono, ma anzi include nel perimetro della sanatoria ex l. 326 del 2003, oltre a due nuove edificazioni, anche il manufatto oggetto del procedimento pendente. Non viene dunque in alcun modo espresso un interesse ad un determinato ordine di definizione dei procedimenti pendenti.
6. Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che per il manufatto principale la sanatoria non potrebbe essere condizionata al giudizio conformità urbanistica, giacché l’opera sarebbe stata edificata in data precedente rispetto all’apposizione del vincolo.
6.1. Di tale circostanza e in particolare dell’asserita edificazione nel 1983 non viene però fornita adeguata prova, essendo in atti solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nel 1998 dal medesimo ricorrente. Rappresenta invece principio consolidato quello per cui l’ultimazione delle opere entro una certa data deve essere fondata su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, non potendo invece valorizzarsi dichiarazioni non suscettibili di essere verificate (così Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2524). La credibilità di tale dichiarazione sostitutiva è poi inficiata dall’incongruenza tra il suo contenuto e quanto invece affermato nell’istanza di condono del 29.03.1986 (all 12 al ricorso), ove si indica quale data di ultimazione dell’opera un momento “precedente all’01.09.1967” . Il motivo risulta, pertanto, infondato.
7. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta le valutazioni operate dall’amministrazione nell’escludere la destinazione residenziale delle opere, non potendo ciò affermarsi solo in ragione dei materiali accatastati al loro interno.
7.1. Il ragionamento del ricorrente non è condivisibile, giacché non spiega quali elementi – oltre al dato “negativo” dell’irrilevanza dei materiali – dovrebbero portare il Tribunale a riconoscere alle opere la natura di pertinenze residenziali. Queste infatti, anche prescindendo dai materiali posti al loro interno, sono costituite da un manufatto principale (capannone) con tetto in lamiera e da due adiacenti tettoie in tubi e lamiera, del tutto prive di qualsiasi connotato “abitativo” (si veda la relazione fotografica prodotta dal Comune sub all. 03), né il ricorrente esplicita da quali caratteri dovrebbe desumersi il nesso di strumentalità con l’edificio principale a destinazione residenziale.
7.2. Al contempo, non viene fornito nessun dato circa il rapporto dimensionale tra i manufatti di cui è richiesta la sanatoria e l’edificio principale. Per costante giurisprudenza non possono ritenersi meramente pertinenziali, ai fini del possesso dei necessari titoli abilitativi edilizi, opere che determinino un nuovo volume di consistenti dimensioni su un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale ( Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2020, n. 7348 e Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4290 ). La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile, infatti, soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale ( Cons. Stato, sez. II, 15 luglio 2020, n. 4576 ).
8. Le medesime argomentazioni portano a respingere il quarto motivo, che valorizza sempre il concetto di pertinenza residenziale per escludere che le opere di cui all’istanza abbiano natura di nuova costruzione. Come visto ai punti che precedono, manca infatti qualsiasi elemento, estetico, funzionale, dimensionale, che consenta di affermare tale natura.
9. In merito al quinto motivo, si rileva che l’esclusione della natura agricola dei manufatti viene riportata nella relazione che accompagna il provvedimento alla stregua di un’osservazione ulteriore, ad colorandum , che non rileva ai fini del diniego. Il condono è stato richiesto, infatti, valorizzando la natura residenziale delle opere, come risulta dalla destinazione d’uso indicata nel modulo di domanda e dalla descrizione dell’illecito ( “ricavo di magazzini pertinenziali alla residenza” ).
9.1. Anche in questo caso, inoltre, il ricorrente si limita ad argomentare circa l’irrilevanza dei materiali depositati nel capannone e nelle adiacenti tettoie ai fini della destinazione, senza però specificare da quali elementi dovrebbe ricavarsi l’affermata natura di “ annessi rustici ”, considerata l’assenza in loco di un’azienda agricola della quale possano costituire pertinenza.
10. Infine, con il sesto motivo è censurato il parere della commissione edilizia, di cui all’art. 32 della l. 47 del 1985, che si è espresso nel senso dell’incompatibilità dei manufatti con il vincolo esistente sull’area.
10.1. A tale proposito, si rileva che trattasi di atto richiesto ad abundantiam e ininfluente per la determinazione finale. La non condonabilità delle opere rappresenta infatti conseguenza vincolata della loro edificazione in area sottoposta a vincolo e della non conformità delle stesse alla disciplina urbanistica (che nell’area non prevede in radice l’edificabilità)
10.2. In ogni caso, il parere della Commissione edilizia integrata può ritenersi sufficientemente motivato ove indichi le ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo, può ritenersi sufficiente ( Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4163) .
10.3. La motivazione addotta a supporto del parere ( “i materiali risultano estremamente degradanti e di impatto negativo per forma, dimensioni e materiali, e pertanto non compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sottoposto a vincolo ambientale e collocato in prossimità del parco naturale del fiume Storga” ) appare dunque congrua ed esaustiva nel rappresentare le ragioni dell’incompatibilità tra i manufatti – la cui oggettiva disarmonia estetica emerge incontrovertibilmente dalle fotografie in atti – e il contesto naturale e paesaggistico dell’area, alla cui tutela è preposto il vincolo.
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
11.1. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione comunale resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Paolo Nasini, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO