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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3146/2024 promossa da: AVV. (C. F. ), difensore in proprio ex Controparte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in SC AT (FG) al Largo Cattedrale, 7.
-RICORRENTE-
contro
, (C. F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Melo n. 97 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale di Bari.
- RESISTENTE –
OGGETTO: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione. CONCLUSIONI: all'udienza del 09/04/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 25 giugno 2024, l'avv. proponeva Controparte_1 opposizione, ai sensi dell'articolo 170 DPR 115/2002, avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Foggia in data 13/05/2024 e notificato in data 23/05/2024 con il quale, operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002, le era stato liquidato l'importo di € 1008,67 per compenso oltre spese forfettarie in misura del 15% ed accessori di legge, per l'attività da ella svolta quale difensore di fiducia di Controparte_3 persona ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 2405/2022 R.G.N.R. La ricorrente deduceva:
- di aver proposto nel giudizio n. 2405/2022 R.G.N.R opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 595/22 e di aver presentato all'esito dello stesso istanza di liquidazione con allegata nota spese al GIP presso il Tribunale di Foggia, che rigettava l'istanza con la seguente pagina 1 di 4 motivazione: “rilevato, tuttavia, che la liquidazione è effettuata a termine di ciascuna fase e che nel caso di specie, con l'atto di opposizione si è all'inizio di una nuova fase procedimentale, atteso che l'istante, nell'atto di opposizione, chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
PQM.
Rigetta l'istanza in premessa indicata”;
- che il procedimento dinanzi al Giudice Monocratico si concludeva con sentenza di assoluzione dell'imputato ed in seguito presentava istanza di liquidazione per l'attività professionale svolta nell'interesse del proprio assistito chiedendo la liquidazione per tutte e quattro le fasi del giudizio per l'importo di € 2.726,88, comprensivo della riduzione ex art. 106 bis d.p.r 115/02, rimborso forfettario ed accessori di legge;
- che il Tribunale aveva errato nella liquidazione del compenso alla medesima spettante, non avendo riconosciuto alcunché per la fase introduttiva del giudizio ed avendo comunque liquidato un compenso inferiore agli standard tabellari. Su tali premesse conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_2 CP_4 pro tempore, chiedendo di liquidare l'attività professionale svolta per la fase introduttiva (opposizione a decreto penale di condanna) per l'importo di € 540,00, come da istanza di liquidazione dalla medesima depositata o comunque il compenso ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi effettivamente svolte. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Disposta la comparizione delle parti, con comparsa di risposta del 4/10/2024 si costituiva il
, in persona del Ministro pro tempore, che nulla osservava sulla Controparte_2 determinazione delle competenze professionali richieste dalla ricorrente ed insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per l'integrale compensazione delle spese di lite. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9/4/2025, celebrata nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente, va rilevato che a seguito della riforma Cartabia, l'opposizione ex art. 170 è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (che è stato abrogato), ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c. L'atto introduttivo è ancora un ricorso, ma la causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono. Il Giudice della causa di merito, in cui l'istante ha svolto il proprio mandato difensivo in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non ha liquidato il compenso maturato per la fase introduttiva, senza dare alcuna motivazione in merito. Rileva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 12 p.3) del D.M. n. 55/2014 “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione pagina 2 di 4 della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. Pertanto, in accoglimento della fondata doglianza dell'opponente, deve rilevarsi, che, l'atto di opposizione rientra nella fase introduttiva del giudizio che il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Foggia ha immotivatamente omesso di liquidare il compenso relativo a tale fase. In ordine al quantum, fermi restando i compensi riconosciuti per le residue fasi liquidate secondo i valori minimi, alla liquidazione in relazione alla fase introduttiva, deve provvedersi in base al D.M. del 10.3.2014 n. 55 ratione temporis vigente, tab. 15, con applicazione del valore minimo tariffario, considerato che nell'atto di opposizione la ricorrente si è limitata a chiedere l'emissione del decreto che dispone il giudizio con mere formule di rito. Pertanto, in relazione a detta fase introduttiva, il compenso maturato dalla ricorrente è di € 284,00; delle altre fasi di compenso liquidate nel decreto impugnato, il Giudice di merito ha dato adeguata motivazione in riferimento all'applicazione dei minimi tariffari né la parte opponente ha allegato documentazione dalla quale possa desumersi una particolare complessità dell'attività difensiva espletata tale da giustificare l'applicazione di valori diversi da quelli liquidati. Pertanto, il compenso complessivo, applicata la riduzione di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (secondo cui nel processo penale i compensi per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti di un terzo), deve essere rideterminato e liquidato come segue: Fase di Studio € 237,00. Fase Introduttiva € 284,00. Fase Istruttoria € 567,00. Fase Decisionale € 709,00 Totale € 1797,00 Riduzione di 1/3 € 599,00 Compenso € 1.198,00 (al netto della riduzione di 1/3) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 3.1 Rileva il Tribunale che, nel caso di specie, non vi è alcuna violazione degli standard tabellari come lamentato dalla ricorrente. Sul punto, secondo il recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, per la liquidazione del compenso la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale pertanto: a) in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002; b) siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo;
pagina 3 di 4 c) anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106- bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 4048/2024; in senso conforme Cass. ord. n. 22257/2022; Cass. ord. n. 4759/2022; Cass. ord. n. 31404/2019). L'accoglimento della pretesa in misura inferiore a quella richiesta dalla ricorrente e la mancata contestazione delle ragioni dell'opponente da parte del Controparte_2 giustificano l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio di opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
1) REVOCA il decreto opposto;
2) LIQUIDA in favore dell'Avvocato istante, per l'attività prestata nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale n. 2405/2022 R.G.N.R, la complessiva somma di € 1.198,00 oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) PONE il pagamento della somma suddetta a carico dell'Erario; c) COMPENSA integralmente le spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 9/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 12 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3146/2024 promossa da: AVV. (C. F. ), difensore in proprio ex Controparte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in SC AT (FG) al Largo Cattedrale, 7.
-RICORRENTE-
contro
, (C. F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Melo n. 97 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale di Bari.
- RESISTENTE –
OGGETTO: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione. CONCLUSIONI: all'udienza del 09/04/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 25 giugno 2024, l'avv. proponeva Controparte_1 opposizione, ai sensi dell'articolo 170 DPR 115/2002, avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Foggia in data 13/05/2024 e notificato in data 23/05/2024 con il quale, operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002, le era stato liquidato l'importo di € 1008,67 per compenso oltre spese forfettarie in misura del 15% ed accessori di legge, per l'attività da ella svolta quale difensore di fiducia di Controparte_3 persona ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 2405/2022 R.G.N.R. La ricorrente deduceva:
- di aver proposto nel giudizio n. 2405/2022 R.G.N.R opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 595/22 e di aver presentato all'esito dello stesso istanza di liquidazione con allegata nota spese al GIP presso il Tribunale di Foggia, che rigettava l'istanza con la seguente pagina 1 di 4 motivazione: “rilevato, tuttavia, che la liquidazione è effettuata a termine di ciascuna fase e che nel caso di specie, con l'atto di opposizione si è all'inizio di una nuova fase procedimentale, atteso che l'istante, nell'atto di opposizione, chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
PQM.
Rigetta l'istanza in premessa indicata”;
- che il procedimento dinanzi al Giudice Monocratico si concludeva con sentenza di assoluzione dell'imputato ed in seguito presentava istanza di liquidazione per l'attività professionale svolta nell'interesse del proprio assistito chiedendo la liquidazione per tutte e quattro le fasi del giudizio per l'importo di € 2.726,88, comprensivo della riduzione ex art. 106 bis d.p.r 115/02, rimborso forfettario ed accessori di legge;
- che il Tribunale aveva errato nella liquidazione del compenso alla medesima spettante, non avendo riconosciuto alcunché per la fase introduttiva del giudizio ed avendo comunque liquidato un compenso inferiore agli standard tabellari. Su tali premesse conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_2 CP_4 pro tempore, chiedendo di liquidare l'attività professionale svolta per la fase introduttiva (opposizione a decreto penale di condanna) per l'importo di € 540,00, come da istanza di liquidazione dalla medesima depositata o comunque il compenso ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi effettivamente svolte. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Disposta la comparizione delle parti, con comparsa di risposta del 4/10/2024 si costituiva il
, in persona del Ministro pro tempore, che nulla osservava sulla Controparte_2 determinazione delle competenze professionali richieste dalla ricorrente ed insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per l'integrale compensazione delle spese di lite. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9/4/2025, celebrata nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente, va rilevato che a seguito della riforma Cartabia, l'opposizione ex art. 170 è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (che è stato abrogato), ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c. L'atto introduttivo è ancora un ricorso, ma la causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono. Il Giudice della causa di merito, in cui l'istante ha svolto il proprio mandato difensivo in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non ha liquidato il compenso maturato per la fase introduttiva, senza dare alcuna motivazione in merito. Rileva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 12 p.3) del D.M. n. 55/2014 “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione pagina 2 di 4 della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. Pertanto, in accoglimento della fondata doglianza dell'opponente, deve rilevarsi, che, l'atto di opposizione rientra nella fase introduttiva del giudizio che il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Foggia ha immotivatamente omesso di liquidare il compenso relativo a tale fase. In ordine al quantum, fermi restando i compensi riconosciuti per le residue fasi liquidate secondo i valori minimi, alla liquidazione in relazione alla fase introduttiva, deve provvedersi in base al D.M. del 10.3.2014 n. 55 ratione temporis vigente, tab. 15, con applicazione del valore minimo tariffario, considerato che nell'atto di opposizione la ricorrente si è limitata a chiedere l'emissione del decreto che dispone il giudizio con mere formule di rito. Pertanto, in relazione a detta fase introduttiva, il compenso maturato dalla ricorrente è di € 284,00; delle altre fasi di compenso liquidate nel decreto impugnato, il Giudice di merito ha dato adeguata motivazione in riferimento all'applicazione dei minimi tariffari né la parte opponente ha allegato documentazione dalla quale possa desumersi una particolare complessità dell'attività difensiva espletata tale da giustificare l'applicazione di valori diversi da quelli liquidati. Pertanto, il compenso complessivo, applicata la riduzione di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (secondo cui nel processo penale i compensi per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti di un terzo), deve essere rideterminato e liquidato come segue: Fase di Studio € 237,00. Fase Introduttiva € 284,00. Fase Istruttoria € 567,00. Fase Decisionale € 709,00 Totale € 1797,00 Riduzione di 1/3 € 599,00 Compenso € 1.198,00 (al netto della riduzione di 1/3) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 3.1 Rileva il Tribunale che, nel caso di specie, non vi è alcuna violazione degli standard tabellari come lamentato dalla ricorrente. Sul punto, secondo il recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, per la liquidazione del compenso la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale pertanto: a) in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002; b) siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo;
pagina 3 di 4 c) anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106- bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 4048/2024; in senso conforme Cass. ord. n. 22257/2022; Cass. ord. n. 4759/2022; Cass. ord. n. 31404/2019). L'accoglimento della pretesa in misura inferiore a quella richiesta dalla ricorrente e la mancata contestazione delle ragioni dell'opponente da parte del Controparte_2 giustificano l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio di opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
1) REVOCA il decreto opposto;
2) LIQUIDA in favore dell'Avvocato istante, per l'attività prestata nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale n. 2405/2022 R.G.N.R, la complessiva somma di € 1.198,00 oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) PONE il pagamento della somma suddetta a carico dell'Erario; c) COMPENSA integralmente le spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 9/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 12 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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