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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.2159/2024, promossa con ricorso depositato il 17/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a El Jadida in [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani;
e
2) Parte_2
nato a Greikoc in [...] il [...],
cittadino: kosovaro, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data 4 maggio 2022
(anno 2022 atto n. 9 parte I), separati con sentenza n. 264/2024 del 13/08/2024 del Tribunale di Varese (passata in giudicato 12/09/2024, v. documenti in atti); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/06/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia divorzile veniva espressamente richiesta alle seguenti condizioni:
1)- autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2)- dare atto che nella casa coniugale sita in Varese, Via Sangallo 19, che il marito ha già lasciato asportandovi i propri effetti personali, continuerà ad abitare la Sig.ra Pt_1
3)- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri ed economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. della iniziale pronuncia di separazione per il 18/07/2024, venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/09/2024).
Con sentenza n. 264/2024 pubblicata il 13/08/2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti;
con contestuale separata ordinanza è stata fissata l'udienza per il prosieguo per la fase divorzile;
depositate regolarmente le note di trattazione scritta nel termine assegnato del 20/02/2025, la causa è passata in decisione al Collegio.
In particolare, come già evidenziato in sede di pronuncia di separazione personale e qui ribadito in difetto di sopravvenienze, nonostante gli elementi di transnazionalità, in ragione dell'accordo delle parti e del ricorso a questa A.G., risultano confermate la giurisdizione italiana, nonché la legge applicabile, italiana.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_2
(Kosovo) il 17/09/1972, contratto dai coniugi in data 04/03/2022 in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2022, atto n.9, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.2159/2024, promossa con ricorso depositato il 17/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a El Jadida in [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani;
e
2) Parte_2
nato a Greikoc in [...] il [...],
cittadino: kosovaro, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data 4 maggio 2022
(anno 2022 atto n. 9 parte I), separati con sentenza n. 264/2024 del 13/08/2024 del Tribunale di Varese (passata in giudicato 12/09/2024, v. documenti in atti); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/06/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia divorzile veniva espressamente richiesta alle seguenti condizioni:
1)- autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2)- dare atto che nella casa coniugale sita in Varese, Via Sangallo 19, che il marito ha già lasciato asportandovi i propri effetti personali, continuerà ad abitare la Sig.ra Pt_1
3)- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri ed economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. della iniziale pronuncia di separazione per il 18/07/2024, venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/09/2024).
Con sentenza n. 264/2024 pubblicata il 13/08/2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti;
con contestuale separata ordinanza è stata fissata l'udienza per il prosieguo per la fase divorzile;
depositate regolarmente le note di trattazione scritta nel termine assegnato del 20/02/2025, la causa è passata in decisione al Collegio.
In particolare, come già evidenziato in sede di pronuncia di separazione personale e qui ribadito in difetto di sopravvenienze, nonostante gli elementi di transnazionalità, in ragione dell'accordo delle parti e del ricorso a questa A.G., risultano confermate la giurisdizione italiana, nonché la legge applicabile, italiana.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_2
(Kosovo) il 17/09/1972, contratto dai coniugi in data 04/03/2022 in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2022, atto n.9, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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