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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6027 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del giorno 13/03/2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia ope legis in Via dei Portoghesi n. 12 Roma;
Appellante
E
), domiciliato in Via della Martinica n. 197 CP_1 C.F._1
Roma presso lo studio dell'Avv. Portoghese Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avv.
PANOZZI MARCO;
C.F._2
Appellato
E
Controparte_2
processuale contumace
[...]
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7482/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data
29/04/2021
Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione
Il Dott. adiva il Tribunale di Roma riferendo di essersi iscritto alla CP_1 [...]
conseguendo, previa frequenza del relativo corso Controparte_3 di durata quadriennale (1990-1994), il titolo di specialista in Neurofisiopatologia e di non aver tuttavia percepito, durante tale periodo, alcuna remunerazione.
L'attore lamentava di aver subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE
e avanzava pertanto domanda, nei confronti della nonché del Parte_1
, di risarcimento dei danni derivanti dalla Controparte_4 tardiva ed inesatta attuazione delle Direttive summenzionate.
Le Amministrazioni statali si costituivano in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva del , la prescrizione delle avverse pretese, l'insussistenza del diritto atteso che il CP_2 diploma di specializzazione in Neurofisiopatologia non rientra tra quelli indicati nelle note direttive,
l'insussistenza dei presupposti della domanda avversa sia in ordine all'an che al quantum e la non spettanza della rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7482/2021, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del , accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la CP_2 [...] al pagamento di € 26,855,76 oltre interessi e maggior danno. Parte_1
La ha impugnato la sentenza in oggetto deducendo al Parte_1 riguardo che:
1) il tribunale ha errato laddove ha omesso di esaminare l'eccezione di insussistenza del diritto al risarcimento del danno in quanto il corso di specializzazione in Neurofisiopatologia non rientra tra quelli indicati negli elenchi di cui alle note Direttive comunitarie;
2) il tribunale ha errato nel riconoscere il danno da svalutazione monetaria, pur trattandosi di debito di valuta ed anche se controparte non ha provato né allegato di aver subito un maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c.
Si è costituito in giudizio il Dott chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in CP_1 fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza di primo grado.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La Corte rileva che la Corte di cassazione ha statuito reiteratamente che “Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio
1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019).
La stessa citata sentenza, a riguardo degli elenchi in oggetto, ha poi rilevato quanto segue:
“L'art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE elenca le seguenti specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, comma 2, della medesima Direttiva stabilisce l'equipollenza in almeno due Stati membri tra le seguenti ulteriori specializzazioni: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente”.
Le specializzazioni in esame rilevano, quindi, solo se comuni a tutti gli Stati membri (art. 5, comma 3, dir. 75/362/CEE) ovvero ove sia dedotta e provata l'equipollenza in almeno due Stati membri (art. 7, comma 2, dir. 75/362/CEE), e nel caso in cui gli specializzandi abbiano concluso i rispettivi corsi successivamente all'emanazione dei decreti ministeriali di riordino degli elenchi.
Ne consegue che, alla luce dei richiamati principi sanciti dalla Corte di Cassazione, il tribunale ha errato ad accogliere la domanda del Dott. il cui corso di specializzazione in CP_1
Neurofisiopatologia non risulta inserito nell'elenco di cui all'art. 5, comma 3 della direttiva
75/362/CEE, e non è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, comma 2 della medesima direttiva.
Per i suddetti motivi, deve pertanto essere respinta la domanda formulata in primo grado dal
Dott. CP_1
L'accoglimento del motivo di appello concernente la mancata inclusione del corso di specializzazione nelle direttive comunitarie assorbe ogni altra questione connessa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di
[...]
che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado ed in complessivi euro 2.000,00
[...] per il grado d'appello per compensi, oltre rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Roma il giorno 10/07/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino