Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1367 pronunciata il 20/09/2022
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 548/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Stranieri, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso l'Ufficio CP_1
dell'Avvocatura dell , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Diana Anna CP_2
Rotunno,
APPELLATO
All'udienza del 24/01/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 12/11/2018 Parte_1
riferiva di avere svolto attività di bracciante agricola dal 1975 alle dipendenze di varie ditte e sosteneva di avere contratto, a seguito delle mansioni espletate, una lombosciatalgia con ernie discali lombari di cui aveva chiesto il riconoscimento quale malattia professionale all' con domanda CP_1
del 29.1.2018, respinta con provvedimento del 15.3.2018. Conseguentemente, ella aveva proposto opposizione a tale esito, chiedendo il riconoscimento di una percentuale invalidante pari o superiore
iscritto al n. RG 5645/2018, chiedeva al Giudice adito il riconoscimento quale malattia professionale della patologia con la seguente diagnosi: “ernie discali lombo-sacrali pari al 10%” con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna al pagamento della relativa indennità rapportata ad un grado di inabilità pari al 10% o ad una percentuale minore o maggiore risultante in corso di causa.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' evidenziando che la patologia denunciata non si CP_1
configura come una tipica malattia professionale ma, piuttosto, come malattia ad eziologia multifattoriale;
perciò, ai fini della riconduzione all'attività lavorativa svolta, è richiesta una prova rigorosa, assente nella fattispecie concreta soprattutto per la mancanza del nesso causale, considerando che nessuno dei compiti svolti dalla ricorrente conteneva un rischio da sovraccarico biomeccanico cronico per i distretti interessati, sia in termini di intensità che di durata. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Con successivo ricorso al medesimo Tribunale, iscritto al n. RG 6380/2018, Parte_1 esponeva che, sempre in conseguenza dell'attività agricola svolta, aveva sviluppato una tendinopatia, denunciata all' in data 29.1.2018, per la quale le era stata riconosciuta una invalidità del 2%, CP_1
entità ritenuta non congrua per cui avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione, rimasta senza esito. Chiedeva, dunque, al Giudice adito il riconoscimento quale malattia professionale della patologia con la seguente diagnosi: “tendinopatia AA.SS. con STC bilaterale con limitazione dei movimenti e deficit della forza bilaterale pari al 10%” con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna al pagamento della relativa indennità rapportata ad un grado di inabilità pari al 10%
o ad una percentuale minore o maggiore risultante in corso di causa.
Anche in questo secondo giudizio si costituiva l' chiedendo la reiezione della domanda, CP_1
ritenendo che la valutazione amministrativa, che aveva riconosciuto la eziopatologia lavorativa nella misura del 2%, fosse più che adeguata ed escludendo che nel frattempo si fosse verificato un aggravamento.
Disposta la riunione dei due su riportati giudizi, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva sussistente tra le controversie, il Giudice di I grado disponeva CTU ponendo il seguente quesito: accerti il CTU “se le patologie siano di origine professionale e se dalle stesse deriva una inabilità temporanea assoluta e/o dei postumi permanenti;
in caso affermativo quale sia il grado di inabilità permanente residuato alla ricorrente determinandone in ogni caso la misura dell'eventuale invalidità permanente, la data di insorgenza in misura indennizzabile e delle eventuali successive variazioni”. Dall'elaborato peritale, risultava che il perito aveva riconosciuto la ricorrente affetta da
Lombalgia cronica in paziente con discopatia ed ernie discali L4-L5 e L5-S1 e Tendinopatia calcifica degli extrarotatori spalla destra e sinistra, affermando che per la patologia lombare vi era rapporto causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata e che i postumi potevano essere valutati nella misura del 4% a decorrere da settembre 2021 (epoca del rachide lombare eseguito il 13.9.2021).
Quanto alla patologia della spalla destra e sinistra, già riconosciuta come malattia professionale con
Parte_ quantificazione dei postumi nella misura del 2%, affermava che, tenuto conto della eseguita in data 13.9.2021 e dell'esame della periziata, i postumi potevano essere riconosciuti nella misura del
3%. A seguito delle osservazioni presentate da parte ricorrente, il CTU precisava che la somma totale del punteggio definitivo delle patologie considerate è pari al 7%.
L'adito Tribunale, però, rilevava che il Consulente nominato, andando oltre il quesito postogli, aveva accertato l'origine professionale delle patologie denunciate e unificato i postumi senza che vi fosse stata alcuna allegazione e domanda in ricorso in tal senso formulata. Conseguentemente rigettava il ricorso in considerazione del fatto che la patologia denunciata (ernie discali) non era risultata indennizzabile (ex art. 13 d.lgs. 38/2000) essendo stati riconosciuti postumi inferiori al 6%, mentre la domanda di unificazione dei postumi, formulata dalla ricorrente solo con note di udienza, non poteva trovare accoglimento, non avendo l'interessata prodotto alcun documento di CP_1
riconoscimento di malattia professionale (e tenuto conto di Cass n. 201/2018). Compensava le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione con ricorso depositato il Parte_1
26.09.2022, contestando gli esiti della disposta CTU con specifico riferimento alla valutazione effettuata dal perito in ordine alla patologia della spalla, ritenuta non conforme alla tipologia delle attività lavorative da lei svolte. Chiedeva, perciò, il rinnovo della CTU e la conseguenziale riforma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 5.6.2024 questa Corte disponeva nuova CTU al fine di verificare l'eventuale eziologia professionale delle patologie dedotte nei due ricorsi riuniti in primo grado e procedere alla quantificazione del danno biologico, in caso di risposta affermativa al primo quesito.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 24/01/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della pronuncia oggetto di gravame per avere respinto la domanda volta al riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui è affetta sulla base degli esiti dell'espletata CTU medica. Ed avverso tale accertamento ha mosso i suoi rilievi. Parte_1
Questa Corte ha, perciò, ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU incaricando uno specialista con competenza in valutazione del danno alla persona al fine di verificare la sussistenza di eziologia professionale delle patologie dedotte nei due ricorsi proposti dinanzi al Tribunale del Lavoro di
Brindisi, riuniti e decisi con l'impugnata sentenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 11/12/2024, risulta che il consulente incaricato ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa, compresa la pratica amministrativa presso l' contenente l'anamnesi con i dati riferiti dall'interessata, ed ha sottoposto ad esame CP_1 obiettivo l'appellante, pervenendo alla seguente diagnosi: “Spondilodiscoartrosi rachide lombare con ernie L4-L5 e L5-S1. Tendinopatia calcificata cuffia dei rotatori spalla dx e sx”. Dopo avere descritto le occupazioni della durante i circa 36 anni di attività lavorativa svolta come bracciante Pt_1 agricola, ha evidenziato che in queste attività si è verificato “elettivo impegno di arti superiori in elevazione e di rachide lombosacrale in flessione”. Ha, quindi, evidenziato che dette patologie sono da intendersi di origine professionale allorché sussista rischio di sovraccarico biomeccanico cronico dei distretti, esposti alle sollecitazioni lavorative. Ed ha aggiunto che il lavoro del bracciante agricolo va valutato tra le attività da considerarsi a rischio per la movimentazione manuale di carichi cui si aggiunge il rilievo della durata e della continuità dell'esposizione al rischio stesso oltre che delle modalità di esecuzione, dovendo la movimentazione manuale di carichi essere costante nel tempo, ripetitiva e prevalente nonché accompagnata da un ridotto tempo di recupero. Tutte caratteristiche che il consulente d'ufficio ha ritenuto sussistenti nello specifico caso, considerando che la lavoratrice aveva effettuato tra le 150 e le 180 giornate per gli anni di lavoro indicati.
Sulla scorta delle prove documentali in atti e dell'iter clinico egli ha, dunque, accertato che sin dal settembre 2017 emergeva la sussistenza tanto della spondiloartrosi lombare che della periartrite calcifica scapolo-omerale, e che un monitoraggio strumentale eseguito nell'anno 2021 aveva evidenziato discopatie multiple, ernia e sindrome da conflitto. In conclusione, sulla scorta della storia lavorativa della , delle osservazioni riportate e dei dati clinici, obiettivi e strumentali, a sua Pt_1
disposizione, il ctu, riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra le patologie dedotte nei ricorsi e l'attività lavorativa svolta, ha fatto applicazione delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000, adottate in esecuzione dell'art. 13, D. Lgs. 38/2000, per attribuire alla patologia riguardante il rachide lombare esiti permanenti di invalidità pari al 6% (cod. 213 della richiamata Tabella), non avendo rinvenuto prova documentale di disturbi trofico-sensitivi, e pari al 3% per la patologia riguardante le spalle
(cod. 227 della Tabella), in ragione del modesto dato di oggettiva disfunzionalità riscontrato.
Risultato della perizia espletata è, pertanto, un computo globale del danno alla salute indennizzabile pari al 9%.
Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti in causa alla bozza di elaborato inviata loro dal ctu, per cui le conclusioni riportate non hanno subito contestazioni. Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il ctu, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'istruttoria orale.
Si ritiene, da un punto di vista giuridico, che nulla osti al riconoscimento in favore della dei Pt_1 postumi invalidanti nell'indicata misura. Ed invero, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non si versa in un'ipotesi riconducibile al principio sancito dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 201/2018, secondo cui “in tema di rendita per malattia professionale, l'accertamento
(contenuto in sentenza di rigetto della relativa domanda) di una infermità in percentuale non indennizzabile (…) non può essere utilizzato al fine di ottenere l'unificazione con rendita già in godimento, atteso che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia prevista dell'11%”. Ed invero, nel caso in esame la domanda di unificazione dei postumi, formulata dall'appellante e non contestata da controparte, trova la sua ammissibilità nel fatto che entrambe le patologie denunciate erano sottoposte al vaglio dell'adito
Tribunale e potevano costituire, come è avvenuto, oggetto di un nuovo accertamento, a mezzo della richiesta e disposta CTU, della percentuale relativa all'infermità dedotta (secondo quanto stabilito da
Cass., sent. 128/2003).
Né può condividersi che l'unificazione dei postumi invalidanti fosse impedita dalla mancata proposizione della domanda amministrativa per la seconda patologia dedotta in causa, atteso che la
Suprema Corte ha da tempo chiarito (Cass. sez. lav. n. 637 del 22.1.1997 e n. 6459 del 29.10.1983) che ai fini della valutazione dell'inabilità conseguente all'ultimo infortunio occorso al lavoratore interessato alla costituzione di un'unica rendita da inabilità non è necessario il preventivo espletamento della procedura amministrativa.
L'appello deve, dunque, essere accolto in ragione dell'esito della perizia nonché delle considerazioni in punto di diritto sopra svolte.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/09/2022 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza del 20/09/2022 n. 1367 del Tribunale Parte_1 CP_1
di Brindisi così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'appellante ha diritto all'indennizzo in capitale da malattie professionali rapportate globalmente al 9% a decorrere dal 29.1.2018; condanna l' al CP_1 pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 2567,50 per il primo grado, ed in € 2766,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Fabio Stranieri.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24/01/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi