TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2560 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela ARSIE e Tiziana STELLA
E con l'intervento adesivo dei signori:
(CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
31/07/2002, figlia delle parti,
e
(CF ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
21/08/1996, figlio delle parti,
1 anch'essi rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela ARSIE e Tiziana STELLA
nonchè con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla parte “A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai coniugi e al mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti:
2) I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla parte “B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti matrimoniali tra di loro e con i figli e, in particolare, al trasferimento dei diritti di nuda proprietà e usufrutto sui beni di seguito sommariamente identificati:
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q particella 835 sub 1, cat. C/6,
classe 04, consistenza 36 mq, rendita Euro 102,26, via Beltrame Garzadore n. 12 piano T
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particelle 835 sub 3, cat. A/2,
classe 02, consistenza 16 vani, rendita Euro 1611,35, via Beltrame Garzadore n. 12, Piano
S1-T-1
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particella 835 sub 4, cat. A/3,
classe 02, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 290,51, via Beltrame Garzadore n. 12, Piano
T
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particella 835 sub 5, BCNC
corte comune ai sub 1-3-4
Parte B che verrà estratta dal fascicolo telematico integralmente e unitamente al presente
2 verbale di udienza in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la
Conservatoria dei RR.II. di competenza.
PARTE A DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 19/11/2024
I coniugi chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione con l'accoglimento delle seguenti condizioni quanto alle condizioni relative ai coniugi e ai figli, salva la parte B del presente verbale:
- i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto;
- dichiarano di essere entrambi autosufficienti e rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco;
- a seguito dell'accordo relativo alla cessione dei diritti reali della casa coniugale, il sig.
si impegna entro il termine di due mesi dalla pubblicazione Parte_2
dell'omologa di separazione a trasferire altrove la propria residenza;
- l'obbligo di mantenimento ordinario nei confronti della figlia , Controparte_1
economicamente non autosufficiente, viene assolto in ragione degli accordi in materia di trasferimento di immobili di cui infra. I coniugi e Parte_1 Parte_2
convengono di suddividere le spese straordinarie relative alla figlia non ancora autosufficiente al 50% ciascuno, seguendo per la loro individuazione e Controparte_1
le modalità di liquidazione le prescrizioni contenute nel Protocollo per i Procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza convenuto tra il Presidente del
Tribunale, il Presidente dell'OA e le associazioni rappresentative in data 26/10/2017, che le parti dichiarano di conoscere nei suoi contenuti.
PARTE B DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 19/11/2024
Le parti concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Il sig. nato a [...] il [...] (cf Parte_2
) residente in [...] di AR, in regime C.F._2
3 di separazione patrimoniale con il coniuge, cede e irrevocabilmente trasferisce:
- la quota di ½ dell'usufrutto vitalizio alla propria coniuge , nata a [...] il Parte_1
25/02/1967 (cf ) residente in [...] di C.F._1
AR che, in regime di separazione patrimoniale con il coniuge, accetta la cessione;
- la quota di ½ totale e quindi ¼ ciascuno della nuda proprietà ai propri e unici figli nato a [...] il [...] (cf Controparte_2
) e nata a [...] il C.F._4 Controparte_1
31/07/2002, entrambi di stato civile libero e residenti in [...] di
AR, che entrambi accettano la cessione,
dei seguenti beni immobili ad uso residenziale:
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q particella 835 sub 1, cat. C/6,
classe 04, consistenza 36 mq, rendita Euro 102,26, via Beltrame Garzadore n. 12 piano T
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particelle 835 sub 3, cat. A/2,
classe 02, consistenza 16 vani, rendita Euro 1611,35, via Beltrame Garzadore n. 12, Piano
S1-T-1
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particella 835 sub 4, cat. A/3,
classe 02, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 290,51, via Beltrame Garzadore n. 12, Piano
T
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particella 835 sub 5, BCNC
corte comune ai sub 1-3-4
2) La sig.ra , nata a [...] il [...] (cf ) Parte_1 C.F._1
residente in [...] di AR, in regime di separazione patrimoniale con il coniuge, cede ed irrevocabilmente trasferisce:
- la quota di ½ totale e quindi ¼ ciascuno della nuda proprietà ai propri e unici figli nato a [...] il [...] (cf Controparte_2
) e nata a [...] il C.F._4 Controparte_1
4 31/07/2002, entrambi di stato civile libero e residenti in [...] di
AR, che entrambi accettano la cessione,
dei seguenti beni immobili ad uso residenziale:
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q particella 835 sub 1, cat. C/6,
classe 04, consistenza 36 mq, rendita Euro 102,26, via Beltrame Garzadore n. 12 piano T
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particelle 835 sub 3, cat. A/2,
classe 02, consistenza 16 vani, rendita Euro 1611,35, via Beltrame Garzadore n. 12, Piano
S1-T-1
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particella 835 sub 4, cat. A/3,
classe 02, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 290,51, via Beltrame Garzadore n. 12, Piano
T
NCEU del Comune Censuario di AR, foglio 9 Sez. Q, particella 835 sub 5, BCNC
corte comune ai sub 1-3-4
3) unitamente a quanto sopra viene trasferita la quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio e quant'altro in ragione della superficie utile degli enti in oggetto.
Precisano le parti che l'area coperta e scoperta del fabbricato in oggetto è identificata con il mappale n. 835 di are 14.10 del catasto terreni.
4) Le parti comunque dichiarano espressamente di rinunciare all'ipoteca legale ex art. 2817 cc., esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
5) Le quote dei diritti reali dei beni immobili così descritte vengono cedute a corpo e non a misura, nel loro stato di fatto e grado attuale, con accessori, pertinenze, e servitù attive e passive ora esistenti e con ogni garanzia di legge circa la piena proprietà e la libertà da pesi,
oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come risulta dagli elenchi di ispezione telematica già prodotti agli atti (doc. n. 16 e 17).
6) I sig.ri e dichiarano di essere coniugi in regime di Parte_1 Parte_2
5 separazione dei beni. I sig.ri e , da un lato, e i sig.ri Parte_1 Parte_2
e , dall'altro dichiarano di essere rispettivamente Controparte_2 Controparte_1
genitori e figli. I sig.ri e dichiarano di essere di stato Controparte_2 Controparte_1
civile libero.
7) I sig.ri e dichiarano di essere divenuti proprietari Parte_1 Parte_2
ciascuno per la quota di ½, della piena proprietà dei beni immobili qui trasferiti per effetto di atto di compravendita rogata avanti al Notaio di Bassano del Grappa, Persona_1
registrata al suo repertorio n. 158.861 (n. 45.108 di Raccolta) in data 14/09/2005 e trascritta al RR.II presso la Conservatoria di Bassano del Grappa ai n. 10603 di Reg. Gen. e n. 6929
di Reg. Part del 28/09/2005;
8) Confini in senso orario delle proprietà immobiliari oggi trasferire da nord: mappale
934, mappale 979, mappale 359, mappale 848, mappale 1914, mappale 818 (confini identificati dalla mappa catastale estratta in data 20/06/2024 e prodotta in atti). Confini così
come riportati nell'atto di acquisto sopra citato: Ragioni comunali, ragioni , Via Parte_3
Beltrame Garzadore, ragioni Parte_4
9) Le parti dichiarano che per la presente cessione non si sono avvalsi dell'opera di alcun mediatore, ai sensi dell'art. 1754 c.c..;
10) Le parti tutte dichiarano altresì che il trasferimento di diritti reali per le quote qui convenute è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dandosi reciproco atto che queste pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio, anche con riferimento all'obbligo di mantenimento della prole
(fermo restando gli ulteriori impegni assunti in favore della figlia , di cui Controparte_1
alla lettera A) del presente verbale) e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' quindi applicabile (e le parti ne chiedono l'applicazione) il
6 trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987 così come ampliato dalla Corte
Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154, così come nella successiva sentenza n. 21761/2021
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
11) Gli effetti attivi e passivi del presente atto si produrranno per effetto della pubblicazione dell'omologa di separazione, fermo restando l'obbligo del sig.
[...]
di trasferire la propria residenza altrove entro il termine di due mesi da detta Parte_2
pubblicazione;
12) Conformità catastale: i sig.ri e , quali intestatari Parte_1 Parte_2
cedenti, dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/1985 n.
52, che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. A tal fine, sono stati depositati in atti le visure, planimetrie e mappa catastali relative alle predette unità
immobiliari.
13) Normativa urbanistica ed edilizia;
i sig.ri e , quali Parte_1 Parte_2
intestatari cedenti, dichiarano che il fabbricato di cui fanno parte le quote di diritti reali cedute
è stato eretto in conseguenza dei seguenti titoli abilitativi all'edificazione: licenza edilizia n.
3929 (prot. 5808) del 29/09/1975, licenza edilizia n. 4011 (prot. 6969) del 24/10/1975;
concessione edilizia n. 12495 del 21/01/1993 (Prot. 8603/0 del 11/09/1992), concessione edilizia n. 12346 del 21/01/1993 (Prot. 7336/0 del 24/07/1992). I cedenti dichiarano che a carico del fabbricato in parola non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori indicati nell'art. 41 della L. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni. L'immobile ha ottenuto certificato di abitabilità con provvedimento n. 5808/6969 di prot. n. 3929/4011 di reg del
30/12/1976 e certificato di abitabilità n. 46/94 (prot. 8603/92 del 16/11/1994; le parti dichiarano che successivamente ai titoli abilitativi sopra indicati non sono intervenute modifiche edilizie sostanziali agli immobili qui ceduti. Le parti, quindi, dichiarano e garantiscono che i beni trasferiti sono in regola con le norme urbanistiche e quindi
7 liberamente commerciabili.
14) Non sussiste la necessità della produzione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 comma 2 ultima parte DPR 380/2001;
15) le parti dichiarano che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna è scaduto il termine di presentazione;
16) le parti dichiarano ai soli fini fiscali che il valore della quota di proprietà qui trasferita
è pari a € 90.000,00 per la quota di ½ di usufrutto ceduto e pari ad € 120.000,00 per l'intero di nuda proprietà ceduta, precisando che per il presente trasferimento non viene versata tra le parti alcuna somma;
17) certificazione energetica: parte acquirente dichiara di aver ricevuto da parte venditrice le informazioni e la documentazione in ordine alle attestazioni della prestazione energetica dell'immobile cod. identificativo 82736/2024 del 20/06/2024 (valido fino al
20/06/2034) e cod. identificativo 82753/2024 del 20/06/2024 (valido fino al 20/06/2034)
entrambe redatte dal P.I. , tecnico abilitato;
Persona_2
18) con riferimento agli impianti, le parti convengono che la parte cedente, con il consenso della parte acquirente, non garantisce la conformità degli impianti che corredano il bene immobile oggetto di cessione alla vigente normativa in materia di sicurezza, mentre parte cedente conferma che, al momento della loro realizzazione, gli stessi risultavano in linea con le normative vigenti;
19) le parti danno atto che il Cancelliere di limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti hanno prodotto sulla base del protocollo assunto con il patrocinio del Tribunale di Vicenza in materia di trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio di data 27/06/2022 e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Pubblici
8 Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito;
20) a tal fine, le parti hanno già provveduto a depositare al fascicolo telematico i seguenti documenti, da intendersi richiamata integralmente per una più ampia identificazione,
ubicazione, consistenza e confini:
9) attestazione energetica (APE);
10) visure catastali degli immobili;
11) mappa catastale;
12) elaborato planimetrico e planimetrie catastali dei beni;
13) titolo di provenienza;
14) titoli abilitativi;
15) certificati di abitabilità ;
16) ispezione ipotecaria Parte_2
17) ispezione ipotecaria Parte_1
18) nota contro relativa ad immobili diversi
19) nota contro relativa ad immobili diversi
21) le parti dichiarano, inoltre, di aver raggiunto un accordo in ordine alle spese di lite che prevede il pagamento per la quota di ½ ciascun coniuge delle spese e competenze professionali relative alla fase processuale, mentre la sig.ra provvederà per l'intero Pt_1
al pagamento di competenze e spese per la trascrizione del titolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso
9 di aver contratto matrimonio in AR (VI) in data 22/04/1995, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno definito di assolvere il proprio obbligo di mantenimento ordinario nei confronti della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, Controparte_1
in ragione degli accordi in materia di trasferimento di immobili così come stabilito nella parte
B del verbale di udienza del 19/11/2024 secondo le condizioni riportate in epigrafe, nonché
di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 19/11/2024 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla parte B del Verbale secondo le concordate conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo
10 restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U.
21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto,
limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in AR (VI) in data 22/04/1995 con atto trascritto al n. 4, parte II,
serie A, anno 1995, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
11 Dott.ssa Elena Sollazzo
12