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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1083 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SC Criaco, con studio in Seregno (MB), ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
, in persona di suo procuratore speciale, quale CP_1
Impresa territorialmente competente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv.
SC IO, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 28.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 26.2.2020, il ha quivi Pt_1
convenuto la , per il Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada, deducendo quanto segue.
Il giorno 28.6.2014, intorno alle ore 22.10, in abitato di
LE, si trovava a percorrere in bicicletta la via
Ferdinando d'Aragona, procedendo <>, nel senso unico di marcia consentito, insieme ad altro ciclista suo amico, , allorché, < Persona_1
del liceo classico statale "Casardi" ... veniva violentemente urtato da tergo e scaraventato a terra dall'autovettura Ford Mondeo di colore scuro (non meglio identificata) ... che, a seguito dell'urto e della conseguente caduta rovinosa a terra [dell'attore,] ...
inizialmente si accostava a bordo strada qualche metro più
avanti, per poi ripartire e dileguarsi>>. Per effetto
<>,
il riportava < Pt_1
2 ginocchio destro con limitazione funzionale di spalla sinistra, frattura dell'estremità della clavicola scomposta,
una frattura dell'arco di torsione della parte quarta e quinta costa di sinistra, delle lesioni traumatiche a livello della milza e del rene sinistro, ferita escoriativa del ginocchio destro e sinistro e della mano destra>>, per tali diagnosticate presso il Pronto Soccorso del locale ospedale,
dove veniva nell'immediatezza accompagnato dall'amico
; tale già grave quadro clinico è successivamente Per_1
esitato in <
rotatori, lesione del tendine del sovraspinato, grave borsite adesiva a s. del conflitto SA spalla sx>>,
ulteriormente diagnosticate il 21.3.2017 presso il "Mangioni
Hospital" di Lecco. Tanto ha comportato danno biologico, da invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
con il correlato danno morale e la necessità di esborsi per spese mediche;
l'incidente ha inoltre causato in pregiudizio del < Pt_1
allacciato al] polso e la completa distruzione di maglia,
giubbotto, pantaloni e scarpe che portava addosso>>. Del
risarcimento di tali danni, come sopra provocati dalla illegittima condotta di guida del conducente del veicolo che non è stato possibile identificare, risponde pertanto il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. A nulla sono valse le richieste di risarcimento previamente indirizzate all' per il Fondo di Garanzia in via stragiudiziale. CP_1
3 L'attore chiede dunque condannarsi la compagnia convenuta,
nella qualità, a pagare in suo favore, per risarcimento dei predetti danni, la complessiva somma di € 103.912,50 - di cui € 98.577,60 per i danni non patrimoniali, biologico e morale, ed € 5.334,90 per i danni patrimoniali, costituiti dalle spese mediche necessitate dall'infortunio, pari a complessivi € 4.634,90, e dal valore di orologio, indumenti e scarpe andati perduti nel sinistro, pari a complessivi €
700,00 - o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo>>.
La , per il Fondo di Garanzia, resiste con comparsa CP_1
di risposta depositata il 18.5.2020 - tempestivamente, avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali straordinariamente disposta dalla normativa emergenziale dettata dalla necessità di fronteggiare la epidemia da COVID-
19 all'epoca in essere - contestando in sostanza la domanda attorea sia sul piano dell'an, per la genericità dell'avversa prospettazione dei fatti e la mancanza di ogni conforto probatorio agli stessi, sia comunque sul piano del quantum,
per essere il risarcimento richiesto determinato in misura esagerata, anche in quanto riferito a patologie non suscettibili di essere ricondotte ad effetto dell'evento di danno allegato.
A fronte di tali contestazioni della Compagnia, incombeva sul , in forza dell'art. 2697, co. 1, c.c., l'onere Pt_1
4 di dare prova innanzitutto dell'accadimento del sinistro per fatto e colpa, anche eventualmente non esclusivi, del conducente di un veicolo che non è stato oggettivamente possibile identificare.
Al fine di colmare l'estrema genericità, in effetti, della descrizione della dinamica dell'incidente occorso come sopra fornita con l'atto di citazione, l'attore ne ha come di seguito precisato le modalità con la memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c.:
- < precedeva di qualche metro il sig. Pt_1
. All'altezza del liceo classico statale "Casardi" Per_1
un'autovettura marca Ford modello Mondeo tipo berlina di colore scuro urtava con la parte laterale sinistra la ruota posteriore della bicicletta del sig. Con l'impatto Pt_1
la ruota posteriore della bicicletta si alzava in aria scaraventando a terra il sig. Parte_1
Con ciò invero altro non è chiarito che la collisione fra i due mezzi è avvenuta fra la <
bicicletta>> e la < laterale sinistra>>
dell'autovettura, lasciando però nell'assoluta incertezza il come sia potuto accadere che la parte posteriore sinistra dell'auto sia entrata in contatto con la ruota posteriore della bicicletta, se i due mezzi percorrevano la strada nello stesso senso di marcia, unicamente consentito - tanto che,
avvenuta la collisione, la vettura, prima di riprendere la marcia e dileguarsi, si è fermata <
5 metro più avanti>> - e la bicicletta procedeva <
strada>> e quindi sul lato destro della stessa, deve presumersi: a meno che l'attore procedesse in violazione del disposto dell'art. 143, co. 2, c.d.s. (d.l.vo n. 285/1992),
a mente del quale <
animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata>> (non rileva nella specie la diversa disciplina ora dettata dal comma 2 bis della medesima disposizione, che è stato soltanto di recente introdotto dall'art. 15, co. 1, lett. f) l. n. 177/2024).
sono venuti dalla sia pur confusa deposizione dell'unica CP_2
persona che avrebbe assistito all'incidente che è stata qui chiamata a testimoniare: e cioè l'amico del , Pt_1 Per_1
, che a dire dell'attore e del teste si trovava
[...]
nell'occasione a seguire il alla guida della propria Pt_1
bicicletta a distanza di <>.
Il , chiamato a confermare la scarna descrizione Per_1
della dinamica della collisione fra bicicletta e automezzo come innanzi riportata nell'atto di citazione, ha più
dettagliatamente dichiarato:
- <tavamo percorrendo via d'aragona, quando, arrivati all'incrocio dove c'è la Stazione dei Carabinieri, il Pt_1
era davanti, poi c'era una Fiat 500 ed io ero sul lato sinistro vicino alla 500 ... una Ford Mondeo che usciva dall'incrocio dei Carabinieri che porta su via D'Aragona,
nello svoltare a sinistra al volo non diede la precedenza al
6 che percorreva la strada, via d'Aragona, dal senso Pt_1
opposto, il saltò in aria e cadde per terra>>; Pt_1
- <
scuro, nero e blu, una Mondeo berlina, ha preso con la fiancata posteriore sinistra metà della bicicletta, parte posteriore, ossia ruota posteriore>>;
- <l'impatto è avvenuto proprio sull'incrocio; la bicicletta aveva appena superato il centro incrocio quando
è stata presa dalla macchina>>.
Al contrario di quanto assunto dall' tali CP_1
dichiarazioni non sono in contrasto con le "sommarie informazioni" agli atti del presente giudizio, rese dallo stesso il 24.9.2014 ai Carabinieri della Stazione Per_1
di LE in sede delle indagini che sono state svolte nel procedimento penale aperto a carico di ignoti e quindi archiviato a seguito della querela sporta dal per i Pt_1
fatti per cui qui è causa il 15.7.2014, alle quali appare conformata la descrizione della dinamica del sinistro quivi prospettata dalle difese attoree, semplicemente differenziandosi da quella versione per i particolari che vi aggiungono, i quali, senza invero contraddirla, valgono finalmente a chiarire che la ha urtato con la sua Pt_2
fiancata posteriore sinistra la ruota posteriore della bicicletta condotta dal per ciò che, provenendo Pt_1
l'autovettura da una perpendicolare posta a sinistra della strada percorsa dalla bicicletta - secondo il senso di marcia
7 della stessa - vi si è imprudentemente immessa svoltando a sinistra mentre la bicicletta stava ancora ultimando l'attraversamento dell'incrocio, procedendo però la bicicletta accostata al margine sinistro della strada e non al margine destro, come avrebbe invece dovuto, senza di che la collisione non sarebbe potuta avvenire;
né è neppure semplicemente dedotto che il si fosse premurato di Pt_1
rendersi adeguatamente visibile alla guida della sua bicicletta all'orario notturno in cui il sinistro è avvenuto.
Non risultano motivi per dubitare della sostanziale attendibilità del teste , dalla cui deposizione si Per_1
ricava prova anche della oggettiva impossibilità per il
, che giaceva a terra pluritraumatizzato, di rilevare Pt_1
il numero di targa del mezzo investitore.
Di modo che devono aversi per soddisfatti i suddetti oneri probatori innanzitutto gravanti sull'attore, con riferimento tuttavia ad una dinamica del sinistro che lascia insuperata la presunzione di pari responsabilità posta in capo ai conducenti dei veicoli antagonisti dall'art. 2054, co. 2,
c.c.
Il ha dunque diritto di essere risarcito dalla Pt_1
per il Fondo di Garanzia, dei danni subiti in CP_1
conseguenza del predetto incidente in forza dell'art. 283,
co. 1, lett. a), cod.ass. (d.l.vo n. 209/2005), in ragione della quota di responsabilità attribuibile al conducente della , di cui non è stato possibile rilevare la targa Pt_2
8 e così identificare il proprietario e la sua compagnia assicurativa insieme al conducente medesimo.
A norma del secondo comma della medesima disposizione, detto diritto sussiste per i danni alla persona e, ove questi siano gravi, per i danni alle cose per ciò che il relativo ammontare ecceda l'importo di € 500,00.
Senonché, a prescindere dalla gravità o meno dei danni alla persona, non v'è nella specie prova dei danni alle cose, di cui l'attore chiede il risarcimento per il forfettario ammontare di € 700,00.
Quanto ai danni alla persona, il chiede risarcimento Pt_1
dei danni non patrimoniali costituiti da danno biologico e danno morale e dei danni patrimoniali costituiti dalle spese mediche necessitate dal danno biologico.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 cod.ass. proprio in materia di risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con distinta previsione, a cui deve peraltro attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006),
9 essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima. Ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'attore, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha
10 accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza del sinistro occorso il ha in effetti Pt_1
riportato <
frattura scomposta clavicola sinistra>> - e non anche le ulteriori patologie diagnosticategli il 21.3.2017 presso il
"Mangioni Hospital" di Lecco - che hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi
160 giorni, di cui 10 al 100%, 50 al 75%, 50 al 50% e 50 al
30%, e da invalidità permanente nella misura di 7 punti percentuali, a cui, alla stregua della documentazione medica agli atti e a tenore della stessa c.t.u. espletata, deve reputarsi che certamente inerisce anche danno morale.
Poiché si tratta dunque di lesione comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
c.d. micropermanente, causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico,
necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005 (v.
Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più recente formulazione,
giacché in subiecta materia <
immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
11 16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore,
adottata con d.m. 18.7.2025 (in G.U. n. 176 del 31.7.2025)
- tuttora valida per il caso di specie, al quale non è
ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale"
adottata con d.p.r. n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025 - in favore del che all'epoca del sinistro aveva 40 anni, andrebbe Pt_1
per l'intero riconosciuta ad oggi, per risarcimento dei danni non patrimoniali chiesti a risarcimento, la complessiva somma di € 18.968,39, di cui € 4.915,75 per danno biologico da invalidità temporanea, € 10.891,24 per danno biologico da invalidità permanente ed € 3.161,40 per danno morale,
determinato in misura di una maggiorazione del 20% del risarcimento spettante per il danno biologico, esclusa personalizzazione del risarcimento del danno biologico, la cui richiesta lo stesso attore riconduce alle ulteriori patologie che la c.t.u. espletata non ha riconosciuto essere effetto dell'evento dannoso oggetto del giudizio.
Al predetto importo di € 18.968,39 andrebbe poi aggiunta per l'intero, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi resisi necessari per spese mediche,
la complessiva somma di € 2.894,90, che può ritenersi documentata dall'attore in relazione a patologie riconducibili ai fatti di causa.
La complessiva somma di € 21.863,29, che potrebbe così
12 riconoscersi per risarcimento in favore dell'attore per l'intero, va poi rapportata alla misura in cui ha egli stesso concorso a causare il sinistro, sicché va ridotta del 50%,
venendo così ad ammontare ad € 10.931,64 il risarcimento effettivamente spettante, di cui € 9.484,19 per i danni non patrimoniali ed € 1.447,45 per i danni patrimoniali.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 9.484,19 riconosciuta per
13 risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 1.447,45, riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali, va invece rivalutata,
secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto ai danni non patrimoniali, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come in sostanza richiesto dall'attore, in forza dell'art. 1224 c.c., sullo stesso importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni
14 non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato, saranno altresì
dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284
c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa in proporzione alla misura per la quale il petitum ha trovato accoglimento, fatta esclusione per la spesa della c.t.u.
espletata, che va definitivamente posta a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna, con compensazione quindi delle spese di patrocinio fino a concorrenza di nove decimi e condanna della compagnia convenuta a pagare in favore dell'attore il restante decimo,
per l'ammontare così ridotto liquidato in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'attore,
dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quale Impresa designata per la Regione Puglia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada, così provvede, rigettata o
15 assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta, nella qualità, a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 10.931,64, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per i nove decimi e condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore il restante decimo, che, in tale misura ridotta,
liquida nella complessiva somma di € 586,30, di cui € 78,60
per gli esborsi documentati ed € 507,70 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.11.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1083 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SC Criaco, con studio in Seregno (MB), ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
, in persona di suo procuratore speciale, quale CP_1
Impresa territorialmente competente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv.
SC IO, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 28.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 26.2.2020, il ha quivi Pt_1
convenuto la , per il Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada, deducendo quanto segue.
Il giorno 28.6.2014, intorno alle ore 22.10, in abitato di
LE, si trovava a percorrere in bicicletta la via
Ferdinando d'Aragona, procedendo <>, nel senso unico di marcia consentito, insieme ad altro ciclista suo amico, , allorché, < Persona_1
del liceo classico statale "Casardi" ... veniva violentemente urtato da tergo e scaraventato a terra dall'autovettura Ford Mondeo di colore scuro (non meglio identificata) ... che, a seguito dell'urto e della conseguente caduta rovinosa a terra [dell'attore,] ...
inizialmente si accostava a bordo strada qualche metro più
avanti, per poi ripartire e dileguarsi>>. Per effetto
<>,
il riportava < Pt_1
2 ginocchio destro con limitazione funzionale di spalla sinistra, frattura dell'estremità della clavicola scomposta,
una frattura dell'arco di torsione della parte quarta e quinta costa di sinistra, delle lesioni traumatiche a livello della milza e del rene sinistro, ferita escoriativa del ginocchio destro e sinistro e della mano destra>>, per tali diagnosticate presso il Pronto Soccorso del locale ospedale,
dove veniva nell'immediatezza accompagnato dall'amico
; tale già grave quadro clinico è successivamente Per_1
esitato in <
rotatori, lesione del tendine del sovraspinato, grave borsite adesiva a s. del conflitto SA spalla sx>>,
ulteriormente diagnosticate il 21.3.2017 presso il "Mangioni
Hospital" di Lecco. Tanto ha comportato danno biologico, da invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
con il correlato danno morale e la necessità di esborsi per spese mediche;
l'incidente ha inoltre causato in pregiudizio del < Pt_1
allacciato al] polso e la completa distruzione di maglia,
giubbotto, pantaloni e scarpe che portava addosso>>. Del
risarcimento di tali danni, come sopra provocati dalla illegittima condotta di guida del conducente del veicolo che non è stato possibile identificare, risponde pertanto il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. A nulla sono valse le richieste di risarcimento previamente indirizzate all' per il Fondo di Garanzia in via stragiudiziale. CP_1
3 L'attore chiede dunque condannarsi la compagnia convenuta,
nella qualità, a pagare in suo favore, per risarcimento dei predetti danni, la complessiva somma di € 103.912,50 - di cui € 98.577,60 per i danni non patrimoniali, biologico e morale, ed € 5.334,90 per i danni patrimoniali, costituiti dalle spese mediche necessitate dall'infortunio, pari a complessivi € 4.634,90, e dal valore di orologio, indumenti e scarpe andati perduti nel sinistro, pari a complessivi €
700,00 - o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo>>.
La , per il Fondo di Garanzia, resiste con comparsa CP_1
di risposta depositata il 18.5.2020 - tempestivamente, avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali straordinariamente disposta dalla normativa emergenziale dettata dalla necessità di fronteggiare la epidemia da COVID-
19 all'epoca in essere - contestando in sostanza la domanda attorea sia sul piano dell'an, per la genericità dell'avversa prospettazione dei fatti e la mancanza di ogni conforto probatorio agli stessi, sia comunque sul piano del quantum,
per essere il risarcimento richiesto determinato in misura esagerata, anche in quanto riferito a patologie non suscettibili di essere ricondotte ad effetto dell'evento di danno allegato.
A fronte di tali contestazioni della Compagnia, incombeva sul , in forza dell'art. 2697, co. 1, c.c., l'onere Pt_1
4 di dare prova innanzitutto dell'accadimento del sinistro per fatto e colpa, anche eventualmente non esclusivi, del conducente di un veicolo che non è stato oggettivamente possibile identificare.
Al fine di colmare l'estrema genericità, in effetti, della descrizione della dinamica dell'incidente occorso come sopra fornita con l'atto di citazione, l'attore ne ha come di seguito precisato le modalità con la memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c.:
- < precedeva di qualche metro il sig. Pt_1
. All'altezza del liceo classico statale "Casardi" Per_1
un'autovettura marca Ford modello Mondeo tipo berlina di colore scuro urtava con la parte laterale sinistra la ruota posteriore della bicicletta del sig. Con l'impatto Pt_1
la ruota posteriore della bicicletta si alzava in aria scaraventando a terra il sig. Parte_1
Con ciò invero altro non è chiarito che la collisione fra i due mezzi è avvenuta fra la <
bicicletta>> e la < laterale sinistra>>
dell'autovettura, lasciando però nell'assoluta incertezza il come sia potuto accadere che la parte posteriore sinistra dell'auto sia entrata in contatto con la ruota posteriore della bicicletta, se i due mezzi percorrevano la strada nello stesso senso di marcia, unicamente consentito - tanto che,
avvenuta la collisione, la vettura, prima di riprendere la marcia e dileguarsi, si è fermata <
5 metro più avanti>> - e la bicicletta procedeva <
strada>> e quindi sul lato destro della stessa, deve presumersi: a meno che l'attore procedesse in violazione del disposto dell'art. 143, co. 2, c.d.s. (d.l.vo n. 285/1992),
a mente del quale <
animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata>> (non rileva nella specie la diversa disciplina ora dettata dal comma 2 bis della medesima disposizione, che è stato soltanto di recente introdotto dall'art. 15, co. 1, lett. f) l. n. 177/2024).
sono venuti dalla sia pur confusa deposizione dell'unica CP_2
persona che avrebbe assistito all'incidente che è stata qui chiamata a testimoniare: e cioè l'amico del , Pt_1 Per_1
, che a dire dell'attore e del teste si trovava
[...]
nell'occasione a seguire il alla guida della propria Pt_1
bicicletta a distanza di <>.
Il , chiamato a confermare la scarna descrizione Per_1
della dinamica della collisione fra bicicletta e automezzo come innanzi riportata nell'atto di citazione, ha più
dettagliatamente dichiarato:
- <tavamo percorrendo via d'aragona, quando, arrivati all'incrocio dove c'è la Stazione dei Carabinieri, il Pt_1
era davanti, poi c'era una Fiat 500 ed io ero sul lato sinistro vicino alla 500 ... una Ford Mondeo che usciva dall'incrocio dei Carabinieri che porta su via D'Aragona,
nello svoltare a sinistra al volo non diede la precedenza al
6 che percorreva la strada, via d'Aragona, dal senso Pt_1
opposto, il saltò in aria e cadde per terra>>; Pt_1
- <
scuro, nero e blu, una Mondeo berlina, ha preso con la fiancata posteriore sinistra metà della bicicletta, parte posteriore, ossia ruota posteriore>>;
- <l'impatto è avvenuto proprio sull'incrocio; la bicicletta aveva appena superato il centro incrocio quando
è stata presa dalla macchina>>.
Al contrario di quanto assunto dall' tali CP_1
dichiarazioni non sono in contrasto con le "sommarie informazioni" agli atti del presente giudizio, rese dallo stesso il 24.9.2014 ai Carabinieri della Stazione Per_1
di LE in sede delle indagini che sono state svolte nel procedimento penale aperto a carico di ignoti e quindi archiviato a seguito della querela sporta dal per i Pt_1
fatti per cui qui è causa il 15.7.2014, alle quali appare conformata la descrizione della dinamica del sinistro quivi prospettata dalle difese attoree, semplicemente differenziandosi da quella versione per i particolari che vi aggiungono, i quali, senza invero contraddirla, valgono finalmente a chiarire che la ha urtato con la sua Pt_2
fiancata posteriore sinistra la ruota posteriore della bicicletta condotta dal per ciò che, provenendo Pt_1
l'autovettura da una perpendicolare posta a sinistra della strada percorsa dalla bicicletta - secondo il senso di marcia
7 della stessa - vi si è imprudentemente immessa svoltando a sinistra mentre la bicicletta stava ancora ultimando l'attraversamento dell'incrocio, procedendo però la bicicletta accostata al margine sinistro della strada e non al margine destro, come avrebbe invece dovuto, senza di che la collisione non sarebbe potuta avvenire;
né è neppure semplicemente dedotto che il si fosse premurato di Pt_1
rendersi adeguatamente visibile alla guida della sua bicicletta all'orario notturno in cui il sinistro è avvenuto.
Non risultano motivi per dubitare della sostanziale attendibilità del teste , dalla cui deposizione si Per_1
ricava prova anche della oggettiva impossibilità per il
, che giaceva a terra pluritraumatizzato, di rilevare Pt_1
il numero di targa del mezzo investitore.
Di modo che devono aversi per soddisfatti i suddetti oneri probatori innanzitutto gravanti sull'attore, con riferimento tuttavia ad una dinamica del sinistro che lascia insuperata la presunzione di pari responsabilità posta in capo ai conducenti dei veicoli antagonisti dall'art. 2054, co. 2,
c.c.
Il ha dunque diritto di essere risarcito dalla Pt_1
per il Fondo di Garanzia, dei danni subiti in CP_1
conseguenza del predetto incidente in forza dell'art. 283,
co. 1, lett. a), cod.ass. (d.l.vo n. 209/2005), in ragione della quota di responsabilità attribuibile al conducente della , di cui non è stato possibile rilevare la targa Pt_2
8 e così identificare il proprietario e la sua compagnia assicurativa insieme al conducente medesimo.
A norma del secondo comma della medesima disposizione, detto diritto sussiste per i danni alla persona e, ove questi siano gravi, per i danni alle cose per ciò che il relativo ammontare ecceda l'importo di € 500,00.
Senonché, a prescindere dalla gravità o meno dei danni alla persona, non v'è nella specie prova dei danni alle cose, di cui l'attore chiede il risarcimento per il forfettario ammontare di € 700,00.
Quanto ai danni alla persona, il chiede risarcimento Pt_1
dei danni non patrimoniali costituiti da danno biologico e danno morale e dei danni patrimoniali costituiti dalle spese mediche necessitate dal danno biologico.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 cod.ass. proprio in materia di risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con distinta previsione, a cui deve peraltro attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006),
9 essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima. Ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'attore, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha
10 accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza del sinistro occorso il ha in effetti Pt_1
riportato <
frattura scomposta clavicola sinistra>> - e non anche le ulteriori patologie diagnosticategli il 21.3.2017 presso il
"Mangioni Hospital" di Lecco - che hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi
160 giorni, di cui 10 al 100%, 50 al 75%, 50 al 50% e 50 al
30%, e da invalidità permanente nella misura di 7 punti percentuali, a cui, alla stregua della documentazione medica agli atti e a tenore della stessa c.t.u. espletata, deve reputarsi che certamente inerisce anche danno morale.
Poiché si tratta dunque di lesione comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
c.d. micropermanente, causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico,
necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005 (v.
Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più recente formulazione,
giacché in subiecta materia <
immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
11 16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore,
adottata con d.m. 18.7.2025 (in G.U. n. 176 del 31.7.2025)
- tuttora valida per il caso di specie, al quale non è
ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale"
adottata con d.p.r. n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025 - in favore del che all'epoca del sinistro aveva 40 anni, andrebbe Pt_1
per l'intero riconosciuta ad oggi, per risarcimento dei danni non patrimoniali chiesti a risarcimento, la complessiva somma di € 18.968,39, di cui € 4.915,75 per danno biologico da invalidità temporanea, € 10.891,24 per danno biologico da invalidità permanente ed € 3.161,40 per danno morale,
determinato in misura di una maggiorazione del 20% del risarcimento spettante per il danno biologico, esclusa personalizzazione del risarcimento del danno biologico, la cui richiesta lo stesso attore riconduce alle ulteriori patologie che la c.t.u. espletata non ha riconosciuto essere effetto dell'evento dannoso oggetto del giudizio.
Al predetto importo di € 18.968,39 andrebbe poi aggiunta per l'intero, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi resisi necessari per spese mediche,
la complessiva somma di € 2.894,90, che può ritenersi documentata dall'attore in relazione a patologie riconducibili ai fatti di causa.
La complessiva somma di € 21.863,29, che potrebbe così
12 riconoscersi per risarcimento in favore dell'attore per l'intero, va poi rapportata alla misura in cui ha egli stesso concorso a causare il sinistro, sicché va ridotta del 50%,
venendo così ad ammontare ad € 10.931,64 il risarcimento effettivamente spettante, di cui € 9.484,19 per i danni non patrimoniali ed € 1.447,45 per i danni patrimoniali.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 9.484,19 riconosciuta per
13 risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 1.447,45, riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali, va invece rivalutata,
secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto ai danni non patrimoniali, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come in sostanza richiesto dall'attore, in forza dell'art. 1224 c.c., sullo stesso importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni
14 non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato, saranno altresì
dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284
c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa in proporzione alla misura per la quale il petitum ha trovato accoglimento, fatta esclusione per la spesa della c.t.u.
espletata, che va definitivamente posta a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna, con compensazione quindi delle spese di patrocinio fino a concorrenza di nove decimi e condanna della compagnia convenuta a pagare in favore dell'attore il restante decimo,
per l'ammontare così ridotto liquidato in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'attore,
dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quale Impresa designata per la Regione Puglia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada, così provvede, rigettata o
15 assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta, nella qualità, a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 10.931,64, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per i nove decimi e condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore il restante decimo, che, in tale misura ridotta,
liquida nella complessiva somma di € 586,30, di cui € 78,60
per gli esborsi documentati ed € 507,70 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.11.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
16