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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2201/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2201 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Parte_1
UC e AN RR giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6712/2024, pubblicata in data 07/06/2024 2
___________________
Con ricorso depositato il 30.07.2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna l' al pagamento delle spese di lite nella somma di 850,00 euro, disponendo la liquidazione di dette spese in una somma non inferiore a 1.865,00 euro, oltre spese, iva e cpa, da distrarsi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di appello, di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari”.
Il gravame è stato proposto limitatamente al capo sulle spese di lite in quanto il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuto pagamento dei ratei della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 in data 8.4.2024 con decorrenza dal 1.7.2019, ha condannato l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € 850,00, CP_1 oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con l'originario ricorso introduttivo la aveva chiesto il Pt_1 riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità ex art. 12, L.
118/71, a decorrere dal 1° luglio 2019, con conseguente condanna dell' a CP_1 corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. A sostegno della domanda aveva dedotto che con decreto di omologa ex art. 445 bis, 5 comma, c.p.c del 16.6.2020 il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione in oggetto con decorrenza dal 1.7.2019, e che, sebbene tale decreto fosse stato ritualmente notificato all' unitamente alla documentazione CP_1 amministrativa (modello AP-70), decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei. CP_1
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. la ricorrente deduceva che, nelle more del giudizio, l' aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione assistenziale chiedendo, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria delle spese processuali. 3
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione del D.M. n. 55/2014, come recentemente aggiornato dal D.M. 147/2022, in connessione con l'art. 13, comma 1, c.p.c. nonché dell'art. 223, comma 2, c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per aver il Tribunale liquidato le spese processuali al di sotto dei minimi di legge senza addurre alcuna motivazione. Secondo l'appellante per la liquidazione delle spese processuali occorre far riferimento al valore della causa che, in materia di prestazioni assistenziali quali la pensione di invalidità ex art. 12 L. 118/71, va individuato alla stregua del criterio dettato dall'art. 13, comma 1, c.p.c., a norma del quale: “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”. Pertanto, chiede la liquidazione delle spese per € 1.865,00 sulla base del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore tra 5.200,01 euro a 26.000 euro).
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse.
L'appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha 4
sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale.
Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012. Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m. 37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023): salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati. 5
L'appello è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il Tribunale ha ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, somme ridotte oltre il 50% dei parametri medi indicati. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella n. 4 di riferimento (relativa alle cause in materia previdenziale), in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale.
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannata al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura ivi indicata.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente CP_2 principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.015,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di
€ 850,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in CP_1 complessivi € 1.864,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 11/07/2025 6
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND EN
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2201/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2201 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Parte_1
UC e AN RR giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6712/2024, pubblicata in data 07/06/2024 2
___________________
Con ricorso depositato il 30.07.2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna l' al pagamento delle spese di lite nella somma di 850,00 euro, disponendo la liquidazione di dette spese in una somma non inferiore a 1.865,00 euro, oltre spese, iva e cpa, da distrarsi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di appello, di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari”.
Il gravame è stato proposto limitatamente al capo sulle spese di lite in quanto il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuto pagamento dei ratei della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 in data 8.4.2024 con decorrenza dal 1.7.2019, ha condannato l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € 850,00, CP_1 oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con l'originario ricorso introduttivo la aveva chiesto il Pt_1 riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità ex art. 12, L.
118/71, a decorrere dal 1° luglio 2019, con conseguente condanna dell' a CP_1 corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. A sostegno della domanda aveva dedotto che con decreto di omologa ex art. 445 bis, 5 comma, c.p.c del 16.6.2020 il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione in oggetto con decorrenza dal 1.7.2019, e che, sebbene tale decreto fosse stato ritualmente notificato all' unitamente alla documentazione CP_1 amministrativa (modello AP-70), decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei. CP_1
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. la ricorrente deduceva che, nelle more del giudizio, l' aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione assistenziale chiedendo, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria delle spese processuali. 3
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione del D.M. n. 55/2014, come recentemente aggiornato dal D.M. 147/2022, in connessione con l'art. 13, comma 1, c.p.c. nonché dell'art. 223, comma 2, c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per aver il Tribunale liquidato le spese processuali al di sotto dei minimi di legge senza addurre alcuna motivazione. Secondo l'appellante per la liquidazione delle spese processuali occorre far riferimento al valore della causa che, in materia di prestazioni assistenziali quali la pensione di invalidità ex art. 12 L. 118/71, va individuato alla stregua del criterio dettato dall'art. 13, comma 1, c.p.c., a norma del quale: “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”. Pertanto, chiede la liquidazione delle spese per € 1.865,00 sulla base del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore tra 5.200,01 euro a 26.000 euro).
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse.
L'appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha 4
sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale.
Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012. Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m. 37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023): salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati. 5
L'appello è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il Tribunale ha ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, somme ridotte oltre il 50% dei parametri medi indicati. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella n. 4 di riferimento (relativa alle cause in materia previdenziale), in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale.
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannata al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura ivi indicata.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente CP_2 principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.015,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di
€ 850,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in CP_1 complessivi € 1.864,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 11/07/2025 6
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND EN
( F.to dig.te)