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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 374 /2023 R.G., promossa da: nato il [...] a [...] , Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta CodiceFiscale_1
procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 07/02/2023, adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2016 per 103 giornate annue alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con nota datata 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio, ma costituendosi tardivamente, eccependo l'inammissibilità del ricorso, CP_1
e contestando nel merito la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza. Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali.
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per il Controparte_2
periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola La Coccinella, al fine di verificarne la CP_1 regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi del 27.12.2015 e 14.10.2021, prodotti in atti dall' , redatti rispettivamente dagli ispettori per il primo, e dagli CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 ispettori per il secondo, nei quali si dà atto di operazioni di Per_2 Per_4 Per_1 Per_5 accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta La Coccinella.
In particolare, all'esito degli accertamenti ispettivi suddetti, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata oltre che del controllo incrociato con quanto rinvenuto negli archivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, gli ispettori, supportati dall'attività della Guardia di
Finanza, hanno accertato, l'artificiosità delle operazioni contabili, così come rappresentate dall'azienda, disponendo il disconoscimento “ab origine” dei fittizi rapporti di lavoro, così come dolosamente denunciati dalla società cooperativa, per il periodo dal 2011 al 2016.
Con il primo verbale si era provveduto a disconoscere i rapporti ritenuti inesistenti per gli anni CP_1
2013 e 2014, mentre con il secondo verbale, gli ispettori hanno provveduto, per il periodo 2011 –
2016, ad annullare ab origine i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla Cooperativa “La
Coccinella”, compresi i rapporti di lavoro che nel precedente verbale di accertamento erano CP_1 stati ritenuti genuini sulla base degli elementi forniti dall'amministratore unico agli ispettori.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta La Coccinella. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta La Coccinella nel 2016 per 103 giornate annue.
Ed infatti, il teste , ha confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Testimone_1
Ditta La Coccinella per le giornate e l'annualità indicata in ricorso e di avere diretta conoscenza di tale circostanza per aver lavorato nello stesso anno e nello stesso periodo per la Ditta, per la quale ha svolto anche la mansione di responsabile della sicurezza dei lavoratori, precisando di essersi recato spesso nei vari cantieri di lavoro, al fine della messa in sicurezza dei dipendenti.
È stato confermato che il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito ed ha svolto le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro;
ancora, è stato specificato l'importo della retribuzione giornaliera,
e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro.
Anche la teste , collega di lavoro del ricorrente, ha integralmente confermato le Testimone_2
circostanze indicate in ricorso;
nonostante la stessa abbia affermato di avere contenzioso contro l' per altre annualità, non lo ha avuto per il 2016, annualità oggetto di causa, e pertanto si CP_1
ritiene che le sue dichiarazioni possono essere considerate attendibili, dal momento che trovano anche conferma in quanto dichiarato dall'altro teste che non ha ricevuto provvedimenti di Tes_1
cancellazione degli elenchi agricoli per gli anni in cui ha lavorato alle dipendenze della ditta La
Coccinella.
Per quanto attiene la posizione dell' , occorre rammentare che nel rito del lavoro, in base all'art. CP_1
416 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando a pena di decadenza i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare;
il mancato rispetto del termine di costituzione come sopra previsto determina la decadenza dalla produzione documentale. Invero, la costituzione del resistente è avvenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione, con la conseguenza che va considerata decaduta dalla prova ai sensi dell'art.416, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, la predetta produzione deve ritenersi inutilizzabile.
Da ciò deriva l'inutilizzabilità dei verbali ispettivi sopra richiamati, e l'inidoneità a corroborare la correttezza della cancellazione, in danno della parte ricorrente, delle giornate lavorate alle dipendenze della Ditta La Coccinella.
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per l'anno 2016 in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta La Coccinella, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali
(potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1
agricoli per 103 giornate annue nell'anno 2016.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2023 /374 vertente tra contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta La Parte_1
Coccinella Soc. Coop per 103 giornate annue nel 2016.
- Condanna l' a reiscrivere la ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per 103 CP_1
giornate nel 2016;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.312,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 10/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena