Ordinanza cautelare 15 novembre 2018
Ordinanza collegiale 20 giugno 2022
Decreto decisorio 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 20/06/2022, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00993/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2018, proposto da
Altruistica-Mente Soc. Coop. Soc. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Michela Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Massa in Lecce, via Montello n. 13;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta S. De Summa n. 15;
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Giuseppe Saponaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Bidetti in Lecce, via Monte San Michele n. 33;
per l’annullamento
- della nota prot. n. AOO/183/11739 del 10.8.2018 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Servizio Accreditamenti e Qualità;
- della nota prot. n. 22955/17582 del 16.8.2018 del Comune di San Vito dei Normanni – Settore Attività produttive – Ufficio dello Sportello Unico;
- ove occorra, della nota prot. n. 22955/11419 del 24.5.2018 del SUAP del Comune di San Vito dei Normanni;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di San Vito dei Normanni;
Visto l’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. D. Limongelli, in sostituzione dell’avv. P. Scagliola, avv. G. Bidetti, in sostituzione dell’avv. V. G. Saponaro, per le PP.AA.;
Considerato che la difesa della parte ricorrente, con atto depositato in data 30 marzo 2022, ha chiesto la declaratoria di interruzione del processo, comunicando che la medesima società ricorrente è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14/2021 del 4 gennaio 2021, prodotto in atti;
Ritenuto che, pertanto, si debba conseguentemente dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, dà atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., a far tempo dalla data in cui il procuratore della società ricorrente ha reso la relativa dichiarazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO