Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 febbraio 1990
Art. 5. 1. All' articolo 34 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori".
Nota all'art. 5:
Il testo vigente dell' art. 34 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 34 (Decadenza della potesta' dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potesta' dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei genitori importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza della potesta' dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice civile .
La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile .
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1990
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