Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 gennaio 1958
Art. 9.
Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente art. 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.
Gli acconti di cui al precedente comma, sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovra' immediatamente, in conformita' delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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