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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1175 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPISCIANO ANTONIO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “l' richiama le Parte_1 CP_2 conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2 intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/09/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla Legge 1992 n. 104 ex art. 3 comma 3, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Deterioramento cognitivo in malattia cerebrovascolare cronica;
- Poliartrosi a severa incidenza funzionale, con particolare coinvolgimento del rachide, interessato da spondiloartrosi con discopatie multiple, e delle ginocchia, congonartrosi bilaterale.
- Esiti di asportazione di basalioma.
- Esiti di trapianto endocorneale, distrofia endoteliale corneale bilaterale con deficit visivo.
Per le infermità da cui è affetto, il ricorrente non è in grado di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita e abbisogna pertanto di un'assistenza continua;
ha pertanto diritto a godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 13/05/2024, data della visita psichiatrica con somministrazione dei test MMSE, ADL e IADL. per le medesime patologie descritte è da considerarsi in una condizione di handicap grave ed ha pertanto diritto a godere dei benefici previsti dalla legge
104/92 art. 3 comma 3, sempre con la stessa decorrenza. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento condizione di handicap grave ed i benefici previsti dalla legge
104/92 art. 3 comma 3 a decorrere dal 13/05/2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno liquidate al 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla Legge
1992 n. 104 ex art. 3 comma 3 con decorrenza dal 13/05/2024
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di elle spese di lite Parte_1 che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 23/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPISCIANO ANTONIO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “l' richiama le Parte_1 CP_2 conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2 intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/09/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla Legge 1992 n. 104 ex art. 3 comma 3, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Deterioramento cognitivo in malattia cerebrovascolare cronica;
- Poliartrosi a severa incidenza funzionale, con particolare coinvolgimento del rachide, interessato da spondiloartrosi con discopatie multiple, e delle ginocchia, congonartrosi bilaterale.
- Esiti di asportazione di basalioma.
- Esiti di trapianto endocorneale, distrofia endoteliale corneale bilaterale con deficit visivo.
Per le infermità da cui è affetto, il ricorrente non è in grado di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita e abbisogna pertanto di un'assistenza continua;
ha pertanto diritto a godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 13/05/2024, data della visita psichiatrica con somministrazione dei test MMSE, ADL e IADL. per le medesime patologie descritte è da considerarsi in una condizione di handicap grave ed ha pertanto diritto a godere dei benefici previsti dalla legge
104/92 art. 3 comma 3, sempre con la stessa decorrenza. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento condizione di handicap grave ed i benefici previsti dalla legge
104/92 art. 3 comma 3 a decorrere dal 13/05/2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno liquidate al 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla Legge
1992 n. 104 ex art. 3 comma 3 con decorrenza dal 13/05/2024
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di elle spese di lite Parte_1 che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 23/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini