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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 901 R.G.A. 2023, promossa in grado di rinvio dalla Corte di Cassazione D A
, rappresentata e difesa dagli Avvocati PULEO Parte_1
DOMENICO e VERGA FRANCESCO
- ricorrente in riassunzione- C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati VIELI VITO LORENZO e LAGIOIA ANNA MARIA
- Appellata -
All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con distinti ricorsi depositati il 15.11.2013 e successivamente riuniti, e convennero dinanzi al Tribunale GL di Parte_1 Controparte_2
Palermo la e, premesso di essere state assunte con contratti a Controparte_3 tempo determinato per il periodo 7.8.2012-10.1.2013, prorogati sino al 10.2.2013, con qualifica di “addetto alle operazioni ausiliarie di vendita” e inquadramento nel V° livello del CCNL per i dipendenti di imprese della distribuzione cooperativa, dedussero l'illegittima apposizione dei termini e delle proroghe e chiesero, conseguentemente, di dichiarare i rapporti di lavoro costituiti a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione e di condannare la società a reintegrarle nei rispettivi posti di lavoro e al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 5°
1 dell'art. 32 L. n. 183/2010; in subordine chiesero dichiararsi il loro diritto a essere assunte a tempo indeterminato in quanto titolari del diritto di precedenza ex art. 84 del Ccnl, con conseguente costituzione dei rapporti ex art. 2932 c.c. e condanna della società al risarcimento dei danni subiti. La società resistette in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 32, comma 3 L. n. 183/2010, come modificato dalla L. n. 92/2012 e deducendo nel merito l'infondatezza delle domande. Con sentenza n. 1599/2017 il Tribunale adito dichiarò la decadenza di dall'impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro Parte_1 stipulato con la società in data 4.8.2012; dichiarò la nullità del termine finale di durata apposto al contratto stipulato tra e la società in data Controparte_2
4.8.2012 e ordinò la ricostituzione del rapporto di lavoro di quest'ultima, con condanna della società medesima a pagare alla lavoratrice un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita. Appellata sia dalla che dalla società, tale sentenza venne confermata Pt_1 da questa Corte, in diversa composizione, con sentenza n.1236/2018 del 14.03.2018. Ritenne la Corte, per quanto qui ancora di interesse, sussistente l'eccepita decadenza dall'impugnazione, essendo maturato il secondo termine (di 180 giorni) previsto dall'art. 32 comma 3 lett a) della L. n. 183/2010 entro cui proporre il ricorso giudiziario, termine che, ad avviso della Corte, non decorreva dalla data di ricezione da parte della datrice della raccomandata contenente l'impugnativa, quanto, invece, dalla data della sua spedizione, richiamando, in proposito, il principio affermato da Cass. n. 2666/2018. Con ordinanza n. 17847/2023 del 21.06.2023 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto da , ha cassato la predetta Parte_1 sentenza rilevando che la stessa aveva omesso di pronunciarsi sull'ulteriore domanda formulata dall'appellante, concernente l'accertamento del proprio diritto all'assunzione alle dipendenze della convenuta per effetto di quanto previsto dall'art. 84 del CCNL, ed ha dunque rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per l'accertamento nel merito del diritto di precedenza asseritamente violato.
ha tempestivamente riassunto la causa, chiedendo Parte_1 accertarsi la sussistenza della predetta precedenza e, conseguentemente, costituire ex art. 2932 c.c. un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la società convenuta e la stessa ricorrente o, in subordine, condannare la prima ad assumere la
2 ricorrente con contratto a tempo indeterminato con l'inquadramento corrispondente alle mansioni già espletate. La , già , ha resistito al gravame. Controparte_1 Controparte_3
All'udienza del 19/12/2024, previa acquisizione del LUL del 2013 (già prodotto nel giudizio di primo grado mediante supporti magnetici che si sono rivelati, tuttavia, illeggibili, in quanto verosimilmente medio tempo danneggiati), sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In ottemperanza al disposto dell'ordinanza n. 17847/2023 del 21.08.2023 questa Corte è tenuta oggi ad esaminare la domanda di accertamento in capo alla della precedenza di cui all'art. 84 CCNL, non esaminata nei precedenti Pt_1 gradi del giudizio di merito, questione alla quale si circoscrive l'oggetto del presente giudizio di rinvio. Deduce all'uopo la ricorrente di essere stata assunta dalla Controparte_3
quale addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita, con contratto a termine
[...] dal 7.08.2012 al 10.01.2013, prorogato sino al 10.02.2013, per far fronte a “periodi di più intensa attività lavorativa”, sebbene fosse stata utilizzata per lo svolgimento dell'ordinaria gestione delle casse del punto vendita e fosse stata già assunta, in precedenza, per svolgere le medesime attività in sostituzione di altri lavoratori a tempo determinato;
ha, altresì, aggiunto di aver esercitato il diritto di precedenza con raccomandata del 27.02.2013, e che, ciononostante, la avrebbe CP_3 assunto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, altri lavoratori per lo svolgimento delle medesime mansioni da lei disimpegnate. Con riferimento a tale domanda la (oggi ) aveva CP_3 Controparte_1 rilevato nei precedenti gradi del giudizio (e qui lo ribadisce) che il rivendicato diritto di precedenza concerneva soltanto le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che il CCNL aveva demandando alla “contrattazione di secondo livello … il compito di definire le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato”, e che la contrattazione di secondo livello nulla aveva previsto al riguardo;
aggiungeva, in ogni caso, di non aver effettuato, nell'anno successivo alla scadenza del contratto della (febbraio 2013), alcuna assunzione, a tempo Pt_1 indeterminato o determinato, di personale con qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, e ciò sia nei punti vendita ubicati nella provincia di Palermo che negli altri negozi dislocati sul territorio regionale (nella specie, Ragusa, Milazzo ed in provincia di Catania), ad eccezione di alcune assunzioni obbligatorie ex L. n. 68/1999 e di trasformazioni di precedenti contratti a termine.
3 Tanto premesso, occorre previamente osservare che al rapporto intercorso tra le parti si applica pacificamente il CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa del 14.7.2008 (in vigore dal 1.01.2007). Ebbene l'art. 84 del CCNL citato prevede:
“…4. Alla contrattazione di secondo livello è demandato il compito di definire le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, presso la stessa impresa con la medesima qualifica e mansione.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dall'art. 21, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. La contrattazione collettiva di secondo livello potrà aumentare il periodo di efficacia del diritto di precedenza di cui sopra.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies, del D.Lgs. n. 368/2001, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività a carattere stagionale ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 sexies, del D.Lgs. n. 368/2001, il diritto di precedenza di cui ai precedenti commi 5 e 6 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.” Pacifica la circostanza che i contratti a tempo determinato stipulati tra le parti non rispondevano ad esigenze di carattere stagionale (e che dunque non si applica alla fattispecie il comma 6 dell'art. 84 citato), sostiene l'appellante che l'invocato diritto di precedenza avrebbe potuto esercitarsi sia per le assunzioni a tempo determinato che indeterminato, atteso che il menzionato richiamo alla contrattazione di secondo livello si sarebbe riferito all'Accordo Integrativo Provinciale del Settore Terziario della distribuzione e dei Servizi del 31.7.2008 che all'art. 5 prevede: “i lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso aziende rientranti nella sfera di applicazione di cui ai richiamati CCNL, hanno facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e indeterminato. I lavoratori interessati dovranno far pervenire all'azienda nei 60 giorni successivi alla scadenza del precedente contratto lettera
4 raccomandata con richiesta di riassunzione, che potrà essere inviata per opportuna conoscenza all'Ente Bilaterale del Terziario ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro….” Tuttavia, come condivisibilmente dedotto dalla , tale Controparte_1 accordo non si applica al rapporto per cui è causa, essendo ad esso rimasta estranea la società appellata;
il menzionato accordo è, piuttosto, applicabile ai settori disciplinati dai CCNL stipulati dai sindacati (l'Unione generale dei commercianti della provincia di Palermo [...], la e la Controparte_4 CP_5
Palermo [...], la Fisascat Cisl di Palermo [...]) del settore terziario distribuzione
[...]
e servizi, specificamente indicati nell'epigrafe del citato accordo integrativo;
esso, infatti, come pure si legge in epigrafe, è stato stipulato “ai sensi delle previsioni di cui ai CCNL, Confcommercio e disciplina in maniera unitaria su tutto il territorio CP_4 provinciale di Palermo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità…”. Non rientrando il CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa del 14.7.2008 (in vigore dal 1.01.2007), applicabile al rapporto de quo, tra quelli che rimandano al predetto accordo integrativo, quest'ultimo non può pertanto qui essere invocato quale accordo di secondo livello applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. L'accordo di secondo livello, invece, stipulato per dalle sigle CP_3 firmatarie del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa del 14.7.2008 è quello del 24.04.2007, prodotto dall'appellata, che nulla prevede quanto all'esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato. Ne consegue che il diritto di precedenza per cui è causa avrebbe potuto essere esercitato solo rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato, trovando tale diritto la sua fonte nell'art. 84 comma 5 del CCNL applicato al rapporto e nell'art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001, ratione temporis applicabile, in esso richiamato. Ebbene, deduce l'appellante che nei dodici mesi successivi alla scadenza del proprio contratto (10.02.2013) la avrebbe assunto a tempo CP_6 indeterminato nuovi lavoratori aventi le sue stesse mansioni. In particolare, ciò si sarebbe verificato, come riferito dalla teste , per Tes_1 la lavoratrice che sarebbe stata assunta a tempo indeterminato nel Parte_2 settembre del 2013 con mansioni di cassiera;
più in dettaglio, nella sua deposizione, la predetta teste ha dichiarato: “…dopo che la ricorrente ha cessato di lavorare presso il centro altre ragazze sono state assunte in suo luogo, anch'esse con contratto a tempo Pt_3
5 determinato e addette alla cassa.” Esibito alla teste l'all. 5 del fascicolo di parte ricorrente, consistente nella tabella indicativa degli orari di lavoro dei dipendenti, la stessa ha aggiunto:
“….Tra i nomi indicati vi è quello della dipendente ID assunta con la mansione di cassiera al pari della della della , della della della Laudicina, Per_1 Per_3 Per_4 Per_5 della della della della Tutti questi dipendenti sono stati Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 assunti tutti successivamente alla ricorrente, taluni quale ad esempio è stata assunta Parte_2
a tempo indeterminato, all'incirca nel settembre del 2013”. Ebbene, con particolare riferimento alla posizione della la Pt_2 dichiarazione sopra riportata è stata smentita dalla documentazione prodotta, su richiesta della Corte, dalla società appellata (LUL 2013 e documentazione afferente al rapporto contrattuale intrattenuto da , dalla quale è emerso che Parte_2
è stata assunta con contratto a tempo determinato del 28.10.2011, Parte_2 avente scadenza al 30.04.2012, come addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita (V° livello), contratto prorogato sino al 30.09.2012 ed infine trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.10.2012, prima, dunque, della scadenza del contratto stipulato dalla dati, questi, che trovano altresì Pt_1 conferma nell'estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa della stessa anch'esso prodotto dall'appellata. Pt_2
Secondo quanto ammesso dalla stessa società, inoltre, vi sono state ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, per la stessa qualifica rivestita dalla Pt_1 tuttavia due di esse, relative alle lavoratrici e , traggono origine da Per_10 Per_11 un'assunzione a termine effettuata in adempimento all'obbligo di cui all'art. 3 L. n. 68/1999 per cui anche la successiva trasformazione di tali rapporti a tempo indeterminato deve ritenersi assorbita dal predetto obbligo di legge, funzionale a soddisfare un diritto costituzionalmente garantito (art. 38 Cost) e dunque di grado poziore rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente (v. doc. A.7 produzione resistente); parimenti dicasi per l'assunzione di anch'egli avviato Persona_12 mediante collocamento obbligatorio (v. all. C prodotto in data 6.12.2024). Dall'esame del LUL relativo al 2013 (prodotto dall'appellata, rispetto al cui deposito si è rivelata superflua l'acquisizione di altra copia del CD avente medesimo contenuto, al cui deposito parte ricorrente ha chiesto di essere nuovamente autorizzata all'udienza di discussione), è emerso che un'altra assunzione a tempo indeterminato effettuata nell'anno successivo alla cessazione del rapporto della ricorrente ha riguardato il lavoratore;
come, tuttavia, emerge dallo Persona_13 stesso LUL (confermato dalle schermate tratte dai sistemi informatici dell'azienda, relative alla sua posizione lavorativa), le cui risultanze non sono state contestate ex adverso, tale lavoratore risultava già, sin dal 21.06.2012, alle dipendenze dalla
6 cooperativa con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato in data 11.03.2013; tale lavoratore si è trovato, dunque, in una posizione identica a quella oggi rivendicata dalla che, tuttavia, non ha Pt_1 evidenziato, rispetto allo stesso, alcun titolo poziore tale da poterle assicurare una precedenza nell'esercizio del diritto oggetto di domanda. Con riguardo poi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato sussistenti nelle sedi della provincia di Catania e Ragusa, la società ha documentato trattarsi di ramo di azienda acquisito dalla con conseguente obbligo di Controparte_7 acquisire i lavoratori a tempo indeterminato già in carico all'azienda cedente, seppur nei limiti indicati dal suddetto accordo, che evidenziava peraltro degli esuberi di personale in misura superiore al 50%; anche in tale caso, dunque, non è emersa la presenza di nuove assunzioni rispetto alle quali la ricorrente potesse far valere il proprio diritto di precedenza, bensì di rapporti di lavoro che si ponevano in continuità rispetto a quelli già intrattenuti con il datore di lavoro cedente l'azienda. Infine, tutti gli altri lavoratori menzionati dalla teste (che, in ogni Tes_1 caso, non ne ha riferita l'assunzione a tempo indeterminato), come dichiarato dal teste (il quale si è dichiarato a conoscenza dei fatti in quanto, Testimone_2 all'epoca, rappresentante sindacale), erano stati sì assunti dopo la scadenza del contratto della ma tutti a tempo determinato;
la circostanza, emergente Pt_1 anche dal LUL, è stata confermata – seppur con qualche incertezza - dalla teste
, all'epoca assistente al personale [“per ciò che ricordo successivamente alla Tes_3 cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente (anche se non ricordo bene il periodo) sono stati assunti più che altro repartisti. Non ricordo se sono stati assunti cassieri. Presumibilmente dopo il febbraio 2013 anche negli altri punti vendita dell siti in non sono stati assunti CP_3 CP_3 lavoratori a tempo indeterminato con le mansioni di cassiere;
penso invece che alcuni lavoratori siano stati assunti con contratto a tempo determinato…non credo che nei punti vendita e CP_8 siano stati assunti lavoratori con le mansioni di cassiere, anche perché successivamente CP_9 all'acquisizione dei lavoratori della si è verificato un esubero di personale”]. Controparte_7
Non essendo emersa, dunque, la violazione dell'invocato diritto di precedenza, la ricorrente non ha dimostrato il proprio diritto all'assunzione. Conseguentemente il ricorso di primo grado va, anche sotto tale profilo, rigettato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre, in ragione dell'esito del giudizio, possono essere compensate quelle del giudizio di cassazione.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 1599/2017 resa il 18.05.2017 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali di questo grado che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Palermo, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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