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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 20112/2015
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 20112/2015 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. TE C.F._1
CORDOVANA ANSELMO, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'indirizzo p.e.c. Email_1
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. TITO MONTEROSSO, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_2
convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – usura – anatocismo – azione di accertamento.
All'udienza del 02.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini seguenti:
“I procuratori delle parti (avv. Cordovana per parte attrice e avv. Ternullo del. avv. Monterosso per parte convenuta) precisano le loro conclusioni, riportandosi a tutti gli atti ed i verbali di causa, da intendersi qui trascritti;
chiedono che il procedimento sia deciso.
In particolare, l'avv. Cordovana evidenzia che sin dal 06.03.2018 è stato dedotto che il contratto di conto corrente, in uno al contratto di apertura di credito, depositato dalla Banca, sebbene faccia capo all'attore, non si riferisce al rapporto bancario per cui è causa, circostanza non tenuta in considerazione dal c.t.u. L'avv. Cordovana eccepisce altresì che il c.t.u. ha dato atto dell'assenza di alcuni e.c., ma tali e.c. sono in realtà indicati nell'indice vistato dal Cancelliere e sono stati prodotti in atti;
evidenzia comunque che gli e.c. realmente mancanti sono stati oggetto di ordine di esibizione, rimasto inadempiuto;
insiste nell'istanza di richiamo del c.t.u.
L'avv. Ternullo si riporta agli atti, evidenziando che le suddette eccezioni sono state già svolte all'udienza del 23.09.2024 e rigettate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 ha convenuto in giudizio TE
, esponendo di intrattenere con tale istituto di credito (quale Controparte_2 successore dell'originario istituto contraente Banco popolare siciliano) il rapporto di conto corrente bancario individuato al n. 05034164012331/261168.
Parte attrice, sulla scorta di una perizia tecnica di parte prodotta in atti, ha lamentato una serie di illegittimità commesse dall'istituto bancario nella gestione del rapporto, che hanno comportato un indebito aumento dell'esposizione debitoria del correntista. In particolare, parte attrice ha contestato: l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'applicazione di interessi superiori al tasso- soglia;
l'illegittima applicazione per tutta la durata del rapporto della commissione di massimo scoperto;
l'addebito di spese relative a commissioni non espressamente pattuite.
, richiamando la consulenza tecnica prodotta (che copre il periodo 01.04.2000- TE
31.03.2025), ha dedotto che la complessiva somma degli addebiti applicati illecitamente dall'istituto di credito è pari ad euro 13.022,30 e, dunque, ha chiesto accertarsi, nei confronti dell'istituto bancario, il credito così quantificato, con la conseguente rettifica del rapporto di dare-avere tra le parti.
In via istruttoria, il correntista, reiterando la richiesta già avanzata in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 t.u.b., ha chiesto l'integrazione della documentazione relativa al rapporto contrattuale mediante ordine di esibizione e ha, infine, chiesto disporsi consulenza tecnica contabile al fine di accertare il saldo del rapporto.
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: TE
“Piaccia all'Ill.mo Decidente accertare, in ragione degli elaborati peritali in questione e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che al Sig. , per il conto corrente in TE questione, è creditore, in linea accertativa, della somma di € 13.022,30 oltre interessi nei confronti del Banco Popolare Siciliano facente parte del Gruppo Banco Popolare Sooc. accertare, in CP_3 ogni caso che comunque l'odierno attore è creditore, in linea accertativa, e/o per quell'altre somme, maggiori o minori, rispetto alla somma su indicate, anche in virtù dell'esame degli estratti conto completi e mancanti e di quanto emergerà a seguito dall'espletanda istruttoria;
-riconoscere ed accertare, nel rapporto di conto corrente in questione: l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, delle condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 cc), e che pertanto si sono rinvenuti interessi non dovuti;
-verificare, in ogni caso, come l'Istituto di Credito, in entrambi i rapporti di conto corrente, abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura e trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l'Istituto di Credito convenuto, con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura soggettiva che oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.
Accertare che l'Istituto di Credito convenuto sia per interessi usurari che per competenze non dovute è complessivamente debitrice di € 13.022,30, il tutto oltre interessi (…).
In subordine e in caso di deposito del contratto di conto corrente in uno alle condizioni economiche, accertare e dichiarare, nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni di nullità che il conto corrente de quo è contrario al disposto di cui all'art. 117, 6° co., TUB, ordinando la ricontabilizzazione di tutte le somme e sostituendo al tasso corrispettivo previsto in contratto il tasso sostitutivo previsto dal 7° co, del medesimo art. 117 TUB.
In via istruttoria si chiede di volere nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e della pretesa attorea. Il consulente dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura in capo all' Istituto di Credito, verificando se sia stato travalicato il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale. Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di
Credito dove si è articolato il rapporto tra le parti): l'esatto saldo dei conti;
l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;
l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;
la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati”.
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta
In data 07.02.2018, (quale successore, a seguito di fusione, dell'istituto di Controparte_1
credito originariamente convenuto) si è costituita tardivamente in giudizio, eccependo il carattere infondato e generico delle doglianze di parte attrice e l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dal consulente tecnico nella perizia contabile di parte. In primo luogo, l'istituto bancario ha fornito una diversa descrizione dello svolgimento del rapporto bancario intrattenuto con il correntista: ha infatti rappresentato di aver concluso in data
16.04.1996 un contratto di conto corrente individuato dal n. 4180/1; successivamente, in data
18.07.2008, ha concesso una linea di credito sul medesimo conto corrente concordando delle nuove condizioni economiche;
il rapporto contrattuale è stato ulteriormente modificato in data 19.01.2015, con una riduzione dell'affidamento originariamente concesso e la contestuale pattuizione di nuove condizioni economiche.
Ciò premesso, ha eccepito: la non applicabilità al contratto oggetto del Controparte_1
giudizio dei criteri di calcolo del tasso soglia individuati dalla legge n. 108/1996, in quanto stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge;
in ogni caso, la legittimità dei tassi di interesse pattuiti nel corso del rapporto atteso il rispetto dei tassi-soglia del trimestre di riferimento;
l'erroneo conteggio delle commissioni di massimo scoperto ai fini della determinazione del t.e.g., atteso che il contratto in contestazione è antecedente rispetto all'art. 2bis del d.l. 185/2008; la legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale, attesa l'espressa sottoscrizione delle stesse da parte del correntista ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.; la legittimità della commissione di massimo scoperto, dell'indennità di sconfinamento, delle commissioni di istruttoria veloce e del corrispettivo di disponibilità creditizia, in quanto condizioni espressamente pattuite e predeterminate nel contratto;
la legittimità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi in quanto applicata nel rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera C.I.C.R. del 09.02.2009; il carattere generico delle contestazioni circa la postergazione e l'antergazione illegittima delle valute;
l'inammissibilità della domanda di condanna alle restituzione delle somme in costanza di rapporto di conto corrente aperto.
Infine, parte convenuta ha contestato la richiesta istruttoria di consulenza tecnica contabile d'ufficio e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare in toto la domanda avversaria in quanto, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e tardiva;
2) Ritenere e dichiarare che la in conseguenza della pretesa restitutoria CP_4
avversaria, ha, in ogni caso, diritto di richiedere la rielaborazione del conto secondo i tassi fissi di interesse concordati, nei limiti del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96, compensando eventuali somme a debito con quelle accertate a credito della ”. CP_4
3. Svolgimento del processo
Con ordinanza del 06.12.2016 il Giudice precedente titolare del ruolo ha emesso ordine di esibizione nei confronti dell'istituto di credito, disponendo l'esibizione dei documenti già richiesti da parte attrice in sede stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 t.u.b. Contestualmente all'atto di costituzione in giudizio tardiva, ha adempiuto al Controparte_5
suddetto ordine di esibizione e, con successiva ordinanza del 13.03.2018, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, conferendo al consulente nominato il seguente mandato: “accertare se la convenuta abbia percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni legali, con CP_4
riferimento ai contratti indicati in citazione (limitatamente ai periodi in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità) applicando il tasso legale dalla data di apertura fino alla data in cui risultino pattuiti per iscritto i tassi di interesse e verificando successivamente se la banca abbia applicato il tasso convenzionale ovvero in caso di tasso superiore ricondurlo a quello convenzionale, accertando in ogni caso il rispetto dei tassi ex legge 108/96 e mantenendo la capitalizzazione reciproca solo se applicata dalla banca in conformità alla delibera CICR del
9.2.2000 (in osservanza della previsione dell'art. 120 comma II T.UB.) e solo ove pattuita per iscritto, il tutto procedendo ad eseguire il ricalcolo senza applicazione del disposto dell'art. 1194
c.c., applicando spese e commissioni come pattuite contrattualmente”.
In corso di operazioni peritali, il Giudice istruttore, su istanza del consulente tecnico incaricato, rilevando la presenza in atti degli estratti conto continuativi solo con riferimento al periodo contrattuale che va dal 30.06.2013 al 31.03.2015, ha circoscritto esclusivamente a tale periodo l'accertamento del consulente tecnico (decreto del 19.06.2018). La relazione è stata depositata in data in data 25.07.2018.
Successivamente, il sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo in data 20.01.2020 in fase di precisazione delle conclusioni, ha assegnato alle parti termine per esperire il procedimento di mediazione c.d. delegata ex art. 5 co. II del d.lgs. 28/2010. L'invito a comparire in mediazione è stato notificato a parte convenuta, come da documentazione depositata in data 19.01.2023 da parte attrice.
In assenza di accordo, con ordinanza del 17.04.2023 – “vista l'ordinanza istruttoria del
13.03.2018, le carenze documentali rilevate del c.t.u., l'ordinanza emessa in data 11.08.2019 e le richieste di parte attrice” – il c.t.u. è stato onerato a procedere agli accertamenti già oggetto dell'ordinanza del 13.03.2018, sulla base del complessivo compendio documentale in atti, “ritenuto che la superiore vicenda processuale deve essere riconsiderata tenuto presente sia il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il c.t.u. può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite (senza essere soggetto alle preclusioni gravanti sulle parti con riferimento alla produzione dei documenti) - eccetto i fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento delle domande o eccezioni (Cass. civ., Sez. un., n. 3086/2022) - sia la concreta disponibilità dei documenti in capo alle parti”. Il consulente, dopo aver dato atto della documentazione mancante già oggetto di istanza durante l'espletamento dell'originaria attività peritale e non prodotta dalle parti neanche in sede di operazioni peritali (profilo sul quale si tornerà infra), ha confermato le risultanze dell'originaria relazione.
4. Motivi della decisione
Tanto premesso, così ricostruite domande, eccezioni delle parti e iter processuale, le domande attoree devono essere in larga parte rigettate, nei termini seguenti.
4.1. Sulla mediazione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancata tempestiva instaurazione del procedimento di mediazione, formulata da parte convenuta nelle note depositate in data 24.05.2022. Premesso, infatti, che la mediazione c.d. delegata, una volta disposta, diviene condizione di procedibilità al pari della mediazione c.d. obbligatoria, il termine per l'instaurazione del procedimento non può essere qualificato quale perentorio in assenza di previsione espressa, e, in ogni caso, parte attrice ha dimostrato di aver avviato il procedimento prima dell'invio dell'invito, avvenuto, da parte dell'organismo di mediazione, in data 07.12.2021 (come da documentazione depositata il 19.01.2023 a seguito del provvedimento adottato all'udienza del 30.05.2022), ovverosia in tempo astrattamente utile per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 6 d. lgs
28/2010, entro l'udienza fissata (30.05.2022).
4.2. Domande ammissibili in caso di conto corrente bancario aperto
Sempre in via preliminare, al fine anche di superare l'eccezione sul punto sollevata da parte convenuta, è opportuno chiarire che la pronuncia in questione, in coerenza con il petitum della causa, viene emessa in termini di accertamento.
Infatti, trattandosi di conto corrente ancora aperto, risulta ammissibile solo la domanda di accertamento volta a determinare il saldo del conto ed eliminare la situazione di incertezza in ordine ai rapporti creditori tra le parti e non, invece, la domanda di condanna. Nel senso dell'ammissibilità delle azioni di accertamento si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez.
VI, 5.9.2018 n. 21646), con una soluzione che trova conferma nella pronuncia Cass. civ., Sezioni unite, 18.09.2020 n. 19597. Infatti, con tale sentenza è stata ammessa, mutatis mutandis, la sussistenza dell'interesse all'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori, pur nel caso in cui contratto preveda un tasso di mora mai applicato, in quanto il contraente vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola, dal momento ciò risponde ad un bisogno di certezza del diritto e, in via generale,
l'interesse a promuovere un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva. Al contrario, in presenza di un conto aperto non può essere emessa una pronuncia di condanna.
Infatti, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di una c.m.s. o altri oneri illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui tale addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 798 del 15.01.2013 e Corte appello Firenze, Sez. II, n. 226 del 28.01.2020).
4.3. L'onere della prova e la produzione degli estratti conto
Tanto chiarito in via preliminare, vanno innanzitutto richiamate le regole che presiedono al riparto dell'onere della prova in tema di contratto di conto corrente bancario e va rilevato che l'attività del consulente si è svolta sulla base di un compendio documentale incompleto, attesa la mancanza di gran parte degli estratti conto analitici.
Il punto è stato oggetto di contestazione tra le parti e, a seguito di istanza del c.t.u., con decreto del 19.06.2018 il Giudice precedente titolare del procedimento ha disposto che il consulente procedesse al ricalcolo solo con riferimento al periodo per cui sussiste la continuità degli estratti conto (30.06.2013-31.03.2025).
Sul punto, è infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione di debito o per l'accertamento del saldo del conto, lo stesso è tenuto a documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto che evidenzino le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione;
tali estratti devono coprire, continuativamente, l'intero periodo intercorso tra l'apertura del rapporto e la data di chiusura dello stessi o, qualora si tratti di conto aperto insuscettibile di dar luogo ad una sentenza di condanna alla restituzione, la data di proposizione della domanda (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. I, nn. 7895/2020 e 29050/2019).
In tale situazione, essendo l'onere della prova a carico del correntista attore, è sul medesimo che ricadono le conseguenze negative della mancata esibizione della documentazione da parte dell'istituto a seguito di ordinanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame;
si tratta di un'applicazione generale del principio per cui nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario operano i principi generali sull'onere della prova (Cass. civ., Sez. un.,
n. 13533/2001), indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista con azione di accertamento negativo (in senso conforme, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7895). Si osserva, altresì, che non si è pervenuti ad un diverso esito valorizzando l'orientamento espresso illo tempore da Cass. civ., Sez. un., n. 3086/2022, in quanto le parti, ed in particolare parte attrice, non è comunque riuscita a fornire al c.t.u., in sede di operazioni, documentazione ulteriore;
né rileva lo “smarrimento di atti” lamentato da parte attrice sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto, anche se gli atti risultano dal n. 2 dell'indice vistato dal Cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, ciò non incide sull'esigenza, in caso di mancato rinvenimento, di ricostruire il fascicolo su impulso della parte interessata, circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata (ex multis, Cass. civ., Sez. II,
14.12.2022, n. 36627 e Sez. III, 27.09.2021, n. 26116).
Sul punto si osserva che, con riferimento a gran parte della durata del rapporto contrattuale
(2000-2015), risultano prodotti gli estratti conto scalari. Sul tema, sebbene recente giurisprudenza abbia ritenuto possibile la ricostruzione del saldo del conto partendo da tale tipo di documentazione
(Cass. civ., Sez. I, ord. nn. 14993/2024 e 10293/2023), nel caso di specie lo stesso c.t.u., nell'istanza depositata in data 06.06.2018, ha evidenziato che, alla luce delle censure formulate e delle operazioni contabili da svolgere, tali estratti non permettono una precisa ricostruzione del rapporto in contestazione (anche ai fini di cui all'art. 1194 c.c.); tali estratti, infatti, contengono soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi e non permettono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'intervallo temporale considerato, al fine di pronunciare sulle domande formulate (in questo senso, ex multis, Corte appello Sassari, Sez. I, 01.12.2022, n. 388 e Tribunale Palermo, Sez.
V, 11.01.2019, n. 132). Nella stessa ordinanza n. 10293/2023 sopracitata la Suprema Corte, sul punto, ha espressamente riconosciuto che “è una valutazione del giudice del merito (….) l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie
(principio, del pari, già espresso da Cass. 30 giugno 2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; nel caso di specie, la documentazione prodotta non può ritenersi, riprendendo le parole della stessa Corte, “idone(a) a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-
2019)”.
4.4. Gli esiti della consulenza
Tanto premesso in merito agli estratti conto ed al periodo esaminato, va chiarito che il consulente tecnico non ha ravvisato alcun superamento dei tassi soglia (precisamente, prima delle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta aveva rinvenuto un superamento nel quarto trimestre 2024, comunque irrilevante in quanto sopravvenuto in corso di rapporto in assenza di nuova pattuizione, esso deve ritenersi irrilevante, nei termini ritenuti da Cass. civ., Sez. un., n.
24675/2017).
Con riferimento alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, deve osservarsi che la verifica è stata correttamente svolta in coerenza con le istruzioni della Banca d'Italia e ciò in relazione all'esigenza, costantemente affermata dalla giurisprudenza, di eseguire la comparazione tra il t.a.e.g previsto per il rapporto ed il tasso soglia fondato sui tassi medi rilevati raffrontando indici omogenei. Può a tale riguardo richiamarsi, ex multis, la pronuncia Cass. civ., Sez. VI,
28.09.2020, n. 20464, che ha affermato quanto segue: “Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d'Italia – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470
e di Cass., 7 novembre 2019, n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si 'imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli' (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303). Una volta dichiarata la generale soggezione alla legge degli atti della Banca d'Italia, tuttavia, la prima delle censure formulata dal ricorrente (…) non va poi oltre questo segno. Essa non esplicita, né illustra, cioè, quali sarebbero gli (ipotetici) vizi interni alla formula matematica approntata dalla Banca d'Italia nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura. Né potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore della L. n. 108 del 1996, art.
2 - che le 'rilevazioni' compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG”. In senso analogo è attestata la quasi unanime giurisprudenza sia di legittimità sia di merito e si citano, ex multis, Tribunale Crotone, 27.01.2020, n. 77; Tribunale Ivrea, 19.07.2019, n. 679; Tribunale
Napoli Nord, Sez. III, 4.3.2019 n. 619.
Sulla base delle suddette verifiche, nessuna nullità per violazione della l. 108/1996 può ritenersi sussistente con riguardo al rapporto contrattuale in esame, con specifico riferimento al periodo temporale oggetto di esame (e il periodo antecedente rispetto alla rilevazione dei tassi soglia, per i motivi esposti, non viene in rilievo).
Il c.t.u. ha eseguito il ricalcolo sul periodo analizzato rielaborando i movimenti in ordine di valuta, differenziando la voce competenze in interessi, corrispettivo disponibilità creditizia e spese, ed espungendo poi il corrispettivo disponibilità creditizia e le spese non pattuite contrattualmente ai sensi dell'art. 117 t.u.b., così come previsto dal mandato. Dal momento che nell'intervallo temporale preso in considerazione non ci sono periodi in cui difettano le pattuizioni per iscritto dei tassi d'interesse, è stato applicato il tasso convenzionale, con le seguenti eccezioni: poiché il tasso convenzionale entro il fido del 13,75%, come da contratto del
18.07.2008, è superiore rispetto a quello effettivamente applicato dalla banca (come si evince dagli estratti conto), il c.t.u. ha applicato il tasso più favorevole al cliente;
in relazione al IV trimestre 2014 il c.t.u. ha fatto ricorso al tasso riportato nel contratto al posto di quello indicato nell'estratto conto, perché tale tasso non era quello convenzionale;
per quanto riguarda il I trimestre 2015 il c.t.u. ha fatto applicazione dei tassi riportati in estratto conto, perché il tasso convenzionale presente nel contratto stipulato in data 19.01.2015 risulta illeggibile. La capitalizzazione è stata mantenuta, in quanto pattuita lecitamente e nel rispetto della delibera
CICR 09.02.2000 con pari periodicità delle competenze a debito e a credito (trimestrale), come si evince dal contratto in atti (non ritenendosi direttamente applicabile, in assenza di disciplina attuativa, l'art. 120 co. II t.u.b. novellato dalla l. 1472023, ratione temporis applicabile per il periodo 01.01.204-30.09.2016)
Si osserva per completezza, con riferimento alla prima osservazione svolta dal c.t.u. di parte attrice e relativa al fatto che “il contratto di conto corrente del 16/04/1996 è nullo in quanto, oltre a non contenere alcuna condizione economica, non è riferibile al conto corrente oggetto di causa”, che tale contratto non è comunque tenuto in considerazione ai fini dei riconteggi, in quanto il periodo oggetto di analisi è quello che va dal II trimestre 2013 al I trimestre 2015.
Alla luce dei suddetti principi, i conteggi operati dal consulente tecnico hanno rideterminato il saldo negativo del rapporto di conto corrente pari ad euro -255,57, inferiore al saldo a debito emergente individuato dall'istituto in euro -2.397,79, con un minor debito di euro 2.142,22.
5. Pronuncia di accertamento e statuizioni sulle spese
In conclusione, rigettata ogni altra domanda, deve dunque accertarsi in tali termini (-255,57 euro a debito del correntista alla data del 31.03.2015) il saldo del rapporto intercorso tra le parti, non potendo emettersi sentenza di condanna, per i motivi sopra esposti in relazione alla natura aperta del conto.
Alla luce della pluralità di indirizzi giurisprudenziali relativi ai temi esaminati intervenuti nel tempo ed alla peculiare situazione del caso in specie, in cui l'esame ha riguardato (a causa delle carenze documentali) solo una parte del lungo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nonché tenuto conto dell'importo accertato (in sé, rispetto al saldo apparente del conto e rispetto all'importo oggetto di domanda), si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione parziale (nella misura del 50%) delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 44/2018; analogamente, le spese di c.t.u. (liquidate con decreto del 23.09.2018) vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto anche conto del fatto che la consulenza è stata funzionale anche alla riduzione del saldo individuato dall'istituto convenuto. Per il restante 50% parte attrice soccombente (avendo ottenuto una pronuncia di accertamento circa la sussistenza di un limitato debito negativo, a fronte di una domanda volta a fare valere un credito) deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 20112/2015, così decide:
- accerta che il saldo del rapporto di conto corrente bancario n.
05034164012331/261168 tra e , al Controparte_2 TE
31.03.2015, è pari ad euro -255,57 a debito di;
TE
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà delle spese TE Controparte_1
di lite, liquidate, per la quota, in euro 2.538,50;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 23.09.2018, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Catania, 27/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 20112/2015 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. TE C.F._1
CORDOVANA ANSELMO, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'indirizzo p.e.c. Email_1
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. TITO MONTEROSSO, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_2
convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – usura – anatocismo – azione di accertamento.
All'udienza del 02.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini seguenti:
“I procuratori delle parti (avv. Cordovana per parte attrice e avv. Ternullo del. avv. Monterosso per parte convenuta) precisano le loro conclusioni, riportandosi a tutti gli atti ed i verbali di causa, da intendersi qui trascritti;
chiedono che il procedimento sia deciso.
In particolare, l'avv. Cordovana evidenzia che sin dal 06.03.2018 è stato dedotto che il contratto di conto corrente, in uno al contratto di apertura di credito, depositato dalla Banca, sebbene faccia capo all'attore, non si riferisce al rapporto bancario per cui è causa, circostanza non tenuta in considerazione dal c.t.u. L'avv. Cordovana eccepisce altresì che il c.t.u. ha dato atto dell'assenza di alcuni e.c., ma tali e.c. sono in realtà indicati nell'indice vistato dal Cancelliere e sono stati prodotti in atti;
evidenzia comunque che gli e.c. realmente mancanti sono stati oggetto di ordine di esibizione, rimasto inadempiuto;
insiste nell'istanza di richiamo del c.t.u.
L'avv. Ternullo si riporta agli atti, evidenziando che le suddette eccezioni sono state già svolte all'udienza del 23.09.2024 e rigettate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 ha convenuto in giudizio TE
, esponendo di intrattenere con tale istituto di credito (quale Controparte_2 successore dell'originario istituto contraente Banco popolare siciliano) il rapporto di conto corrente bancario individuato al n. 05034164012331/261168.
Parte attrice, sulla scorta di una perizia tecnica di parte prodotta in atti, ha lamentato una serie di illegittimità commesse dall'istituto bancario nella gestione del rapporto, che hanno comportato un indebito aumento dell'esposizione debitoria del correntista. In particolare, parte attrice ha contestato: l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'applicazione di interessi superiori al tasso- soglia;
l'illegittima applicazione per tutta la durata del rapporto della commissione di massimo scoperto;
l'addebito di spese relative a commissioni non espressamente pattuite.
, richiamando la consulenza tecnica prodotta (che copre il periodo 01.04.2000- TE
31.03.2025), ha dedotto che la complessiva somma degli addebiti applicati illecitamente dall'istituto di credito è pari ad euro 13.022,30 e, dunque, ha chiesto accertarsi, nei confronti dell'istituto bancario, il credito così quantificato, con la conseguente rettifica del rapporto di dare-avere tra le parti.
In via istruttoria, il correntista, reiterando la richiesta già avanzata in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 t.u.b., ha chiesto l'integrazione della documentazione relativa al rapporto contrattuale mediante ordine di esibizione e ha, infine, chiesto disporsi consulenza tecnica contabile al fine di accertare il saldo del rapporto.
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: TE
“Piaccia all'Ill.mo Decidente accertare, in ragione degli elaborati peritali in questione e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che al Sig. , per il conto corrente in TE questione, è creditore, in linea accertativa, della somma di € 13.022,30 oltre interessi nei confronti del Banco Popolare Siciliano facente parte del Gruppo Banco Popolare Sooc. accertare, in CP_3 ogni caso che comunque l'odierno attore è creditore, in linea accertativa, e/o per quell'altre somme, maggiori o minori, rispetto alla somma su indicate, anche in virtù dell'esame degli estratti conto completi e mancanti e di quanto emergerà a seguito dall'espletanda istruttoria;
-riconoscere ed accertare, nel rapporto di conto corrente in questione: l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, delle condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 cc), e che pertanto si sono rinvenuti interessi non dovuti;
-verificare, in ogni caso, come l'Istituto di Credito, in entrambi i rapporti di conto corrente, abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura e trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l'Istituto di Credito convenuto, con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura soggettiva che oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.
Accertare che l'Istituto di Credito convenuto sia per interessi usurari che per competenze non dovute è complessivamente debitrice di € 13.022,30, il tutto oltre interessi (…).
In subordine e in caso di deposito del contratto di conto corrente in uno alle condizioni economiche, accertare e dichiarare, nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni di nullità che il conto corrente de quo è contrario al disposto di cui all'art. 117, 6° co., TUB, ordinando la ricontabilizzazione di tutte le somme e sostituendo al tasso corrispettivo previsto in contratto il tasso sostitutivo previsto dal 7° co, del medesimo art. 117 TUB.
In via istruttoria si chiede di volere nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e della pretesa attorea. Il consulente dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura in capo all' Istituto di Credito, verificando se sia stato travalicato il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale. Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di
Credito dove si è articolato il rapporto tra le parti): l'esatto saldo dei conti;
l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;
l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;
la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati”.
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta
In data 07.02.2018, (quale successore, a seguito di fusione, dell'istituto di Controparte_1
credito originariamente convenuto) si è costituita tardivamente in giudizio, eccependo il carattere infondato e generico delle doglianze di parte attrice e l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dal consulente tecnico nella perizia contabile di parte. In primo luogo, l'istituto bancario ha fornito una diversa descrizione dello svolgimento del rapporto bancario intrattenuto con il correntista: ha infatti rappresentato di aver concluso in data
16.04.1996 un contratto di conto corrente individuato dal n. 4180/1; successivamente, in data
18.07.2008, ha concesso una linea di credito sul medesimo conto corrente concordando delle nuove condizioni economiche;
il rapporto contrattuale è stato ulteriormente modificato in data 19.01.2015, con una riduzione dell'affidamento originariamente concesso e la contestuale pattuizione di nuove condizioni economiche.
Ciò premesso, ha eccepito: la non applicabilità al contratto oggetto del Controparte_1
giudizio dei criteri di calcolo del tasso soglia individuati dalla legge n. 108/1996, in quanto stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge;
in ogni caso, la legittimità dei tassi di interesse pattuiti nel corso del rapporto atteso il rispetto dei tassi-soglia del trimestre di riferimento;
l'erroneo conteggio delle commissioni di massimo scoperto ai fini della determinazione del t.e.g., atteso che il contratto in contestazione è antecedente rispetto all'art. 2bis del d.l. 185/2008; la legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale, attesa l'espressa sottoscrizione delle stesse da parte del correntista ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.; la legittimità della commissione di massimo scoperto, dell'indennità di sconfinamento, delle commissioni di istruttoria veloce e del corrispettivo di disponibilità creditizia, in quanto condizioni espressamente pattuite e predeterminate nel contratto;
la legittimità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi in quanto applicata nel rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera C.I.C.R. del 09.02.2009; il carattere generico delle contestazioni circa la postergazione e l'antergazione illegittima delle valute;
l'inammissibilità della domanda di condanna alle restituzione delle somme in costanza di rapporto di conto corrente aperto.
Infine, parte convenuta ha contestato la richiesta istruttoria di consulenza tecnica contabile d'ufficio e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare in toto la domanda avversaria in quanto, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e tardiva;
2) Ritenere e dichiarare che la in conseguenza della pretesa restitutoria CP_4
avversaria, ha, in ogni caso, diritto di richiedere la rielaborazione del conto secondo i tassi fissi di interesse concordati, nei limiti del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96, compensando eventuali somme a debito con quelle accertate a credito della ”. CP_4
3. Svolgimento del processo
Con ordinanza del 06.12.2016 il Giudice precedente titolare del ruolo ha emesso ordine di esibizione nei confronti dell'istituto di credito, disponendo l'esibizione dei documenti già richiesti da parte attrice in sede stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 t.u.b. Contestualmente all'atto di costituzione in giudizio tardiva, ha adempiuto al Controparte_5
suddetto ordine di esibizione e, con successiva ordinanza del 13.03.2018, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, conferendo al consulente nominato il seguente mandato: “accertare se la convenuta abbia percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni legali, con CP_4
riferimento ai contratti indicati in citazione (limitatamente ai periodi in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità) applicando il tasso legale dalla data di apertura fino alla data in cui risultino pattuiti per iscritto i tassi di interesse e verificando successivamente se la banca abbia applicato il tasso convenzionale ovvero in caso di tasso superiore ricondurlo a quello convenzionale, accertando in ogni caso il rispetto dei tassi ex legge 108/96 e mantenendo la capitalizzazione reciproca solo se applicata dalla banca in conformità alla delibera CICR del
9.2.2000 (in osservanza della previsione dell'art. 120 comma II T.UB.) e solo ove pattuita per iscritto, il tutto procedendo ad eseguire il ricalcolo senza applicazione del disposto dell'art. 1194
c.c., applicando spese e commissioni come pattuite contrattualmente”.
In corso di operazioni peritali, il Giudice istruttore, su istanza del consulente tecnico incaricato, rilevando la presenza in atti degli estratti conto continuativi solo con riferimento al periodo contrattuale che va dal 30.06.2013 al 31.03.2015, ha circoscritto esclusivamente a tale periodo l'accertamento del consulente tecnico (decreto del 19.06.2018). La relazione è stata depositata in data in data 25.07.2018.
Successivamente, il sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo in data 20.01.2020 in fase di precisazione delle conclusioni, ha assegnato alle parti termine per esperire il procedimento di mediazione c.d. delegata ex art. 5 co. II del d.lgs. 28/2010. L'invito a comparire in mediazione è stato notificato a parte convenuta, come da documentazione depositata in data 19.01.2023 da parte attrice.
In assenza di accordo, con ordinanza del 17.04.2023 – “vista l'ordinanza istruttoria del
13.03.2018, le carenze documentali rilevate del c.t.u., l'ordinanza emessa in data 11.08.2019 e le richieste di parte attrice” – il c.t.u. è stato onerato a procedere agli accertamenti già oggetto dell'ordinanza del 13.03.2018, sulla base del complessivo compendio documentale in atti, “ritenuto che la superiore vicenda processuale deve essere riconsiderata tenuto presente sia il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il c.t.u. può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite (senza essere soggetto alle preclusioni gravanti sulle parti con riferimento alla produzione dei documenti) - eccetto i fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento delle domande o eccezioni (Cass. civ., Sez. un., n. 3086/2022) - sia la concreta disponibilità dei documenti in capo alle parti”. Il consulente, dopo aver dato atto della documentazione mancante già oggetto di istanza durante l'espletamento dell'originaria attività peritale e non prodotta dalle parti neanche in sede di operazioni peritali (profilo sul quale si tornerà infra), ha confermato le risultanze dell'originaria relazione.
4. Motivi della decisione
Tanto premesso, così ricostruite domande, eccezioni delle parti e iter processuale, le domande attoree devono essere in larga parte rigettate, nei termini seguenti.
4.1. Sulla mediazione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancata tempestiva instaurazione del procedimento di mediazione, formulata da parte convenuta nelle note depositate in data 24.05.2022. Premesso, infatti, che la mediazione c.d. delegata, una volta disposta, diviene condizione di procedibilità al pari della mediazione c.d. obbligatoria, il termine per l'instaurazione del procedimento non può essere qualificato quale perentorio in assenza di previsione espressa, e, in ogni caso, parte attrice ha dimostrato di aver avviato il procedimento prima dell'invio dell'invito, avvenuto, da parte dell'organismo di mediazione, in data 07.12.2021 (come da documentazione depositata il 19.01.2023 a seguito del provvedimento adottato all'udienza del 30.05.2022), ovverosia in tempo astrattamente utile per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 6 d. lgs
28/2010, entro l'udienza fissata (30.05.2022).
4.2. Domande ammissibili in caso di conto corrente bancario aperto
Sempre in via preliminare, al fine anche di superare l'eccezione sul punto sollevata da parte convenuta, è opportuno chiarire che la pronuncia in questione, in coerenza con il petitum della causa, viene emessa in termini di accertamento.
Infatti, trattandosi di conto corrente ancora aperto, risulta ammissibile solo la domanda di accertamento volta a determinare il saldo del conto ed eliminare la situazione di incertezza in ordine ai rapporti creditori tra le parti e non, invece, la domanda di condanna. Nel senso dell'ammissibilità delle azioni di accertamento si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez.
VI, 5.9.2018 n. 21646), con una soluzione che trova conferma nella pronuncia Cass. civ., Sezioni unite, 18.09.2020 n. 19597. Infatti, con tale sentenza è stata ammessa, mutatis mutandis, la sussistenza dell'interesse all'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori, pur nel caso in cui contratto preveda un tasso di mora mai applicato, in quanto il contraente vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola, dal momento ciò risponde ad un bisogno di certezza del diritto e, in via generale,
l'interesse a promuovere un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva. Al contrario, in presenza di un conto aperto non può essere emessa una pronuncia di condanna.
Infatti, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di una c.m.s. o altri oneri illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui tale addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 798 del 15.01.2013 e Corte appello Firenze, Sez. II, n. 226 del 28.01.2020).
4.3. L'onere della prova e la produzione degli estratti conto
Tanto chiarito in via preliminare, vanno innanzitutto richiamate le regole che presiedono al riparto dell'onere della prova in tema di contratto di conto corrente bancario e va rilevato che l'attività del consulente si è svolta sulla base di un compendio documentale incompleto, attesa la mancanza di gran parte degli estratti conto analitici.
Il punto è stato oggetto di contestazione tra le parti e, a seguito di istanza del c.t.u., con decreto del 19.06.2018 il Giudice precedente titolare del procedimento ha disposto che il consulente procedesse al ricalcolo solo con riferimento al periodo per cui sussiste la continuità degli estratti conto (30.06.2013-31.03.2025).
Sul punto, è infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione di debito o per l'accertamento del saldo del conto, lo stesso è tenuto a documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto che evidenzino le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione;
tali estratti devono coprire, continuativamente, l'intero periodo intercorso tra l'apertura del rapporto e la data di chiusura dello stessi o, qualora si tratti di conto aperto insuscettibile di dar luogo ad una sentenza di condanna alla restituzione, la data di proposizione della domanda (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. I, nn. 7895/2020 e 29050/2019).
In tale situazione, essendo l'onere della prova a carico del correntista attore, è sul medesimo che ricadono le conseguenze negative della mancata esibizione della documentazione da parte dell'istituto a seguito di ordinanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame;
si tratta di un'applicazione generale del principio per cui nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario operano i principi generali sull'onere della prova (Cass. civ., Sez. un.,
n. 13533/2001), indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista con azione di accertamento negativo (in senso conforme, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7895). Si osserva, altresì, che non si è pervenuti ad un diverso esito valorizzando l'orientamento espresso illo tempore da Cass. civ., Sez. un., n. 3086/2022, in quanto le parti, ed in particolare parte attrice, non è comunque riuscita a fornire al c.t.u., in sede di operazioni, documentazione ulteriore;
né rileva lo “smarrimento di atti” lamentato da parte attrice sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto, anche se gli atti risultano dal n. 2 dell'indice vistato dal Cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, ciò non incide sull'esigenza, in caso di mancato rinvenimento, di ricostruire il fascicolo su impulso della parte interessata, circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata (ex multis, Cass. civ., Sez. II,
14.12.2022, n. 36627 e Sez. III, 27.09.2021, n. 26116).
Sul punto si osserva che, con riferimento a gran parte della durata del rapporto contrattuale
(2000-2015), risultano prodotti gli estratti conto scalari. Sul tema, sebbene recente giurisprudenza abbia ritenuto possibile la ricostruzione del saldo del conto partendo da tale tipo di documentazione
(Cass. civ., Sez. I, ord. nn. 14993/2024 e 10293/2023), nel caso di specie lo stesso c.t.u., nell'istanza depositata in data 06.06.2018, ha evidenziato che, alla luce delle censure formulate e delle operazioni contabili da svolgere, tali estratti non permettono una precisa ricostruzione del rapporto in contestazione (anche ai fini di cui all'art. 1194 c.c.); tali estratti, infatti, contengono soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi e non permettono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'intervallo temporale considerato, al fine di pronunciare sulle domande formulate (in questo senso, ex multis, Corte appello Sassari, Sez. I, 01.12.2022, n. 388 e Tribunale Palermo, Sez.
V, 11.01.2019, n. 132). Nella stessa ordinanza n. 10293/2023 sopracitata la Suprema Corte, sul punto, ha espressamente riconosciuto che “è una valutazione del giudice del merito (….) l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie
(principio, del pari, già espresso da Cass. 30 giugno 2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; nel caso di specie, la documentazione prodotta non può ritenersi, riprendendo le parole della stessa Corte, “idone(a) a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-
2019)”.
4.4. Gli esiti della consulenza
Tanto premesso in merito agli estratti conto ed al periodo esaminato, va chiarito che il consulente tecnico non ha ravvisato alcun superamento dei tassi soglia (precisamente, prima delle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta aveva rinvenuto un superamento nel quarto trimestre 2024, comunque irrilevante in quanto sopravvenuto in corso di rapporto in assenza di nuova pattuizione, esso deve ritenersi irrilevante, nei termini ritenuti da Cass. civ., Sez. un., n.
24675/2017).
Con riferimento alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, deve osservarsi che la verifica è stata correttamente svolta in coerenza con le istruzioni della Banca d'Italia e ciò in relazione all'esigenza, costantemente affermata dalla giurisprudenza, di eseguire la comparazione tra il t.a.e.g previsto per il rapporto ed il tasso soglia fondato sui tassi medi rilevati raffrontando indici omogenei. Può a tale riguardo richiamarsi, ex multis, la pronuncia Cass. civ., Sez. VI,
28.09.2020, n. 20464, che ha affermato quanto segue: “Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d'Italia – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470
e di Cass., 7 novembre 2019, n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si 'imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli' (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303). Una volta dichiarata la generale soggezione alla legge degli atti della Banca d'Italia, tuttavia, la prima delle censure formulata dal ricorrente (…) non va poi oltre questo segno. Essa non esplicita, né illustra, cioè, quali sarebbero gli (ipotetici) vizi interni alla formula matematica approntata dalla Banca d'Italia nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura. Né potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore della L. n. 108 del 1996, art.
2 - che le 'rilevazioni' compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG”. In senso analogo è attestata la quasi unanime giurisprudenza sia di legittimità sia di merito e si citano, ex multis, Tribunale Crotone, 27.01.2020, n. 77; Tribunale Ivrea, 19.07.2019, n. 679; Tribunale
Napoli Nord, Sez. III, 4.3.2019 n. 619.
Sulla base delle suddette verifiche, nessuna nullità per violazione della l. 108/1996 può ritenersi sussistente con riguardo al rapporto contrattuale in esame, con specifico riferimento al periodo temporale oggetto di esame (e il periodo antecedente rispetto alla rilevazione dei tassi soglia, per i motivi esposti, non viene in rilievo).
Il c.t.u. ha eseguito il ricalcolo sul periodo analizzato rielaborando i movimenti in ordine di valuta, differenziando la voce competenze in interessi, corrispettivo disponibilità creditizia e spese, ed espungendo poi il corrispettivo disponibilità creditizia e le spese non pattuite contrattualmente ai sensi dell'art. 117 t.u.b., così come previsto dal mandato. Dal momento che nell'intervallo temporale preso in considerazione non ci sono periodi in cui difettano le pattuizioni per iscritto dei tassi d'interesse, è stato applicato il tasso convenzionale, con le seguenti eccezioni: poiché il tasso convenzionale entro il fido del 13,75%, come da contratto del
18.07.2008, è superiore rispetto a quello effettivamente applicato dalla banca (come si evince dagli estratti conto), il c.t.u. ha applicato il tasso più favorevole al cliente;
in relazione al IV trimestre 2014 il c.t.u. ha fatto ricorso al tasso riportato nel contratto al posto di quello indicato nell'estratto conto, perché tale tasso non era quello convenzionale;
per quanto riguarda il I trimestre 2015 il c.t.u. ha fatto applicazione dei tassi riportati in estratto conto, perché il tasso convenzionale presente nel contratto stipulato in data 19.01.2015 risulta illeggibile. La capitalizzazione è stata mantenuta, in quanto pattuita lecitamente e nel rispetto della delibera
CICR 09.02.2000 con pari periodicità delle competenze a debito e a credito (trimestrale), come si evince dal contratto in atti (non ritenendosi direttamente applicabile, in assenza di disciplina attuativa, l'art. 120 co. II t.u.b. novellato dalla l. 1472023, ratione temporis applicabile per il periodo 01.01.204-30.09.2016)
Si osserva per completezza, con riferimento alla prima osservazione svolta dal c.t.u. di parte attrice e relativa al fatto che “il contratto di conto corrente del 16/04/1996 è nullo in quanto, oltre a non contenere alcuna condizione economica, non è riferibile al conto corrente oggetto di causa”, che tale contratto non è comunque tenuto in considerazione ai fini dei riconteggi, in quanto il periodo oggetto di analisi è quello che va dal II trimestre 2013 al I trimestre 2015.
Alla luce dei suddetti principi, i conteggi operati dal consulente tecnico hanno rideterminato il saldo negativo del rapporto di conto corrente pari ad euro -255,57, inferiore al saldo a debito emergente individuato dall'istituto in euro -2.397,79, con un minor debito di euro 2.142,22.
5. Pronuncia di accertamento e statuizioni sulle spese
In conclusione, rigettata ogni altra domanda, deve dunque accertarsi in tali termini (-255,57 euro a debito del correntista alla data del 31.03.2015) il saldo del rapporto intercorso tra le parti, non potendo emettersi sentenza di condanna, per i motivi sopra esposti in relazione alla natura aperta del conto.
Alla luce della pluralità di indirizzi giurisprudenziali relativi ai temi esaminati intervenuti nel tempo ed alla peculiare situazione del caso in specie, in cui l'esame ha riguardato (a causa delle carenze documentali) solo una parte del lungo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nonché tenuto conto dell'importo accertato (in sé, rispetto al saldo apparente del conto e rispetto all'importo oggetto di domanda), si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione parziale (nella misura del 50%) delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 44/2018; analogamente, le spese di c.t.u. (liquidate con decreto del 23.09.2018) vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto anche conto del fatto che la consulenza è stata funzionale anche alla riduzione del saldo individuato dall'istituto convenuto. Per il restante 50% parte attrice soccombente (avendo ottenuto una pronuncia di accertamento circa la sussistenza di un limitato debito negativo, a fronte di una domanda volta a fare valere un credito) deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 20112/2015, così decide:
- accerta che il saldo del rapporto di conto corrente bancario n.
05034164012331/261168 tra e , al Controparte_2 TE
31.03.2015, è pari ad euro -255,57 a debito di;
TE
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà delle spese TE Controparte_1
di lite, liquidate, per la quota, in euro 2.538,50;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 23.09.2018, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Catania, 27/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone