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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Dora Alessia Limongelli all'udienza del
03.06.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies cpc mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2783 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo – Vendita di cose mobili e vertente tra con sede in TR TA (CE) alla via Romaniello, Parte_1
76, c.f.: in persona del Legale Rapp.te p.t., sig. C.F. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. C.F._1
Domenico Della Corte, C.F.: , e con questi elettivamente domiciliata in Villa C.F._2
di Briano alla via Roma n. 54
OPPONENTE
e
in persona del suo amministratore p.t. nato a [...] Controparte_1 Controparte_2
Principe il 05.021976 ( ), con sede legale in Strada Provinciale, 159/A 81030 C.F._3
Villa Di Briano Ce (p. iva ) rappresentata e difesa, giusto mandato reso su foglio P.IVA_2 separato e digitalmente firmato, dall'avv. Francesca Mastracchio (CF: ) del C.F._4
Foro di Santa Maria C.V. e con questi elettivamente domicilia con studio in NO (CE) alla via
A. Tommaselli n. 53 OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma
17 legge 18.6.2009, n. 69.
L'opposizione è improcedibile, posto che l'atto di opposizione è stato notificato il giorno
09.11.2024 per l'udienza 30.5.2025 e dunque, con il detto atto, si è assegnato il termine a comparire di 120 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c..
A fronte di tale circostanza, l'opponente ha poi provveduto a costituirsi in giudizio il 24.3.2025 e dunque ben oltre il termine di 10 giorni previsto dal combinato disposto degli art. 165 e 645 c.p.c..
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171 c.p.c. – secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione – neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. I, 03/03/2004, n. 4294).
Va, altresì, chiarito che la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto (Cass. civ. Sez. III, 14/07/2006,
n. 16117).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. modifiche discostandosi dai valori medi per le fasi istruttoria e decisionale tenuto conto dell'unica udienza svolta e della decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo 2712/2024, emesso in data 30.09.2024 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
• dichiara l'opposizione improcedibile;
• dichiara il decreto ingiuntivo n. 2712/2024 definitivamente esecutivo;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive di cui euro 3387,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali del 15%, IVA e cpa come per legge;
Aversa, 03 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli