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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/01/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FLORIANA ALESSANDRINI e EMILIANO IRAZZA
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai
Funzionari MARIA CRISTINA BERGODI Controparte_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2023, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 con decorrenza dal 15.07.2020, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione, oltre accessori di legge. A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 16.09.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 497/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art.1 L.18/80, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa alla sede provinciale dell' in data 30.09.2022 (doc.1); CP_1
- di aver trasmesso, in data 04.10.2022, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione (doc.3);
-che, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese di lite, rappresentando di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dalla ricorrente in data 16.03.2023, come da modello TE08 allegato alla memoria di costituzione, con accredito in data 07.04.2023 (doc.2).
Con decreto in data 14.02.2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18.01.2024, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il procuratore della ricorrente ha depositato le note suddette in data 11.01.2024, confermando quanto dedotto dall' in ordine alla liquidazione ed CP_1 all'accredito della prestazione oggetto di causa;
ha insistito, peraltro, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziandone il colpevole ritardo.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per ½, con condanna dell' alla rifusione della restante metà - CP_1
liquidata come in dispositivo – essendo la comunicazione di liquidazione della prestazione dedotta in lite successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (06.02.2023) ma anteriore alla notifica dello stesso all CP_1
(perfezionatasi solo in data 06.04.2023).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante metà, che liquida in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 22/01/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FLORIANA ALESSANDRINI e EMILIANO IRAZZA
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai
Funzionari MARIA CRISTINA BERGODI Controparte_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2023, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 con decorrenza dal 15.07.2020, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione, oltre accessori di legge. A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 16.09.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 497/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art.1 L.18/80, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa alla sede provinciale dell' in data 30.09.2022 (doc.1); CP_1
- di aver trasmesso, in data 04.10.2022, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione (doc.3);
-che, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese di lite, rappresentando di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dalla ricorrente in data 16.03.2023, come da modello TE08 allegato alla memoria di costituzione, con accredito in data 07.04.2023 (doc.2).
Con decreto in data 14.02.2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18.01.2024, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il procuratore della ricorrente ha depositato le note suddette in data 11.01.2024, confermando quanto dedotto dall' in ordine alla liquidazione ed CP_1 all'accredito della prestazione oggetto di causa;
ha insistito, peraltro, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziandone il colpevole ritardo.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per ½, con condanna dell' alla rifusione della restante metà - CP_1
liquidata come in dispositivo – essendo la comunicazione di liquidazione della prestazione dedotta in lite successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (06.02.2023) ma anteriore alla notifica dello stesso all CP_1
(perfezionatasi solo in data 06.04.2023).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante metà, che liquida in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 22/01/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli