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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1769/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1769/2024 promosso da:
C.F. , n. a CIVITANOVA MARCHE (MC) il Parte_1 C.F._1
06/01/1974; rappresentata e difesa dall'avv. DOMENELLA LAURA, elett.te dom.ta in Via Sabotino, 30
CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
ricorrente contro
, C.F. n. a EGITTO Controparte_1 C.F._2 il 01/02/1979 resistente contumace nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: scioglimento matrimonio civile
CONCLUSIONI: all'udienza del 19 marzo 2025 parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.08.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
celebrato ad Alessandria D'Egitto in data 3.1.2004, e trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Civitanova Marche (MC) al n. 10, parte II, serie C, anno 2004.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto: − Dalla unione matrimoniale è nata , in data [...]; Persona_1
− Che il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 476/2008 del 18.6.2008, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
− che da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente con impossibilità di una riconciliazione.
Parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio (notifica effettuata presso il suo procuratore generale sig.ra , come da allegata procura generale notarile del 21.10.2003 nella Persona_2 quale si legge testualmente che: “Il sig. (…) dichiara di voler Parte_2 nominare e costituire suo procuratore la sig.ra (…) Per rappresentarlo in tutte le Persona_2 cause di matrimonio attive o passive promosse o da promuovere in tutti i gradi di giurisdizione, sia per arringhe o per difese, per ricevimento od esecuzione di sentenze, sia per notifiche o ricevimento
ingiunzioni) ha omesso di costituirsi rimanendo contumace.
Istruita in via documentale, la causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 19 marzo 2025.
Ciò premesso, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n.
898/1970, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa e avuto riguardo al comportamento processuale del convenuto, il quale non si è costituito, dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 1769/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato a Alessandria D'Egitto (Egitto) in data 3.1.2004 e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Civitanova al n.10, parte II, serie C, anno
2004;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1769/2024 promosso da:
C.F. , n. a CIVITANOVA MARCHE (MC) il Parte_1 C.F._1
06/01/1974; rappresentata e difesa dall'avv. DOMENELLA LAURA, elett.te dom.ta in Via Sabotino, 30
CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
ricorrente contro
, C.F. n. a EGITTO Controparte_1 C.F._2 il 01/02/1979 resistente contumace nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: scioglimento matrimonio civile
CONCLUSIONI: all'udienza del 19 marzo 2025 parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.08.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
celebrato ad Alessandria D'Egitto in data 3.1.2004, e trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Civitanova Marche (MC) al n. 10, parte II, serie C, anno 2004.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto: − Dalla unione matrimoniale è nata , in data [...]; Persona_1
− Che il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 476/2008 del 18.6.2008, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
− che da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente con impossibilità di una riconciliazione.
Parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio (notifica effettuata presso il suo procuratore generale sig.ra , come da allegata procura generale notarile del 21.10.2003 nella Persona_2 quale si legge testualmente che: “Il sig. (…) dichiara di voler Parte_2 nominare e costituire suo procuratore la sig.ra (…) Per rappresentarlo in tutte le Persona_2 cause di matrimonio attive o passive promosse o da promuovere in tutti i gradi di giurisdizione, sia per arringhe o per difese, per ricevimento od esecuzione di sentenze, sia per notifiche o ricevimento
ingiunzioni) ha omesso di costituirsi rimanendo contumace.
Istruita in via documentale, la causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 19 marzo 2025.
Ciò premesso, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n.
898/1970, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa e avuto riguardo al comportamento processuale del convenuto, il quale non si è costituito, dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 1769/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato a Alessandria D'Egitto (Egitto) in data 3.1.2004 e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Civitanova al n.10, parte II, serie C, anno
2004;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà