Articolo 7 della Legge 2 marzo 1974, n. 72
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 aprile 1974
Art. 7.
Gli iscritti al "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea" che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente articolo 3 hanno diritto alla pensione d'invalidita' di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , alle stesse condizioni e secondo le modalita' previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.
Entrata in vigore il 9 aprile 1974