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Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Stefania Carlucci consigliera rel. nella causa iscritta al n. 55-1/2025 R.G. promossa
da
appellante Parte_1
Avv. Parte_1 contro
appellata Controparte_1
sull'istanza di sospensione ex art. 431 c.p.c. presentata da della Parte_1 esecutorietà della appellata sentenza n. 653/2024 del Tribunale Ordinario di Grosseto, pubblicata il 12.07.2024, non notificata sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 06.03.2025 all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con la decisione appellata il Tribunale ordinario di Grosseto, superata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981, ha respinto il ricorso proposto da odierno appellante, in opposizione alla ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 105/2015 della Direzione Territoriale del Lavoro di , di CP_1 irrogazione di sanzioni amministrative, dell'importo complessivo di € 20.650,00, adottata nei suoi confronti in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della D.M.C. srl, esercente attività turistico recettizia, per avere occupato due lavoratrici non risultanti dalle scritture o altre comunicazioni obbligatorie, oltre illeciti ulteriori e/o collegati (omessa comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione; omessa consegna alla dipendente dell'atto di assunzione e della comunicazione;
omesse registrazioni sul LUL delle ore di lavoro effettivo per tre lavoratori;
omessa consegna al momento del pagamento della retribuzione del prospetto paga e consegna di prospetti paga contenenti dai inesatti) nel periodo 2008-2009. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' , liquidate nell'importo Controparte_1 di € 4.061,00, oltre accessori. L'appellante ha formulato, con l'appello istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
Pagina 1 Con L' ritualmente convenuta in giudizio non si è non costituita nella presente fase inibitoria. In ordine al fumus boni iuri, l'appellante ha richiamato la fondatezza dei motivi di appello, relativi alla pretesa propria estraneità alla gestione della società (per essere stato estromesso dal contestato societario dall'amministratore di fatto poi di diritto per avere rassegnato valide ed efficaci dimissioni), alla CP_3 mancata verificazione delle firme apposte sui contratti di assunzione e disconosciute, all'assenza della colpa in vigilando ritenuta in sentenza. Con riferimento al periculum in mora ha dedotto la gravità del danno che deriverebbe “dall'avvio delle procedure delle richieste di pagamento, anche attraverso i canali di riscossione”. Il Collegio ritiene l'istanza inammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative e infondata, con riferimento all'unico capo di condanna della sentenza, relativo alle spese. Quanto alle sanzioni amministrative, l'obbligo del relativo pagamento non discende dalla sentenza di primo grado e non sarebbe conseguenza della sua esecuzione, bensì deriva dall'ordinanza ingiunzione opposta dall'appellante, titolo rispetto al quale la sentenza del Tribunale si limita a respingere l'opposizione. Il titolo esecutivo non ha formazione giudiziale, è solo quello di formazione amministrativa, mentre l'art. 431 c.p.c. consente esclusivamente la sospensione della esecutorietà della sentenza di condanna. Con riferimento all'unica pronuncia di condanna contenuta nella sentenza, quella relativa alle spese, considerato l'importo, ritiene il Collegio che l'istante non abbia specificato e provato il periculum in mora. L'appellante non ha dedotto niente in ordine alle proprie condizioni reddituali e patrimoniale, né ha indicato in cosa consisterebbe il pericolo del pregiudizio conseguente ad una iniziativa coattiva per il pagamento di una somma non particolarmente rilevante, come quella di cui alla sentenza. Peraltro l'unico riferimento alla gravità del danno presente nell'istanza è quello relativo al ricorso ai canali di riscossione, che pare indirizzare il periculum specificamente all'attivazione del sistema di riscossione delle sanzioni amministrative, il cui titolo esecutivo, come detto, non risiede nella sentenza. Le spese sono rimesse al merito.
P.Q.M.
Respinge l'istanza. Le spese sono rimesse al merito. Si comunichi. Firenze, 14 marzo 2025 la Presidente
Dott. Maria Lorena Papait
Pagina 2
La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Stefania Carlucci consigliera rel. nella causa iscritta al n. 55-1/2025 R.G. promossa
da
appellante Parte_1
Avv. Parte_1 contro
appellata Controparte_1
sull'istanza di sospensione ex art. 431 c.p.c. presentata da della Parte_1 esecutorietà della appellata sentenza n. 653/2024 del Tribunale Ordinario di Grosseto, pubblicata il 12.07.2024, non notificata sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 06.03.2025 all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con la decisione appellata il Tribunale ordinario di Grosseto, superata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981, ha respinto il ricorso proposto da odierno appellante, in opposizione alla ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 105/2015 della Direzione Territoriale del Lavoro di , di CP_1 irrogazione di sanzioni amministrative, dell'importo complessivo di € 20.650,00, adottata nei suoi confronti in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della D.M.C. srl, esercente attività turistico recettizia, per avere occupato due lavoratrici non risultanti dalle scritture o altre comunicazioni obbligatorie, oltre illeciti ulteriori e/o collegati (omessa comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione; omessa consegna alla dipendente dell'atto di assunzione e della comunicazione;
omesse registrazioni sul LUL delle ore di lavoro effettivo per tre lavoratori;
omessa consegna al momento del pagamento della retribuzione del prospetto paga e consegna di prospetti paga contenenti dai inesatti) nel periodo 2008-2009. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' , liquidate nell'importo Controparte_1 di € 4.061,00, oltre accessori. L'appellante ha formulato, con l'appello istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
Pagina 1 Con L' ritualmente convenuta in giudizio non si è non costituita nella presente fase inibitoria. In ordine al fumus boni iuri, l'appellante ha richiamato la fondatezza dei motivi di appello, relativi alla pretesa propria estraneità alla gestione della società (per essere stato estromesso dal contestato societario dall'amministratore di fatto poi di diritto per avere rassegnato valide ed efficaci dimissioni), alla CP_3 mancata verificazione delle firme apposte sui contratti di assunzione e disconosciute, all'assenza della colpa in vigilando ritenuta in sentenza. Con riferimento al periculum in mora ha dedotto la gravità del danno che deriverebbe “dall'avvio delle procedure delle richieste di pagamento, anche attraverso i canali di riscossione”. Il Collegio ritiene l'istanza inammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative e infondata, con riferimento all'unico capo di condanna della sentenza, relativo alle spese. Quanto alle sanzioni amministrative, l'obbligo del relativo pagamento non discende dalla sentenza di primo grado e non sarebbe conseguenza della sua esecuzione, bensì deriva dall'ordinanza ingiunzione opposta dall'appellante, titolo rispetto al quale la sentenza del Tribunale si limita a respingere l'opposizione. Il titolo esecutivo non ha formazione giudiziale, è solo quello di formazione amministrativa, mentre l'art. 431 c.p.c. consente esclusivamente la sospensione della esecutorietà della sentenza di condanna. Con riferimento all'unica pronuncia di condanna contenuta nella sentenza, quella relativa alle spese, considerato l'importo, ritiene il Collegio che l'istante non abbia specificato e provato il periculum in mora. L'appellante non ha dedotto niente in ordine alle proprie condizioni reddituali e patrimoniale, né ha indicato in cosa consisterebbe il pericolo del pregiudizio conseguente ad una iniziativa coattiva per il pagamento di una somma non particolarmente rilevante, come quella di cui alla sentenza. Peraltro l'unico riferimento alla gravità del danno presente nell'istanza è quello relativo al ricorso ai canali di riscossione, che pare indirizzare il periculum specificamente all'attivazione del sistema di riscossione delle sanzioni amministrative, il cui titolo esecutivo, come detto, non risiede nella sentenza. Le spese sono rimesse al merito.
P.Q.M.
Respinge l'istanza. Le spese sono rimesse al merito. Si comunichi. Firenze, 14 marzo 2025 la Presidente
Dott. Maria Lorena Papait
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