Sentenza 13 agosto 2015
Massime • 1
Il conduttore può provare la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile (nella specie, da uso abitativo transitorio a destinazione abitativa ordinaria) dimostrando che il locatore fosse a conoscenza dell'effettiva destinazione dell'immobile locato anche a mezzo di presunzioni e, dunque, allegando circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula (nella specie, l'avvenuto originario subentro, da parte del conduttore, nelle licenze di gas ed elettricità, manifestazione di un progetto di lunga durata ed implicante la cognizione e l'assenso del locatore).
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- 1. Locazione per uso abitativo con falsa indicazione della transitorietà dell'usoGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022
Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge Indice La vicenda La questione La soluzione Le riflessioni conclusive riferimenti normativi: l. n. 392/78; l. n. 431/98; 1417 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4495 del 25/02/2009 1. La vicenda I locatori si rivolgevano al Tribunale sostenendo di aver locato il loro immobile al conduttore con un contratto di locazione di natura transitoria (13 mesi); gli stessi locatori facevano presente che il contratto era cessato ma il conduttore non aveva rilasciato …
Leggi di più… - 2. Simulazione affitto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/08/2015, n. 16797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16797 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24685-2012 proposto da:
MA AR SS, MA BA [...], RA WA [...], eredi di MA ES, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato MORICHI MASSIMILIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato LANFRANCONI RENATO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MA DA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato JANNUZZI ELENA giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3363/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/12/2011, R.G.N. 3225/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott. VIVALDI ROBERTA;
udito l'Avvocato LANFRANCONI RENATO;
udito l'Avvocato DE NARDO ROBERTO per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH WA e NI IG e AR, quali eredi di NI CE, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del 2.12.2011, con la quale la Corte di Appello di Milano - in un giudizio promosso da PO LO nei confronti di NI CE per la ripetizione delle somme pagate a titolo di indebito con riferimento ad una locazione non di tipo transitorio - aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado in ordine soltanto all'entità delle somme da restituire. Aveva, invece, confermato la statuizione in ordine all'applicabilità della disciplina della L. n. 392 del 1978 trattandosi di contratto concluso non per soddisfare esigenze di natura transitoria. Resiste con controricorso PO LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
La L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass.
5.10.2012 n. 17060). Nel caso in esame il giudizio, in primo grado, è iniziato ben prima di tale data.
Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è, quindi, quello dell'anno (e 46 giorni) e non di sei mesi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. I due motivi esaminati congiuntamente non sono fondati. In materia di locazioni l'indicazione dell'uso abitativo per esigenze transitorie in luogo di quelle normali, qualora non sia corrispondente al vero, integra una simulazione relativa. Il conduttore, quindi, che deduca la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo transitorio, concluso nella vigenza della L. n. 392 del 1978, al fine di ottenere l'accertamento della destinazione abitativa ordinaria e della conseguente nullità, ai sensi dell'art. 79 legge citata, delle clausole relative al canone e alla durata, ha l'onere di dimostrare che il locatore fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell'immobile locato. Una tale prova può essere fornita anche per testi o per mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 1411 c.c., trattandosi di fornire la prova dell'illiceità dell'accordo simulatorio.
E le presunzioni possono consistere in circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula, se hanno i requisiti per indurre a ritenere che le espressioni letterali del contratto sulla dichiarata transitorietà - smentita dalla situazione di fatto - abbiano costituito il mezzo, vietato dal disposto dalla L. n. 392 del 1978, citato art. 79, per eludere l'applicazione della
(precedente) normativa sull'equo canone (fra le varie Cass. 25.2.2009 n. 4484). Ed è ciò che la Corte di merito ha appurato affermando che l'esigenza abitativa risultava provata "in realtà per un arco di molti anni"; che "..... il conduttore conseguiva già nel maggio 1997 a proprio nome il subentro nelle licenze dei servizi di gas ed elettricità: manifestazione di un progetto di dimora di ampia durata, quanto a dire ordinaria, ed in ogni caso implicante nella specie la cognizione e l'assenso da parte del locatore " (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). È di tutta evidenza, quindi, che, proprio attraverso l'esame del comportamento soggettivo, il giudice del merito - in sintonia con quanto già ritenuto da quello di primo grado - è pervenuto alla conclusione della non transitorietà del contratto di locazione.
Il ragionamento inferenziale è corretto e logicamente motivato. La sussistenza della simulazione relativa da luogo alla nullità in parte qua del contratto L. n. 203, ex art. 79, con conseguente sostituzione del canone legale a quello pattizio (Cass. 22.10.2014 n. 22351; Cass. 27.5.2010 n. 12988). Conclusivamente il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2015