Art. 3. 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero.
1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata ogni anno dal Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. (7)
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio e' ripartito tra i soci. La quota di proprieta' dello Stato e' riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. (7)
------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 6) che "Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l' articolo 1, commi 6 e 7 , e l' articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100 ".
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero.
1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata ogni anno dal Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. (7)
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio e' ripartito tra i soci. La quota di proprieta' dello Stato e' riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. (7)
------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 6) che "Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l' articolo 1, commi 6 e 7 , e l' articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100 ".