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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13978/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo Via Morisi n. 6, elettivamente domiciliata in Palermo Via Contessa
Adelasia n. 26
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina
Palpacelli
Resistente
Oggetto: Collocamento mirato L. 68/99
ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
DEL 09.09.2025 – MEDIANTE DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto all'inserimento per il Parte_2
collocamento mirato ex L. 68/1999; Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e distrae i superiori compensi in favore dell'Avv. Maria Fiorentino, procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidata con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente, giusta atto depositato il g. 12.09.2024, ha promosso giudizio per avere riconosciuto il diritto all'inserimento per il collocamento mirato atteso che presenta una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46%.
Ha premesso di avere inoltrato domanda in via amministrativa all' rimasta CP_1
priva di riscontro.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si è costituito ed ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica affidata alla Dott.ssa
Persona_1
All'esito, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, parte ricorrente ha depositato note insistendo nell'accoglimento del ricorso. Non ha depositato note
CP_ l'
La causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
Ed invero la Dott.ssa consulente d'ufficio, dopo avere sottoposto a visita Per_1
il ricorrente, ha ritenuto lo stesso invalido nella misura del 74%. Ha posto la diagnosi di “Epatocarcinoma hcv-correlato in cirrotico trattato con trapianto di fegato. diabete mellito II tipo. Ipertensione arteriosa. Postumi di pregressi traumi ginocchio sinistro e spalla destra”. Il consulente ha riconosciuto che il ricorrente, sulla base delle affezioni che lo affliggono, risulta invalido civile al 74%.
Tale valutazione è stata determinata applicando le tabelle del D.M. 5/2/1992 per le quali è stata attribuita la percentuale del 50% per “trapianto di fegato in soggetto con epatocarcinoma HCV-correlato e cirrosi alcolica”; 25% per diabete mellito di tipo II;
15% per ipertensione arteriosa;
15% trauma contusivo spalla destra e ginocchio sinistro.
Il calcolo della percentuale di invalidità poi è stato eseguito secondo la formula riduzionistica portando ad un risultato finale del 74% di invalidità.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili poiché coerenti con gli accertamenti clinici in atti ed in applicazione delle tabelle ministeriali dell'invalidità civile.
Dall'accoglimento del ricorso deriva la condanna dell' alle spese di lite che si CP_1
liquidano in un importo corrispondente a quanto abitualmente liquidato da questa
Sezione in tema di a.t.p., apparendo tali compensi congrui in relazione all'assimilazione di questo giudizio all'accertamento tecnico preventivo, ovvero €
1.250,00 oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 09.09.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente