Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 970/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 970/2025, promossa con ricorso depositato il 08/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ivana Martinello
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Ivana Martinello
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cremenaga (VA), in data 20 agosto
2016
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con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/03/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nel domicilio coniugale, dove manterrà la residenza anagrafica.
2) La casa familiare, sita in Cremenaga (VA) Via C. Battisti n. 3A, con l'arredo ivi contenuto, viene assegnata alla Sig.ra che la abiterà con la figlia minore. Pt_1
3) Tenuto conto dell'età di e il buon rapporto con essa, il Sig. potrà tenere con Per_1 Pt_2
sé la figlia quando lo riterrà, previo accordo con la madre, nel rispetto dei suoi impegni scolastici e ricreativi. La madre si impegna a favorire e ad agevolare i contatti e il rapporto padre/figlia.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Pt_2 Pt_1
la somma mensile di Euro 300,00=, oltre assegni familiari quando percepiti, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat a partire dall'udienza presidenziale.
5) Le spese straordinarie inerenti la figlia saranno sostenute da entrambi i genitori in misura dimidiata e seguiranno il Protocollo in uso al Tribunale di Varese.
6) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
7) I Sigg.ri e dichiarano e danno atto di aver già regolato in separata sede ogni Pt_1 Pt_2
altro loro ulteriore rapporto patrimoniale, e di non avere più nulla reciprocamente da pretendere.
8) I coniugi si concedono vicendevole assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità, validi per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 20/08/2016, in Cremenaga (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cremenaga (anno 2016, atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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