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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 398/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 398/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
7.03.2025, da nata a [...] il [...], C.F. e residente in [...]C.F._1
Cerreto di Spoleto, Via Mammina n. 2,
e
, nato in [...] il [...] C.F. Parte_2
e residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Endrio Coccia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Norcia, Via delle Cascine n. 1, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: nata in data [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1) l'abitazione coniugale di Via Mammina n. 2 di Cerreto di Spoleto, in comproprietà al 50% ad entrambi i ricorrenti, viene assegnata in uso ed esclusivo godimento al sig. con Parte_2 tutti gli arredi ivi esistenti eccetto alcuni mobili e beni personali, che come da accordi tra le parti, verranno prelevati dalla sig.ra Le parti convengono altresì che con separato atto notarile il Pt_1 sig. acquisterà anche la residua quota dell'appartamento di Via Mammina distinto Parte_2 al NCEU del Comune di Cerreto di Spoleto al foglio 34 par.lla183 sub. 8 categoria A/3 classe 3, consistenza vani catastali 6 rendita €. 325,37 n.2 di proprietà della sig.ra Parte_1 accollandosi anche i costi del residuo mutuo, divenendone così unico proprietario. Il sig. Pt_2 provvederà altresì a volturare a suo nome le utenze dell'appartamento di Via Mammina n. 2 Cerreto di
Spoleto che non risultano ancora a Suo nome.
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre nell'abitazione di Via Rosario Livatino n. 13, di proprietà dei Suoi genitori, dove la sig.ra Pt_1 trasferirà la residenza unitamente a quella della figlia. Il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sé quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa;
la figlia trascorrerà
i fine settimana alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori, il padre potrà prenderla il sabato mattina, anche all'uscita da scuola, e tenerla con sé sino alla domenica sera alle ore 21:30; il padre potrà, inoltre, condurre la figlia con sé per trascorrere periodi di vacanza o per viaggi, anche per una settimana per le vacanze estive, dando in tali occasioni un congruo preavviso alla madre, affinché anch'ella possa organizzare le proprie vacanze, fermo restando che i genitori potranno concordare, nell'interesse della figlia e compatibilmente con le loro esigenze, sia un periodo più lungo di vacanza che la figlia potrà trascorrere con il padre, sia un maggior numero di periodi di vacanza;
in occasione delle festività natalizie il padre potrà tenere con se la figlia, ad anni alterni, il 24 dicembre o il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano o l'Epifania, nonché il 31 dicembre o il primo gennaio;
così come durante le festività pasquali potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
3) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori, i quali si impegnano ad accompagnare la figlia insieme alle visite mediche ed ai colloqui scolastici;
4) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. Pt_2 Pt_1
500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, somma che sarà automaticamente pagina 2 di 4 rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, anche in considerazione del fatto che a questo viene assegnata la casa coniugale della quale diverrà unico proprietario con separato atto notarile;
le spese straordinarie previamente concordate e documentate per la figlia (scolastiche, mediche non mutuabili, per l'esercizio di attività sportivo/ricreative ecc…) saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%. In merito alla tipologia di spese ricomprese nell'assegno di mantenimento e quelle extra si rimanda alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense che le parti dichiarano di ben conoscere;
5) il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopra citato contributo Parte_2 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a vivere con la madre e non sarà economicamente indipendente;
6) i ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni, non opponendosi al fatto che gli stessi trascorrano del tempo con loro;
7) i ricorrenti si danno, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
8) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 1.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
LA EI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 398/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
7.03.2025, da nata a [...] il [...], C.F. e residente in [...]C.F._1
Cerreto di Spoleto, Via Mammina n. 2,
e
, nato in [...] il [...] C.F. Parte_2
e residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Endrio Coccia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Norcia, Via delle Cascine n. 1, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: nata in data [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1) l'abitazione coniugale di Via Mammina n. 2 di Cerreto di Spoleto, in comproprietà al 50% ad entrambi i ricorrenti, viene assegnata in uso ed esclusivo godimento al sig. con Parte_2 tutti gli arredi ivi esistenti eccetto alcuni mobili e beni personali, che come da accordi tra le parti, verranno prelevati dalla sig.ra Le parti convengono altresì che con separato atto notarile il Pt_1 sig. acquisterà anche la residua quota dell'appartamento di Via Mammina distinto Parte_2 al NCEU del Comune di Cerreto di Spoleto al foglio 34 par.lla183 sub. 8 categoria A/3 classe 3, consistenza vani catastali 6 rendita €. 325,37 n.2 di proprietà della sig.ra Parte_1 accollandosi anche i costi del residuo mutuo, divenendone così unico proprietario. Il sig. Pt_2 provvederà altresì a volturare a suo nome le utenze dell'appartamento di Via Mammina n. 2 Cerreto di
Spoleto che non risultano ancora a Suo nome.
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre nell'abitazione di Via Rosario Livatino n. 13, di proprietà dei Suoi genitori, dove la sig.ra Pt_1 trasferirà la residenza unitamente a quella della figlia. Il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sé quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa;
la figlia trascorrerà
i fine settimana alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori, il padre potrà prenderla il sabato mattina, anche all'uscita da scuola, e tenerla con sé sino alla domenica sera alle ore 21:30; il padre potrà, inoltre, condurre la figlia con sé per trascorrere periodi di vacanza o per viaggi, anche per una settimana per le vacanze estive, dando in tali occasioni un congruo preavviso alla madre, affinché anch'ella possa organizzare le proprie vacanze, fermo restando che i genitori potranno concordare, nell'interesse della figlia e compatibilmente con le loro esigenze, sia un periodo più lungo di vacanza che la figlia potrà trascorrere con il padre, sia un maggior numero di periodi di vacanza;
in occasione delle festività natalizie il padre potrà tenere con se la figlia, ad anni alterni, il 24 dicembre o il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano o l'Epifania, nonché il 31 dicembre o il primo gennaio;
così come durante le festività pasquali potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
3) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori, i quali si impegnano ad accompagnare la figlia insieme alle visite mediche ed ai colloqui scolastici;
4) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. Pt_2 Pt_1
500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, somma che sarà automaticamente pagina 2 di 4 rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, anche in considerazione del fatto che a questo viene assegnata la casa coniugale della quale diverrà unico proprietario con separato atto notarile;
le spese straordinarie previamente concordate e documentate per la figlia (scolastiche, mediche non mutuabili, per l'esercizio di attività sportivo/ricreative ecc…) saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%. In merito alla tipologia di spese ricomprese nell'assegno di mantenimento e quelle extra si rimanda alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense che le parti dichiarano di ben conoscere;
5) il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopra citato contributo Parte_2 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a vivere con la madre e non sarà economicamente indipendente;
6) i ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni, non opponendosi al fatto che gli stessi trascorrano del tempo con loro;
7) i ricorrenti si danno, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
8) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 1.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
LA EI
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