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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4666 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto Assicurazione contro i danni, riservata in decisione all'udienza del 12/12/2024, vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
LL (AV), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ARCANGELO ZULLO e
ANTONIO MUSTONE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.
Attore
E
HDI ASSICURAZIONI, P.I. , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIETTA FRIELLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
E
, C.F. , nato il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._2
(AV) e residente a [...] alla contrada Lomba Cave n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO DI VITO e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, in data 8/11/2021, citava Parte_1
in giudizio HDI ASSICURAZIONI e per veder accertare la responsabilità CP_1
1 di quest'ultimo in merito alla fuoriuscita di un detrito dallo pneumatico della sua autovettura a seguito di uno scoppio, da cui era scaturita la perdita di funzionalità dell'occhio destro;
richiedeva, altresì, la condanna in solido delle parti al risarcimento dei danni scaturenti dal già menzionato sinistro, nonché la loro condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio HDI ASSICURAZIONI SPA contestando in toto la domanda attorea e, in particolare, eccependo il difetto di legittimazione passiva, derivante da mancata prova di parte attrice e, altresì, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164
c.p.c., lamentando un'esposizione frammentaria e parziale dei fatti oggetto di causa;
la convenuta, inoltre, rilevava la non veridicità circa lo svolgimento del sinistro oggetto di controversia, affermando come l'oggetto che aveva colpito il sig. in Parte_1
realtà, provenisse da lavori di saldatura svolti da quest'ultimo nella sua abitazione e non dallo pneumatico della macchina del sig. (per come dallo stesso dichiarato CP_1
nel referto del P.S. del 19.8.2019, non risultando – invece – in atti alcun referto di P.S. relativo al 17.8.2019, nonostante le molteplici richieste di acquisizione formulate già in sede stragiudiziale); detta convenuta, quindi, chiedeva anche la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche il sig. confermando quanto dedotto da parte CP_1 attrice, sottolineando come spettasse a quest'ultima l'onere probatorio circa il quantum del risarcimento, e chiedendo la condanna della HDI Assicurazione spa al rimborso delle spese di lite che aveva dovuto sostenere solo a causa del suo diniego.
Espletata la CTU medico legale, all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti.
DIRITTO
Occorre preliminarmente rigettare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di nullità sollevate dalla convenuta HDI ASSICURAZIONI.
Dalla documentazione allegata agli atti e dall'istruttoria svolta, infatti, emergeva l'esistenza di una polizza assicurativa sottoscritta da con HDI CP_1
ASSICURAZIONI, la cui esistenza, in base all'art. 144 della l. n. 209/2005, rende parte convenuta legittimata a resistere in giudizio.
Passando al merito, all'esito dell'istruttoria svolta la domanda attorea rimaneva priva di qualsiasi riscontro probatorio.
2 Ex art. 2697 c.c., infatti, onus probandi incumbit ei qui dicet, nel caso in esame, invece, parte attrice non allegava alcuna documentazione a sostegno della propria domanda (ad esempio, fatture relative ad eventuali riparazioni che il aveva CP_1
dovuto sostenere a seguito del riferito scoppio dello pneumatico), né articolava alcuna prova testimoniale.
A sostegno della propria domanda, parte attrice scriveva “… il si recava al Parte_1
Pronto soccorso già nella giornata del 17.08.2019 (sabato) – circostanza, questa, confermata anche dal in sede di costituzione – dove veniva visitato e CP_1 rassicurato sulla inesistenza di un corpo estraneo nell'occhio...”, nonostante le molteplici richieste stragiudiziali formulate dalla HDI (cfr. documentazione allegata alla sua comparsa di costituzione e risposta) solo con le memorie istruttorie depositate il 12 aprile 2022, parte attrice allegava il referto medico sottoscritto dalla dott.ssa Per_1
[...
in data 17 agosto 2019.
Tale referto – però - è stato oggetto di investigazione di parte convenuta, la quale ha incaricato che, nella sua relazione finale datata 29 aprile 2022, a seguito CP_2 di corrispondenza via mail con la dott.ssa ha affermato “…la Dott.ssa Persona_1
ha formalmente disconosciuto la firma in calce al referto n. 27481 del Per_1
17.09.2021, definendola a lei non riconducibile…” (cfr. allegati 1 e 2 alle memorie depositate il 2.5.2022).
Potendo detta falsità essere sussunta in un'ipotesi di reato a norma dell'art. 483 c.p., perseguibile d'ufficio, appare necessario trasmettere gli atti in questione alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.
Ai fini del presente giudizio, però, ben è possibile prescindere dalla eventuale veridicità della sottoscrizione del referto.
Sin dalla propria costituzione in giudizio, infatti, la HDI deduceva e documentava che l'odierno attore si era recato al Pronto Soccorso in data 19.8.2019 (cfr. allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta) riferendo – tra l'altro – di non aver avuto alcun problema oculare fino a quando non avvertiva un corpo estraneo nell'occhio durante una saldatura effettuata il venerdì; come correttamente evidenziato dalla HDI già in sede stragiudiziale (cfr. le due comunicazioni di diniego e le due di mancata adesione allegate alla comparsa di costituzione e risposta) il 19.8.2019 era un lunedì, di talchè il venerdì in cui l'odierno attore aveva provveduto alla riferita saldatura era stato il
16.8.2019, giorno precedente il sinistro oggetto di causa.
3 Alla luce di tali dati fattuali, quindi, appariva superflua qualsiasi ulteriore integrazione
(pur richiesta da parte attrice) della CTU espletata in corso di causa che così concludeva
“Non sono presenti elementi medico-legali diretti che fanno risalire ad una diretta dipendenza tra il danno oculare patito dal periziando e lo scoppio del pneumatico anteriore dx dove il periziando viaggiava, bensì il danno oculare trae origine da altro evento quale per l'attività di saldatura svolta dallo stesso periziando pochi giorni prima dell'accesso al P. S. Dell'Ospedale di Benevento.” (cfr. CTU depositata il 16.4.2023); in particolare, appariva ultronea un'analisi del frammento di metallo che sarebbe stato asportato dall'occhio attoreo, non essendovi alcuna certezza in ordine alla provenienza del frammento che sarebbe stato messo a disposizione da parte attrice per le richieste operazioni peritali.
Alla luce di quanto argomentato, quindi, non solo la domanda attorea va rigettata, ma si ritengono sussistenti anche i presupposti per accogliere la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. come formulata da parte convenuta;
con la nota sentenza n. 9912 del 2018, infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”
Le spese seguono la soccombenza nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A e sono liquidate in dispositivo alla luce del DM 147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore;
considerato che
– invece – CP_1
si costituiva al solo fine di aderire alla domanda attorea, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra questo convenuto e parte
4 attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna a corrispondere alla HDI Assicurazioni Parte_1
S.p.A le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi
€ 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_1
4. Condanna a corrispondere € 5.077,00 in favore di HDI Parte_1
ASSICURAZIONI per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96
c.p.c.;
5. Pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di parte attrice, soccombente, con onere di restituirle a chi le ha anticipate;
6. Dispone la trasmissione di copia della presente, del Referto di P.S. del 17.8.2019 allegato sub 1 alle memorie istruttorie depositate da parte attrice il 12.4.2022 e dell'accertamento investigativo e della corrispondenza email allegati sub 1 e sub
2 alle memorie istruttorie depositate dalla HDI Assicurazioni spa il 2.5.2022 alla
Procura della Repubblica per eventuali determinazioni di competenza.
Benevento, 08/05/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione del dott. Stefano Orlacchio, tirocinante ex art. 73 dl.vo 69/13
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