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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2024, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 10-10-
2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3089/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(12-4-1986), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Laudando, e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1-6-2023, ha esposto di aver subito in data 19-11-2021 Parte_1 un infortunio nello svolgimento delle sue mansioni di operaio della PDZ SERRAMENTI srls, riportando un trauma facciale con ferita lacero – contusa;
che a seguito di domanda amministrativa, l' gli riconosceva una percentuale di danno biologico pari al 6%. Affermava di aver contestato CP_1 tale valutazione e di essere stato sottoposto a visita collegiale, a seguito della quale gli veniva riconosciuto un danno biologico pari all'11%. Tanto premesso, ritenendo che il danno biologico subito fosse superiore, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare che, a seguito dell'infortunio sopra indicato, ha riportato un danno biologico almeno pari al 16%, e per l'effetto condannare l' al pagamento in suo favore della rendita vitalizia CP_1 come per legge. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato. CP_1
In corso di causa il Giudice disponeva CTU medico legale. All'udienza odierna del 10-10-2024, il Giudice del Lavoro decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha consentito di accertare che il ricorrente, operaio,
a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data 19-11-2021, ha riportato i seguenti postumi invalidanti: “buoni esiti cicatriziali di pregressa ferita lacero contusa da trauma lavorativo in regione frontale sopra sotto ciliare e regione zigomatica destra con residua incompleta chiusura palpebrale ed alterazione del film lacrimale con secondaria iperemia congiuntivale”. Il CTU ha anche precisato che “La lesione ha determinato un lungo periodo di inabilità lavorativa,
1 ma fortunatamente non ha dato esiti di compromissione della funzione visiva, interessando solo le parti tegumentarie. Esaminata la documentazione sanitaria prodotta ed allegata e considerata l'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita medica effettuata, si rileva che seppur vasta, la cicatrice non ha aspetti retraenti ed interessa solo parzialmente la regione zigomatica destra e non altera in modo visibile ed apprezzabile l'armonia del viso. L'incompleta chiusura palpebrale giustifica la lieve iperemia congiuntivale. Trattandosi di un danno biologico con preciso riferimento tabellare, tenendo conto delle stesse tabelle, e' possibile inquadrare i postumi permanenti nella fascia tabellare che comprende specificamente le cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto ed il collo”. Il CTU conclude affermando che al ricorrente “spetta un risarcimento del danno biologico nella misura del 12%, massima percentuale prevista nel riferimento tabellare per tale tipo di lesione”. Tale valutazione, esente da vizi logici ed improntata a chiare evidenze scientifiche, appare del tutto sovrapponibile alla valutazione operata dall' (11%). CP_1
Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento.
In considerazione della natura del giudizio e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
c) Liquida le spese relative all'espletata CTU come da separato decreto. Così deciso in Nola, il 10-10-2024
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
2
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 10-10-
2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3089/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(12-4-1986), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Laudando, e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1-6-2023, ha esposto di aver subito in data 19-11-2021 Parte_1 un infortunio nello svolgimento delle sue mansioni di operaio della PDZ SERRAMENTI srls, riportando un trauma facciale con ferita lacero – contusa;
che a seguito di domanda amministrativa, l' gli riconosceva una percentuale di danno biologico pari al 6%. Affermava di aver contestato CP_1 tale valutazione e di essere stato sottoposto a visita collegiale, a seguito della quale gli veniva riconosciuto un danno biologico pari all'11%. Tanto premesso, ritenendo che il danno biologico subito fosse superiore, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare che, a seguito dell'infortunio sopra indicato, ha riportato un danno biologico almeno pari al 16%, e per l'effetto condannare l' al pagamento in suo favore della rendita vitalizia CP_1 come per legge. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato. CP_1
In corso di causa il Giudice disponeva CTU medico legale. All'udienza odierna del 10-10-2024, il Giudice del Lavoro decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha consentito di accertare che il ricorrente, operaio,
a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data 19-11-2021, ha riportato i seguenti postumi invalidanti: “buoni esiti cicatriziali di pregressa ferita lacero contusa da trauma lavorativo in regione frontale sopra sotto ciliare e regione zigomatica destra con residua incompleta chiusura palpebrale ed alterazione del film lacrimale con secondaria iperemia congiuntivale”. Il CTU ha anche precisato che “La lesione ha determinato un lungo periodo di inabilità lavorativa,
1 ma fortunatamente non ha dato esiti di compromissione della funzione visiva, interessando solo le parti tegumentarie. Esaminata la documentazione sanitaria prodotta ed allegata e considerata l'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita medica effettuata, si rileva che seppur vasta, la cicatrice non ha aspetti retraenti ed interessa solo parzialmente la regione zigomatica destra e non altera in modo visibile ed apprezzabile l'armonia del viso. L'incompleta chiusura palpebrale giustifica la lieve iperemia congiuntivale. Trattandosi di un danno biologico con preciso riferimento tabellare, tenendo conto delle stesse tabelle, e' possibile inquadrare i postumi permanenti nella fascia tabellare che comprende specificamente le cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto ed il collo”. Il CTU conclude affermando che al ricorrente “spetta un risarcimento del danno biologico nella misura del 12%, massima percentuale prevista nel riferimento tabellare per tale tipo di lesione”. Tale valutazione, esente da vizi logici ed improntata a chiare evidenze scientifiche, appare del tutto sovrapponibile alla valutazione operata dall' (11%). CP_1
Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento.
In considerazione della natura del giudizio e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
c) Liquida le spese relative all'espletata CTU come da separato decreto. Così deciso in Nola, il 10-10-2024
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
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