Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2000, n. 4089
CASS
Sentenza 6 novembre 2000

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I criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. per determinare la competenza territoriale nel caso di reato commesso all'estero, possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati ovvero di più reati tutti commessi all'estero. Ove sussista invece connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento ex art. 16 cod. proc. pen. al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave. (In motivazione la Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie, stante la eadem ratio, il principio già affermato in tema di competenza interna per connessione).

Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, cod. pen. non è necessario un rapporto stabile di servizio con l'amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di una missione occasionale . (Fattispecie relativa a missione di aiuti umanitari in Albania).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2000, n. 4089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4089
    Data del deposito : 6 novembre 2000

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