Sentenza 6 novembre 2000
Massime • 2
I criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. per determinare la competenza territoriale nel caso di reato commesso all'estero, possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati ovvero di più reati tutti commessi all'estero. Ove sussista invece connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento ex art. 16 cod. proc. pen. al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave. (In motivazione la Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie, stante la eadem ratio, il principio già affermato in tema di competenza interna per connessione).
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, cod. pen. non è necessario un rapporto stabile di servizio con l'amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di una missione occasionale . (Fattispecie relativa a missione di aiuti umanitari in Albania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2000, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 06/11/2000
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 4089
3. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 8177/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e da NA UC.
avverso l'ordinanza 5 febbraio 2000 del Tribunale di Bari. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed i ricorsi. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, e per il rigetto del ricorso dell'indagato.
Udito l'avv. Giuseppe Benedetto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del NA e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.
Osserva in fatto e in diritto
1. Con ordinanza del 3 gennaio 2000 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva la custodia cautelare in carcere di NA UC e del cittadino albanese IS HA quali persone gravemente indagate del reato di peculato aggravato continuato, perché, in concorso tra loro, il NA nella qualità di dipendente del Dipartimento della protezione civile con mansioni di capo del Campo profughi di Valona e, quindi, di pubblico ufficiale, approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa determinate dall'emergenza umanitaria conseguita alla fuga dal Kossovo all'Albania di migliaia di profughi, si appropriavano di beni strumentali ed alimentari, più in particolare, di ingenti quantitativi di pasta alimentare che l'IS apprendeva materialmente con la collaborazione attiva del NA che ne aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio;
in Valona nel giugno e luglio 1999.
Con la stessa ordinanza veniva adottata la medesima misura nei confronti, oltre che del NA, di LL IM, di UC VI e di OB AL relativamente ai reati di occultamento di atto pubblico, falso materiale in atto pubblico, continuati e aggravati perché, in concorso tra loro, il LL, nella qualità di capo della missione "Arcobaleno" in Albania, la UC quale impiegata incaricata di coadiuvare il dott. Roberto IA, pure dipendente del Dipartimento della Protezione civile, nel compito di riordinare e riesaminare la contabilità del campo profughi di Valona, il OB nella qualità di volontario della Protezione civile cui era stata affidata dal NA la tenuta della contabilità del campo profughi, al fine di garantire l'impunità al NA dal delitto di peculato - in relazione al quale sapevano tutti essere in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria di Bari dapprima occultavano e poi falsificavano materialmente - mediante rifacimento di parti dello stesso - il registro contabile relativo alle entrate ed alle uscite del campo profughi, inducendo poi il IA a consegnarlo all'autorità giudiziaria garantendone la genuinità, cosi determinandolo con l'inganno - consistito nell'inserire fraudolentemente il registro in parola, come sopra falsificato, nella stanza della sede di Castelnuovo di Porto della Protezione Civile ove era raccolta tutta la documentazione relativa al campo profughi di Valona per l'esame da parte del IA, all'insaputa di questi e comunque nel tacergli della falsificazione commessa - alla oggettiva commissione di uso di atto falso;
fatti commessi - in Pisa, Castelnuovo di Porto, e Bari, luogo di consegna di tale documentazione all'autorità giudiziaria procedente, il 28 ottobre 1999.
2. A seguito di richiesta di riesame del NA, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 5 febbraio 2000, riaffermata la competenza dell'autorità procedente a norma degli artt. 7, n. 4, 9 c.p., 10 e 16 c.p.p., competenza che era stata contestata dall'indagato nel corso del procedimento incidentale, annullava il provvedimento denunciato limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al delitto di peculato, confermandolo nel resto.
3. Ricorrono per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari sia il NA.
3.1. Il Pubblico ministero denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza di un grave quadro indiziario per il delitto di peculato.
3.2. Il NA ha articolato una complessa serie di motivi incentrati sull'incompetenza territoriale dell'autorità procedente, sulla motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di falso ed alle esigenze cautelari.
4. Preliminare è l'esame delle censure in tema di competenza. Come è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che la competenza è un presupposto processuale indissociabile dall'attività di giurisdizione, ravvisando in essa uno degli strumenti volti ad assicurare l'astratta imparzialità del giudice attraverso la precostituzione di strumenti oggettivi per la determinazione della sua sfera di cognizione, secondo i principi e i criteri direttivi enunciati nella legge-delega, che ha additato al legislatore la necessità di una "specifica regolamentazione della competenza per la fase delle indagini preliminari". E poiché, in esecuzione di tali direttive, il codice del 1988, lungi dal precludere il sindacato in ordine alla competenza del giudice che ha disposto una misura nel corso delle indagini preliminari, ha armonizzato una simile verifica con le particolari caratteristiche del procedimento incidentale che si sviluppa e si esaurisce (almeno di norma) nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale, sono pervenute alla conclusione che l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione incidentale. Se e sempreché la detta incompetenza emerga dall'oggettiva formulazione del capo di imputazione provvisoriamente elevato;
dovendosi negli altri casi ritenere che l'incompetenza territoriale potrà essere riconosciuta e dichiarata solo se le specifiche risultanze acquisite agli atti del procedimento incidentale consentano di formulare conclusioni che, sebbene non dotate dei connotati conseguenti ad un'acquisita e definitiva certezza, rivestano almeno il requisito della ragionevole apprezzabilità.
La limitata efficacia delle decisioni sulla competenza assunte nel procedimento incidentale e la loro intrinseca incapacità di diffondere effetti sul "processo", una volta che a questo si darà inizio, trova, quindi, la sua giustificazione proprio nella considerazione che la misura cautelare deve essere adottata dal giudice che, secondo le regole stabilite dall'art. 4 e seguenti, c.p.p., ha la cognizione del procedimento. Con la conseguenza che mentre, da un lato, il potere di disporre una misura cautelare da parte di giudice incompetente per qualsiasi causa è del tutto eccezionale, in quanto legittimato soltanto dall'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, dall'altro lato, il sindacato sul corretto esercizio di tale potere non può che essere comprensivo della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato;
e cioè, sia dell'incompetenza del giudice sia dell'urgenza del provvedimento assunto (Sez. un. 25 ottobre 1994, De Lorenzo;
cfr., inoltre, per ulteriori puntualizzazioni, Sez. IV, 21 agosto 1996, Acampora). Ciò premesso, la censura è, nei termini che seguono, infondata.
5. Occorre, preliminarmente stabilire se, a seguito della ritenuta assenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del NA limitatamente al delitto di peculato, il più grave fra i reati addebitati al NA, siano riformulabili i criteri di cognizione ratione loci così come individuati in forza dell'affermazione della sussistenza di un grave quadro indiziario per il reato di cui all'art. 314 c.p. Il problema, almeno in apparenza, sembrerebbe di non agevole soluzione perché, mentre, per un verso, potrebbe valere il principio della perpetuatio competentiae, anche considerando, da un lato, che la pronuncia cautelare resta comunque una statuizione "allo stato degli atti" e, dall'altro lato, che l'assenza di gravi indizi di colpevolezza potrebbe non escludere il rinvio a giudizio del NA e del cittadino albanese concorrente nel delitto di peculato, per un altro verso, la speciale denuncia di incompetenza si innesta esclusivamente nella procedura cautelare sul presupposto dei riconoscimento di un grave assetto indiziario. Una problematica che, però, non parrebbe neppure proporsi nel caso di specie, in quanto l'ordinanza del Tribunale della libertà è stata impugnata dal Pubblico ministero proprio nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le condizioni richieste dall'art. 273 c.p.p. relativamente al delitto di cui all'art. 314 c.p., così da impedire la formazione di ogni preclusione alla verifica della competenza.
6. La cognizione del procedimento da parte dell'Autorità giudiziaria barese è stata riconosciuta sulla base di argomentazioni affette da taluni errori di diritto che però non appaiono in grado di contaminare la correttezza dell'affermazione di competenza. Questa Corte ritiene, anzi tutto, ineccepibile la premessa a fondamento dell'ordinanza denunciata, secondo la quale, sul piano della giurisdizione, la vicenda ora al vaglio del Collegio, per la parte concernente il reato commesso integralmente in territorio albanese, resta regolamentata dal precetto dell'art. 7, n. 4, c.p., stando al quale - in deroga al principio della "presenza", condizione normalmente imprescindibile per la perseguibilità dei reati commessi integralmente all'estero - è punito secondo la legge italiana sia il cittadino sia lo straniero che commette in territorio estero "delitti di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni".
Più in generale, l'art. 7 introduce una serie di casi nei quali, derogandosi al principio di territorialità, viene sancita l'applicabilità della legge penale per fatti commessi da soggetti (sia cittadini sia stranieri) che, indipendentemente dalla circostanza che si trovino o no nel territorio dello Stato, abbiano realizzato il reato integralmente all'estero. Poiché in simili ipotesi al cittadino si applica la legge nazionale nonostante compia il fatto fuori del territorio italiano, la disposizione si uniforma anche al principio di "personalità attiva", secondo cui all'agente si applica la legge nazionale, ovunque abbia commesso il reato. L'assetto normativo assegna, però, nel suo insieme, valore esponenziale al tipo di interessi ed al loro titolare senza che rilevi (salva, ma solo in parte, proprio l'ipotesi di cui all'art. 7, n. 4), la qualità di cittadino o straniero;
tanto che può sicuramente affermarsi - seppure con la riserva di cui al n. 5, il quale sembra piuttosto derivare dal principio di universalità - che l'art. 7 costituisce decisa espressione del "principio della difesa".
7. Tanto precisato, di un ulteriore problema questa Corte deve farsi carico, strettamente collegato alla valenza teleologica da attribuire all'art. 7, n. 4, c.p. Tale norma, infatti, fa riferimento a "delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni", senza distinguere tra cittadini e stranieri.
Il fatto che i pubblici ufficiali in questione debbano trovarsi "a servizio dello Stato" introduce un elemento fortemente riduttivo;
il lessico legislativo, però, non indica di per sè un rapporto stabile con l'amministrazione, cosicché può rientrare nella previsione normativa una missione occasionale se svolta in rappresentanza dello Stato o comunque con carattere di ufficialità, con un suo mandato. Davvero significante è, sul punto, la Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, pag. 36 che, così si esprime: "Dei gruppi indicati nell'elenco è nuovo, rispetto al codice del 1889, quello relativo ai delitti che pubblici ufficiali a servizio dello Stato commettono, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni. L'odierno sviluppo delle relazioni internazionali esige che siano inviati all'estero, in rappresentanza del nostro paese, numerosi funzionari, o anche semplici privati, che per il fatto di tale rappresentanza assumono la qualità di pubblici ufficiali".
L'ulteriore elemento di selezione, e cioè l'"abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle funzioni", pare ricomprendere, non solo l'ipotesi in cui l'abuso o la violazione sia prevista nominatim, ma tutte le condotte nelle quali (ed è proprio il caso del peculato a profilarsi come emblematico) è implicita nella fattispecie la realizzazione dell'abuso o della violazione. Non foss'altro perché, pur nell'area della medesima categoria di reati, diverrebbero incondizionatamente perseguibili reati propri di minore gravità (come l'abuso di ufficio, etc.) ovvero delitti comuni contrassegnati dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p.. In un quadro nel quale, per un verso, il rilievo di meri criteri di collegamento, e non di norme incriminatrici, rende esorbitante il richiamo alla regola enunciata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. e, per un altro verso, l'accesso all'opposta linea interpretativa, sfuggirebbe alla ratio stessa dell'art. 7, n. 4, c.p., individuata nell'applicazione del principio "di difesa".
Non è inutile ricordare, però, come la giurisprudenza abbia affermato che, essendo l'abuso un elemento essenziale dei reati di cui al n. 4, ove si accertasse la sua insussistenza, l'ulteriore punibilità del cittadino ai sensi di altra norma incriminatrice sarà possibile soltanto nei limiti di cui all'art. 9 (cfr. Cass., 17 ottobre 1959, in Giust. Pen., 1960, II, 251).
8. Nell'ordinanza impugnata il passaggio dalla disciplina sostanziale (quella, cioè, relativa alla perseguibilità del fatto reato e, dunque, alla giurisdizione del giudice italiano) alla disciplina processuale - più specificamente, alle regole in materia di competenza territoriale - appare proporsi in termini non del tutto persuasivi.
Il richiamo del provvedimento denunciato è - e non potrebbe essere altrimenti - riferito al precetto contenuto nei primi due commi dell'art. 10 del codice di rito, che concerne la disciplina del reato commesso interamente all'estero. In tal caso la legge individua la competenza, "successivamente" nel luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato" (comma 1, prima parte); nel "caso di pluralità di imputati, viene introdotto un ulteriore criterio di collegamento, individuato nel giudice competente "per il maggior numero di essi" (comma 1, seconda parte). Se, poi, "non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335" (comma 2).
Il giudice a quo, stante la pluralità di imputati, ha evocato il duplice criterio di collegamento di cui al comma 1 dell'art. 10, ma ne ha escluso l'applicabilità, profilandosi nel caso di specie una sorta di "equivalenza" nei canoni di individuazione della competenza, determinata dall'essere gli imputati del reato più grave soltanto due, di uno soltanto dei quali, cioè del NA, si conosce la residenza, che dovrebbe attrarre il procedimento nel circondario del Tribunale di Rieti;
un collegamento non concorrente con riguardo all'IS nei confronti del quale non potrebbe operare alcuno dei criteri indicati nell'art. 10, comma 1, per non essere il cittadino albanese ne' residente ne' dimorante ne' domiciliato, ne' arrestato in Italia;
tanto da neutralizzare quel criterio che il Tribunale definisce "meccanismo maggioritario".
Ritiene questa Corte che un simile canone di attribuzione della competenza non pare qui in grado di operare non tanto per le ragioni addotte dal giudice a quo, quanto per essere plausibile la sua utilizzazione solo nel caso di unicità del criterio di collegamento concretamente applicabile secondo la "successione" indicata nella prima parte del comma 1.
Basta infatti riflettere sulla genesi di tale precetto, non figurante nel corrispondente art. 41 c.p.p. 1930, per determinare l'effettiva ragion d'essere del suo inserimento nel nuovo sistema codicistico e che va individuata nell'esigenza di disciplinare fattispecie caratterizzate dall'esclusiva operatività di omogenei criteri di collegamento.
Nell'assetto delineato dal codice abrogato vigevano, per il caso di reato commesso interamente all'estero (ove, ovviamente, si dovesse procedere nel territorio dello Stato), due serie di criteri di collegamento. Per il primo "la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato" (2^ comma);
per il secondo "la Corte di cassazione su richiesta del pubblico ministero può rimettere l'istruzione o il giudizio ad un giudice più vicino al luogo in cui il reato fu commesso" (3^ comma). È significativo rimarcare come nella giurisprudenza di questa Corte, mentre una linea interpretativa era orientata nel senso che la norma contenuta nell'art. 41, 2^ comma, c.p.p. non fosse applicabile al caso, non previsto, di reati commessi all'estero da più cittadini aventi diversa residenza, domicilio o dimora, oppure arrestati o consegnati all'autorità giudiziaria in luoghi diversi, dovendosi in tali ipotesi ricorrere, per analogia, ai criteri sussidiari suggeriti dall'art. 40 dello stesso codice, solo ove non fosse neanche in tal modo possibile individuare il giudice competente, potendosi ricorrere alla norma di cui al 3^ comma dell'art. 41 (Sez. I, 22 novembre 1977, De Marco), una diversa tendenza sosteneva che nel caso di delitto commesso all'estero in danno di cittadino italiano (una regola - è bene precisarlo - agevolmente riferibile anche all'ipotesi di cui all'art. 7, n. 4, c.p.) da parte di cittadini italiani residenti in località diverse, se, in base al criterio soggettivo della residenza dell'imputato risultassero competenti due giudici di due diversi distretti, sussistendo identità di ratio, poteva applicarsi il criterio indicato dal 3^ comma dell'art. 41 (Sez. I, 7 luglio 1981, Di Bari).
Entrambe le scelte ermeneutiche formatesi nella giurisprudenza della Corte Suprema per l'ipotesi di reati commessi integralmente all'estero non potevano riferirsi, seguendo la "successione" indicata nell'art. 41, 2^ comma, se non all'applicabilità a ciascuno degli imputati dei medesimi criteri di collegamento. La disposizione del 3^ comma dell'art. 41, della cui ortodossia costituzionale si era anche dubitato, pur rispondendo - col conferire alla Corte di cassazione un potere di attribuzione di competenza sufficientemente vincolato .-
all'esigenza di individuare il giudice naturale nel giudice del locus commissi delicti, fungeva da criterio di chiusura anche in vista di esigenze strettamente connesse alle indagini ed all'acquisizione della prova (si vedano il comma 4^ ed il comma 5^ dello stesso art. 41).
9. L'ulteriore criterio di collegamento introdotto dall'art. 10, comma 1, seconda parte c.p.p. 1988, nasce, per un verso, dalle incertezze interpretative profilatesi nel vigore del codice abrogato e, per un altro verso, dalla soppressione del criterio indicato dal 3^ comma dell'art. 41. Dunque, in un assetto, quanto a previsioni da disciplinare, perfettamente conforme a quello elaborato dal codice del 1930. In caso di pluralità di imputati, considerato che il criterio indicato nella prima parte del comma 1 "sarebbe inidoneo a consentire l'individuazione del giudice competente quando più persone con residenza o domicilio o dimora diversi siano imputate di un medesimo fatto, senza differenziazione di gravità, si è introdotto anche il criterio del giudice competente per il maggior numero di imputati, ritenuto preferibile al criterio del giudice che ha acquisito per primo la notizia di reato, il quale, trattandosi di reati commessi integralmente all'estero, si presta maggiormente ad eventuali strumentalizzazioni" (così la Relazione al progetto preliminare del 1988, pag. 10). In tal modo ribadendo l'operatività del principio "maggioritario" come criterio preferenziale da applicare nei confronti di una pluralità di imputati tutti designati da uno dei criteri di collegamento indicati nel primo comma e ferma restando, pure in tal caso, l'assoluta residualità di tal criterio, anche perché potenzialmente idoneo a distanziare irragionevolmente il giudice del locus commissi delicti, secondo la ratio a fondamento del comma 2 dell'art. 10.
10. Poste tali premesse (e trascurando - perché non pertinente sul piano di una corretta ermeneusi della norma in esame la circostanza - peraltro non insignificante sul piano assiologico - che quello di Bari parrebbe il giudice "più vicino al luogo in cui il reato fu commesso", una regola di cognizione non più operante nel codice del 1988), ne deriva che l'assenza di riferibilità di ogni criterio di collegamento all'IS renderebbe del tutto inidoneo il ricorso al "meccanismo maggioritario" dovendosi, quindi, aver riguardo al criterio di collegamento riferibile al coimputato, così da rendere congiuntamente operativi i criteri indicati nella prima e nella seconda parte dell'art. 10 c.p.p.; il che comporterebbe l'attribuzione della competenza al Tribunale di Rieti, luogo di residenza del NA.
11. La particolarità del caso di specie sta nel fatto che al ricorrente risulta addebitato anche (in concorso con LL MA IM, UC VI e OB AL) il reato di falso materiale in atto pubblico continuato), connesso, ex art. 12, lettera c, c.p.p., perché posto in essere per assicurare al NA ed all'Usufi l'impunità dal delitto di peculato.
Questa Corte ritiene allora necessario precisare che i criteri indicati dall'art. 10 c.p.p. non sembrerebbero derogare al regime della competenza per connessione;
e ciò sul presupposto che tale norma si riferisce all'ipotesi di unico reato commesso all'estero da una pluralità di soggetti tutti designati dal comune referente dell'operatività dei criteri di collegamento indicati dalla prima parte del comma 1 dell'art. 10. Resta però da stabilire se, alla stregua delle regole che impongono che la competenza sia individuata preliminarmente in base ad indici oggettivi e considerato che il codice del 1988 ha designato la connessione come criterio autonomo di determinazione della competenza, non possa trarsi la conclusione che, ove sussista connessione, sia più rispondente ad una effettiva osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, fare riferimento al criterio oggettivo della competenza determinata dalla connessione in relazione al più grave dei reati connessi, che sia stato realizzato nel territorio dello Stato.
Una soluzione ermeneutica, quella adesso ricordata, che sembra ricevere ampie conferme nella giurisprudenza di questa Corte Suprema la quale ha avuto occasione di statuire, già nel vigore dell'abrogato codice di rito, ove la connessione assumeva rilievo ai soli fini della riunione dei procedimenti o dell'applicabilità della c.d. "pregiudizialità impropria", che in tema di competenza per territorio nel caso di reati connessi, se l'imputato era residente all'estero al momento del fatto ed il reato più grave fosse stato consumato del tutto all'estero, occorreva riferirsi al luogo del reato gradatamente meno grave (Sez. I, 4 ottobre 1991, Tulipano), ovviamente, commesso nel territorio dello Stato. Ciò seguendo una linea di tendenza che ricollega l'attribuzione soggettiva di competenza per il caso di commissione del reato all'estero alle sole ipotesi in cui si sia in presenza di un unico reato;
con forti analogie - per quel qui interessa - con il caso in cui in presenza di una pluralità di reati non possa individuarsi il locus commissi delicti di quello più grave.
La giurisprudenza era, infatti, costante nella linea interpretativa secondo cui il giudice competente per i procedimenti connessi va determinato con riferimento al reato più grave, ma se il luogo in cui tale reato fu commesso non può essere individuato, la competenza va ravvisata, non già facendo ricorso ai criteri sussidiari indicati nell'art. 40 c.p.p., bensì procedendo a graduale considerazione del reato (o dei reati) meno gravi, con attribuzione della competenza al giudice del luogo in cui risulti consumato, con oggettivo carattere di certezza, il reato (o i reati) minore rispetto al primo (o ai primi) (cfr., ex plurimis, Sez. I, 2 dicembre 1983, Macaluso;
Sez. I, 31 maggio 1982, Mulinacci;
Sez. I, 24 febbraio 1981, Zangrillo;
Sez. I, 13 novembre 1970, Pasquero;
Sez. I, 14 giugno 1967, P.M.; Sez. I, 7 febbraio 1966, Hermany). 11. Non appare inutile rammentare che l'art. 10, comma 1, del Progetto preliminare del 1988 lasciava espressamente "salva l'applicazione delle norme sulla competenza per territorio determinata dalla connessione" e che tale inciso venne soppresso, su suggerimento della Commissione parlamentare, perché "inutilmente complicatorio, mancando, nel caso di reati commessi interamente all'estero, l'esigenza di celebrare il processo nel luogo dove è stato commesso il reato più grave" (v. Parere Commissione parlamentare, pag. 12; nonché Relazione al testo definitivo, pag. 166). Una precisazione dalla quale si ricava che ad assumere valenza designante non è tanto l'inoperatività della disciplina in materia di connessione, quanto la disciplina della connessione nel caso di concorso di più persone nel reato. Ferma restando la riferibilità al criterio indicato nell'art. 16 c.p.p. dal quale si ricava implicitamente che nel caso in cui non sia determinabile il locus commissi delicti del reato più grave occorrerà evocare lo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave. Dal sistema della legge pare debba, dunque, trarsi la conclusione che il ricorso ai criteri sussidiari al principio che la competenza si radica nel locus commissi delicti valga, nel caso di una pluralità di reati, solo nelle ipotesi in cui ciascuno di essi sia stato commesso all'estero, ferma restando l'applicazione della regola che, ove anche uno solo dei reati sia stato commesso in Italia e possano utilizzarsi i criteri stabiliti dalla legge e, più in particolare, dall'art. 16 c.p.p., debba trovare applicazione il principio generale del luogo del commesso reato.
Il tutto secondo un principio riferibile, per l'eadem ratio, anche al reato commesso interamente all'estero, per essere in tal caso indifferente l'individuazione del locus commissi delicti. Quello secondo cui, nell'ipotesi di reati connessi, per determinare la competenza per territorio, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p. che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve aver riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui (Cass., 24 settembre 1993, Cortellucci;
195429; Cass. 17 marzo 1993, Giorgi, 1940479);
precisandosi che solo se sia incerto il luogo di consumazione degli ulteriori reati di minore gravità la competenza deve essere determinata facendo applicazione, in rapporto al reato più grave, delle regole suppletive di cui all'art. 9.
D'altro canto, come è stato acutamente affermato in dottrina, qualora risulti indeterminabile la competenza territoriale in rapporto al luogo di commissione del reato in assoluto più grave (ipotesi da assimilare a quella in cui il reato più grave sia stato commesso interamente all'estero), l'immediato ricorso al criterio sussidiario del luogo di commissione del primo reato renderebbe parziale l'applicabilità di quello principale, giacché quest'ultimo verrebbe ad essere pretermesso, pur in presenza di una gerarchia di gravità delle fattispecie connesse, per l'occasionale irrilevanza del primo reato della serie gradata;
il che urterebbe proprio con la necessità di devolvere la regiudicanda a maggior contenuto di lesività al giudice del luogo in cui tale lesione si è realizzata, che costituisce l'evidente ratio della norma.
12. Il reato più grave, oltre che l'ultimo della serie criminosa fra quelli commessi in Italia, risulta, sulla base dell'ordinanza impugnata, quello di uso di atto falso commesso materialmente dal funzionario della Protezione civile Roberto IA, indotto con l'inganno dal LL, dalla UC e dal OB (oltre che dall'MI) a consegnare la documentazione (occultata e) falsificata dai predetti e dal NA al Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari.
Il provvedimento impositivo della misura è, sul punto, estremamente significativo - pur nell'ottica, da ritenere non corretta, dell'applicabilità del comma 2 dell'art. 10 c.p.p. - allorché ha precisato che per i reati di falso (oltre che per il delitto di favoreggiamento, la cui sussistenza è stata peraltro esclusa dal Tribunale del riesame), commesso per assicurare il profitto, il prezzo, il prodotto e l'impunità in ordine al delitto di peculato, i reati "risultano definitivamente consumati innanzi al P.M. dott. Emiliano il 28.9.99, con la consegna del registro falsificato effettuata dall'ignaro dott. IA, ben potendo, sino a quel momento, gli autori del delitto interrompere la serie causale che aveva condotto alla commissione dei reati, ad. es. ripristinando il registro nelle condizioni originarie", statuizione ripresa alla lettera dall'ordinanza impugnata.
13. Del resto, ne' dall'ordinanza impugnata ne' dal ricorso emerge un locus commissi delicti che, secondo il requisito della "ragionevole apprezzabilità", sia diverso da quello che, allo stato, determina la cognizione del Tribunale di Bari.
I fori di Pisa e di Roma risultano, infatti, indicati solo apparentemente in successione e non paiono rispondere ai requisiti indicati dalle Sezioni unite poc'anzi ricordati. Ciò perché non è individuabile con chiarezza il luogo della falsificazione materiale della documentazione, con conseguenti riverberi - attesa la natura istantanea del reato previsto dall'art. 476 c.p. - sulla competenza del Tribunale di Roma, richiamata nel ricorso perché i registri vennero depositati nella sede della Protezione civile di Castelnuovo di Porto al fine di consentirne la disponibilità del IA, incaricato di consegnarli al Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari.
D'altro canto, alla stregua delle imputazioni provvisorie, diviene plausibile l'addebito elevato nei confronti degli indagati LL, UC, OB (e MI), pur se concorrenti nella falsificazione, di uso di atto falso. Se è vero che un'obiezione, peraltro, non emergente neppure dal ricorso, che pure si è a lungo ed articolatamente soffermato sulla competenza - nel caso dell'editio falsi, il fatto di usare il documento contraffatto o alterato con l'intesa precedente con il falsario, mai può integrare il delitto di cui all'art. 489 c.p., è anche vero che la situazione ora al vaglio della Corte resta designata da caratteri di specificità per l'operazione ordita nei confronti del IA che, secondo l'implicita, ma agevolmente apprezzabile, statuizione del giudice a quo, varrebbe a vanificare l'assorbimento del delitto di cui all'art.489 c.p. in quello previsto dall'art. 476 c.p., non potendo il
IA qualificarsi come concorrente nella falsità. La circostanza, infine, peraltro neppure dedotta dal ricorrente, che il NA non sia concorso nell'uso dell'atto falso, non vale a sottrarre la competenza dell'Autorità giudiziaria barese. E ciò perché la connessione per continuazione (qui rilevante nell'ambito delle sole fattispecie concernenti reati contro la fede pubblica) rileva processualmente, ai fini della competenza, alla condizione che ci si trovi in presenza di una fattispecie monosoggettiva ovvero di una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi. Una situazione qui certamente identificabile pure a prescindere dalla inevitabile polverizzazione delle procedure cautelari - considerato che è all'imputazione provvisoria complessivamente elevata che occorre aver riferimento e che coinvolge nel criterio di collegamento cosi individuato anche il NA (cfr. Sez. IV, 13 agosto 1996, Acampora).
14. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso del Pubblico ministero debba trovare accoglimento.
L'ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato circa il contegno del NA diretto a consentire all'IS di appropriarsi dei beni indicati nell'imputazione interlocutoria, anche trascrivendo il contenuto delle deposizioni testimoniali, tutte convergenti verso un epilogo che non avrebbe potuto essere diverso dal riconoscimento di un gravissimo panorama indiziario relativamente al delitto di peculato (si vedano le dichiarazioni della Lai, del IN, della NT e soprattutto del vice ispettore del Corpo forestale dello Stato, che sdegnosamente omise di ottemperare alle disposizioni del capo del campo profughi di Valona quanto alla distribuzione sia al HA sia ad appartenenti alla polizia albanese di pasta e di altri generi alimentari), ha richiamato la psicologica" subita dal NA (irrilevante ai fini della realizzazione della fattispecie ipotizzata); così da escludere implicitamente la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità (peraltro non agevolmente desumibile da un argomentare confuso e talora non pertinente), solo evocando la deposizione del Sottosegretario prof. Franco Barbieri e le stesse dichiarazioni del ricorrente circa l'assenza di ogni atteggiamento prevaricatore dell'IS. Il tutto in un quadro motivazionale manifestamente illogico per l'utilizzazione di criteri di inferenza non coordinati al complessivo tessuto argomentativo del provvedimento denunciato;
con evidenti riverberi sulla "tenuta" del punto denunciato dall'Ufficio ricorrente - pur avendo rigorosamente incentrato la motivazione in ordine all'addebito di falso per alterazione e per soppressione della documentazione nell'esigenza di far perdere le tracce dell'illecito comportamento del capo del campo di Valona.
15. Inammissibili sono le ulteriori censure proposte dal NA. Quelle concernenti le esigenze cautelari, per sopravvenuta carenza di interesse, risultando il NA rimesso in libertà il 20 marzo 2000.
Quelle, pur ampiamente articolate, concernenti la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di cui al capo b), in quanto sotto il nomen di vizi concernenti l'apparato argomentativo dell'ordinanza denunciata, viene richiesto un riesame - talora anche travalicante nell'incursione negli atti del procedimento - dei fatti e delle fonti di prova, un modello non consentito in questa sede, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. e, e 3 dell'art. 606 c.p.p.. 16. In accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari limitatamente al delitto di peculato. Il ricorso del NA deve, invece, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Pubblico ministero annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame in ordine al reato di cui al capo A) al Tribunale di Bari. Rigetta il ricorso di NA UC che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000