Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 74
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Sentenza 4 gennaio 2001

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In presenza di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari dovuto a sciopero del personale ad essi addetto, come la ricognizione dell'impedimento con apposito decreto ministeriale, secondo le modalità previste dal D.L.Lgt. n. 437 del 1948, preclude l'accertamento in concreto della possibilità per la parte - che abbia inteso giovarsi della disposta proroga nella specifica controversia - di osservare il termine di cui trattasi, così, in difetto del suddetto decreto ministeriale, l'allegazione di uno sciopero del personale di cancelleria non è sufficiente a determinare una proroga del termine perentorio venuto a scadere nel periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, neppure in applicazione analogica con quanto disposto dall'art. 155 cod. civ. in tema di scadenza dei termini in giorno festivo, senza che sia perciò configurabile l'illegittimità costituzionale del D.L.Lgt n. 347/1948 citato, in quanto la disciplina sopra esaminata, nel prevedere l'emissione del decreto ministeriale, non attribuisce al ministro della giustizia il potere discrezionale di dichiarare l'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ma soltanto un potere di accertamento del suddetto fatto, potere in relazione al cui esercizio sono ammesse tutte le forme previste di tutela giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 74
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 74
    Data del deposito : 4 gennaio 2001

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