Sentenza 4 gennaio 2001
Massime • 1
In presenza di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari dovuto a sciopero del personale ad essi addetto, come la ricognizione dell'impedimento con apposito decreto ministeriale, secondo le modalità previste dal D.L.Lgt. n. 437 del 1948, preclude l'accertamento in concreto della possibilità per la parte - che abbia inteso giovarsi della disposta proroga nella specifica controversia - di osservare il termine di cui trattasi, così, in difetto del suddetto decreto ministeriale, l'allegazione di uno sciopero del personale di cancelleria non è sufficiente a determinare una proroga del termine perentorio venuto a scadere nel periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, neppure in applicazione analogica con quanto disposto dall'art. 155 cod. civ. in tema di scadenza dei termini in giorno festivo, senza che sia perciò configurabile l'illegittimità costituzionale del D.L.Lgt n. 347/1948 citato, in quanto la disciplina sopra esaminata, nel prevedere l'emissione del decreto ministeriale, non attribuisce al ministro della giustizia il potere discrezionale di dichiarare l'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ma soltanto un potere di accertamento del suddetto fatto, potere in relazione al cui esercizio sono ammesse tutte le forme previste di tutela giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente -
" Mario ADAMO - Consigliere -
" Francesco Maria FIORETTI "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
" Fabrizio FORTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GL TA, elettivamente domiciliato in Roma, via La Spezia 127/b presso l'avv. Antonio Sisto, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Romano per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE - CARIPLO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Cipriano 8, presso l'avv. Domenico Guidi che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Franco Ricci, per procura speciale per atti notaio Zanardi del 23 dicembre 1998 rep. n. 36721,
controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia del 20 maggio 1998 n. 295198 Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 1^ marzo 2000;
sentito l'avv. Guidi per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Libertino Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14 settembre 1992 TA AR ha proposto opposizione al decreto immediatamente esecutivo emesso dal presidente del tribunale di Brescia il 18 luglio precedente, con il quale gli era stato ingiunto dia pagare la somma di L. 33.461.336 alla Cariplo, che aveva agito sulla base di nove vaglia cambiari scaduti nel 1995. L'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 644; il difetto di legittimazione della banca, la prescrizione dell'azione cambiaria, l'esclusione dell'obbligo di pagare gli interessi e ha chiesto il risarcimento dei danni per l'iscrizione di ipoteca.
La banca ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale di Brescia, con sentenza del 30 maggio 1995, ha dichiarato improcedibile l'opposizione per essere stata iscritta a ruolo il P ottobre 1992, mentre la notificazione era avvenuta il 14 settembre precedente.
La corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza osservando che la costituzione era indubbiamente tardiva, perché avvenuta il diciassettesimo giorno dalla notifica. Nè per la specialità dell'art. 647 c.p.c. era applicabile la disposizione dell'art. 171 c.p.c. in applicazione del quale, se una delle parti si costituisce tempestivamente, l'altra si può costituire tardivamente. Ai fini della dichiarazione di improcedibilità non sarebbe necessaria, inoltre, la previa dichiarazione di esecutività del decreto opposto che rileva solo ai fini della validità del titolo esecutivo. L'art. 647 c.p.c., afferma inoltre la corte territoriale, equipara la decorrenza del termine per proporre opposizione alla decorrenza del termine per la costituzione, facendo discendere da entrambe l'improcedibilità dell'opposizione e quindi il passaggio in giudicato del decreto. Trattandosi di giudicato interno, la relativa formazione sarebbe rilevabile d'ufficio.
Quanto poi alla non imputabilità alla parte della tardività della costituzione, che sarebbe stata provocata dall'irregolare funzionamento della cancelleria, conseguente a uno sciopero del personale amministrativo, dato atto della dichiarazione del cancelliere dirigente che attestava che dal 21 al 30 settembre la cancelleria civile del tribunale di Brescia non aveva funzionato regolarmente a causa di un sciopero del personale e che in detto periodo era stata iscritta a ruolo solo una causa, la corte territoriale ha osservato che nell'ordinamento non esiste un principio generale secondo il quale è irrilevante la scadenza dei termini perentori quando il ritardo non sia imputabile alla parte, potendo rinvenirsi nell'ordinamento solo - specifiche disposizioni che riguardano fattispecie particolari (ad esempio l'art. 184 bis, 294 e 650 c.p.c.) nelle quali non rientra quella di cui si tratta. Sul piano generale deve invece tenersi conto del decreto legislativo n. 437 del 1948, riguardante la proroga dei termini perentori conseguenti al mancato funzionamento degli uffici giudiziari, ma nella specie la disciplina non era applicabile, perché non era stato adottato il necessario decreto ministeriale. Ha osservato, infine, la corte d'appello che, in punto di fatto, dalla stessa documentazione prodotta risulta che non era assolutamente impossibile nel periodo in considerazione l'iscrizione a ruolo e per tale ragione era irrilevante la questione di costituzionalità del d.lgs n. 437 del 1948. La corte d'appello ha quindi condannato il AR al pagamento delle spese liquidate in complessive L. 5.825.000, oltre Iva e cpa. Avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione il AR sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria la Cariplo.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 156, 165, 168, 171 e 647 c.p.c., 38 e 39 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene: che,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 647, dovrebbe applicarsi il principio generale secondo cui nessuna nullità potrebbe essere dichiarata quando l'atto ha raggiunto lo scopo. Nella specie il raggiungimento dello scopo sarebbe dimostrato dalla circostanza che, sia pure tardivamente, l'atto di, opposizione era venuto a conoscenza del giudice e che la banca opposta si era costituita in giudizio senza eccepire la tardività dell'atto di costituzione dell'opponente.
Il motivo non è fondato perché l'art. 647 c.p.c., nel prevedere che in caso di mancata (o, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tardiva) costituzione in giudizio dell'opponente l'opposizione è improcedibile, non si pone in contrasto con il principio generale di cui all'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., perché la sanzione dell'improcedibilità ha presupposti e natura diversa da quella della nullità dell'atto processuale, per mancanza dei requisiti di forma- contenuto prescritti dalla legge. Inoltre, l'art. 647 c.p.c. è anche speciale e derogatorio rispetto alla disciplina generale della costituzione in giudizio, come costantemente è stato affermato da questa Corte (v. tra le più recenti Cass. n. 12044/98, 9684/1992), con la conseguenza che è inapplicabile il disposto dell'art. 171 c.p.c. 2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2963 c.c., 155 c.p.c. e del d.lgs n. 437 del 1948 e vizio di motivazione e sostiene che durante il periodo di sciopero le cancellerie del tribunale di Brescia non avevano funzionato, tanto che nei dieci giorni di astensione dal lavoro solo l'ultimo venne iscritta a ruolo una causa. Ma in quel giorno erano già scaduti i termini per iscrivere a ruolo tempestivamente l'opposizione. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle cancellerie dovrebbero applicarsi per analogia gli articoli 2963, 3^ comma c.c. e l'art. 155 ultimo comma c.p.c. e quindi i termini scaduti durante il periodo di agitazione del personale dovrebbero ritenersi prorogati al primo giorno successivo al termine dell'agitazione. Comunque la "ridottissima attività delle cancellerie durante lo sciopero non rendeva irrilevante la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 437 del 1948, nella parte in cui subordina l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito all'adozione di un provvedimento discrezionale del ministro della giustizia.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui è diretto a censura l'accertamento dell'insussistenza dell'impossibilità di funzionamento delle cancellerie, che è riservato al giudice del merito ed è infondato nella parte in cui, nel presupposto che nella specie si fosse verificata un'ipotesi di impossibilità di funzionamento, pretende di sottoporre tale fattispecie non alla disciplina espressamente dettata con il d.lgs. n. 437 del 1948, ma al principio generale delle proroga dei termini scadenti in giorno festivo, che riguarda, evidentemente fattispecie del tutto diversa. Come in altra occasione è stato affermato (Cass., n. 12747/1992) in presenza di irregolare funzionamento di uffici giudiziari, dovuto a sciopero del personale ad essi addetto, come la ricognizione dell'impedimento, con apposito decreto ministeriale, secondo le modalità del d. leg. 9 aprile 1948 n. 437, preclude l'accertamento in concreto della possibilità per la parte - che abbia inteso gravarsi della disposta proroga, nella specifica controversia - di osservare il termine di cui trattasi, così, ove sia mancato tale decreto, l'allegazione dello sciopero non è circostanza sufficiente a determinare una proroga del termine perentorio venuto a scadenza nel periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, neanche in applicazione analogica del disposto dell'art. 155 ultimo comma c.p.c. Quanto alla questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata con il d.lgs n. 437 del 1948 la manifesta infondatezza deriva dal rilievo che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ministro della giustizia non ha un potere discrezionale di dichiarare l'irregolarità del funzionamento degli uffici giudiziari, ma ha semplicemente un potere di accertamento dei fatti nei confronti del quale è ammessa ogni più ampia forma di tutela giurisdizionale. 3) Con il terzo mezzo si denuncia la falsa applicazione degli articolo 90 e 91 c.p.c., perché erroneamente la sentenza impugnata lo aveva condannato a rimborsare l'IVA alla parte vittoriosa, che può detrarre l'imposta corrisposta al proprio difensore. Il motivo non è fondato.
Come è stato ripetutamente affermato (Cass. n. 2387/1998, 8686/1991), il principio per cui tra le spese processuali che il soccombente deve al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di iva, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, postoché la condanna al pagamento dell'iva in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in L. 254.000 oltre a L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 1 marzo 2000 Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2001