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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1812/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27 Giugno 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(LE) rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Pietro Attilio
Galati,
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Ester Cascio e Salvatore Graziuso,
Resistente
Oggetto: riliquidazione pensione con maggiorazione sociale e ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12/2/2020, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione n. 02529317 Cat. PS da Gennaio 1995 e di essere coniugata con , nato il [...] – afferma di aver Per_1 percepito reddito familiare inferiore al limite previsto dalla Legge 448/2001 che ha introdotto la maggiorazione sociale (c.d. “aumento al milione”), espone di aver presentato, in data 24/1/2017 (data che risulta dal documento allegato, mentre nel ricorso viene erroneamente indicata la data del 24/1/2018), domanda di ricostituzione reddituale per la concessione della predetta maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 e che l' , oltre a non concedere CP_2 la prestazione richiesta, con missiva inviata in data 2/2/2017 le ha comunicato un indebito di euro 175,38, secondo l'Ente indebitamente versati sulla pensione sociale per il periodo dall'1/1/2017 al 28/2/2017, rappresenta di aver proposto, invano, in data 23/3/2017 ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito e sostiene di avere diritto a percepire la prestazione dalla data di compimento del settantesimo anno di età, ai sensi dell'art.38 Legge 448/2001.
Tanto esposto e dedotto, parte ricorrente chiede testualmente:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
“a) Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad ottenere la Parte_1 riliquidazione della pensione in godimento n. 02529317 cat. PS per l'applicazione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. 448/2001 (c.d. “aumento al milione”) dal compimento del settantesimo anno di età;
b) Conseguentemente condannare l' , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente, sin dal compimento del settantesimo anno di età, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
c) annullare di conseguenza l'indebito di euro 175,38 comunicato in data
02/02/2017 e ordinare, se eventualmente trattenute, la restituzione delle somme CP_ all' .
d) Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede la CP_1 reiezione del ricorso, assumendone la temerarietà anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite e, in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei maturati ai sensi dell'art. 47-bis del DPR 639/1970, in ogni caso affermando la correttezza del proprio operato, rappresentando che la ricorrente aveva già avanzato, in data 14/1/2015, domanda di ricostituzione per ottenere maggiorazione e aumento sociale, accolta dall' con CP_2 provvedimento del 16/1/2015, con il quale era stato riconosciuto il diritto alla maggiorazione ed era stata liquidata la somma di € 1.676,97 a titolo di arretrati, corrisposti con il rateo di Marzo 2015 e che soltanto con la seconda domanda di ricostituzione, presentata il 24/1/2017 e oggetto del presente giudizio, la pensionata ha dichiarato che il coniuge percepisce pensione estera e che il reddito da immobili è pari ad € 969,00 e non ad € 766 come indicato nella precedente domanda del 2014 (rectius del 2015).
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Occorre in primo luogo ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire
2 quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nella missiva del 2/2/2017, allegata al ricorso si legge: “La informo che la pensione sociale numero 02529317 categoria PS a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Il ricalcolo comprende la – rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)” (…) dal ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2017, un debito a suo carico di euro 175,38”.
Costituendosi in giudizio ha così esplicitato le ragioni dell'indebito: “In CP_1 prima battuta occorre rilevare come la ricorrente ebbe a presentare, già in data
14.01.2015, domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale (cfr doc.1) e di come la stessa fosse stata favorevolmente esitata dall'Istituto con provvedimento del 16.01.2015 (cfr doc. n. 2) con riconoscimento di somme arretrate calcolate da gennaio 2004 per € 1.676,97, somme regolarmente percepite dalla ricorrente con il rateo di marzo 2015 (cfr doc. n.3). Il ricorso è, quindi, oltre che infondato, temerario e di ciò si chiede, fin d'ora, che Codesto Tribunale Voglia tenere conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Quanto all'indebito di € 175,38, esso è interamente dovuto. Infatti solo con la domanda di ricostituzione reddituale per cui è causa, presentata in data 24.01.2017, (cfr doc. 4), la ricorrente dichiarava, per la prima volta, che il marito percepiva e percepisce una pensione estera. Inoltre, vi è da dire come i redditi da terreni
e fabbricati dichiarati dalla ricorrente con la domanda di ricostituzione dalla quale è scaturito l'indebito risultano notevolmente superiori (€ 766 nella dichiarazione nella domanda del 2014 contro gli € 969 nella domanda del 2017) per tutti gli anni e non per un solo anno. Pertanto alcuna sanatoria può essere invocata dalla ricorrente, stante la sussistenza di un'ipotesi di dolo, trattandosi di elementi reddituali direttamente influenti sulla
3 determinazione dell'importo della prestazione che la ricorrente aveva l'onere di comunicare all' ”. CP_1
A fronte delle specifiche allegazioni del convenuto, nulla ha dedotto la ricorrente in ordine ai redditi dichiarati ad con la domanda presentata il 24/1/2017. CP_1
Deve, a questo punto, rilevarsi che dalle domande di ricostituzione reddituale in atti emerge quanto segue.
Nella domanda del 14/1/2015, allegata alla memoria di costituzione di , CP_1 vengono indicati i redditi percepiti dalla ricorrente e dal coniuge negli anni 2015,
2002, 2003 e 2004, viene indicato un reddito da immobili diversi dalla casa di abitazione pari ad € 766,00 negli anni 2002, 2003 e 2004 e pari ad € 669,00 nel
2015 e non risulta mai indicata la rendita estera.
Nella domanda del 24/1/2017, allegata sia al ricorso, sia alla memoria di costituzione, vengono indicati i redditi percepiti dalla ricorrente negli anni dal
2007 al 2017 e quelli percepiti dal coniuge negli anni dal 2008 al 2017, costituiti da rendita estera di € 540, e viene inoltre indicato un reddito da immobili diversi dalla abitazione pari ad € 969,00 in ognuno degli anni dal 2008 al 2017.
Pertanto, l'unico anno in relazione al quale è possibile confrontare i redditi indicati nelle due domande è il 2015 e deve osservarsi che effettivamente nella domanda del 14/1/2015 non è indicata la pensione erogata da stato estero al marito della ricorrente nell'anno 2015, che è, invece, indicata nella domanda del
24/01/2017.
Ancora, deve osservarsi che nella domanda del 14/1/2015 è indicato un importo di € 669,00 quale reddito da terreni e fabbricati diversi dalla casa di abitazione percepiti sia dalla ricorrente che dal coniuge nel 2015, mentre nella domanda del 24/01/2017 è indicato l'importo di € 969,00.
Dalla documentazione in atti, risulta, quindi, confermato quanto allegato da parte convenuta in ordine all'aumento dei redditi del nucleo familiare della ricorrente intervenuto tra la domanda di ricostituzione del 2014, che era stata accolta, e la domanda del 2017 e soprattutto risulta confermato quanto affermato da in ordine all'omessa indicazione del reddito estero nella CP_1 domanda del 2014, circostanze che hanno determinato la rideterminazione della prestazione richiesta.
Vero è che parte ricorrente ha allegato al ricorso una certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che i redditi dichiarati dalla stessa e dal proprio coniuge negli anni 2014/2018 erano inferiori al limite per percepire la maggiorazione sociale e che in particolare il reddito complessivo percepito nel
2017 dalla ricorrente e dal coniuge era pari ad € 7.975,00 (€ 7.250,00 + €
4 725,00), inferiore al limite reddituale di € 14.123,20 previsto per il beneficiario coniugato nel suddetto anno.
Si deve, tuttavia, rilevare che tale documento è insufficiente ai fini della verifica della sussistenza del diritto rivendicato dalla ricorrente, posto che dalla domanda di ricostituzione del 24/1/2017 emerge un reddito da pensione estera che, com'è noto, non va necessariamente dichiarato all'Agenzia delle Entrate.
Deve, quindi, ritenersi che la ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non abbia fornito dimostrazione del proprio diritto ad ottenere la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. 448/2001, sicchè il ricorso va respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 - ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite (in quanto nel provvedimento del 2/2/2017 non fa alcun riferimento CP_1 alla domanda del 24/1/2017), le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 27 Giugno 2025 – 24 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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