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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 466/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Stefano Di Giacomo- Avv. Parte_1
Antonino Di Giacomo) contro l' (avv. Carmine Barone – Cristina Grappone) CP_1 avente ad oggetto: ripetizione di indebito, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso, depositato il 16 maggio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, percettrice di assegno di invalidità civile, impugnava la comunicazione del 26.12.2022 CP_ con cui l' le aveva chiesto la restituzione della somma di € 6.801,07 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali per il 2021 e per il
2022. Agiva in questa sede chiedendo di “Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad € 6.801,07 o nella diversa o maggiore somma CP_1 ritenuta di giustizia per il periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2022, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' b) CP_1
In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto CP_1 dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, CP_1 come per legge;
- Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la CP_1 maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare la parziale cessazione della CP_1 materia del contendere accertando e dichiarando dovuta dalla ricorrente la minor somma di € 703,81 relativa all'anno 2021”, evidenziando che la comunicazione di accertamento era pervenuta in data 26.12.2022, quindi entro l'anno successivo all'insorgenza dell'indebito (2021).
La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art
127 ter c.p.c..
-2-
Prima di esaminare la fondatezza del ricorso, in via generale giova premettere che in materia di indebito assistenziale (in relazione al quale si controverte nel caso di specie, in cui l'indebito è stato calcolato in relazione all'assegno di invalidità e alla pensione di reversibilità percepita da orfano maggiorenne inabile) non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., poiché, come affermato da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020 “Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”.
Posto che trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, occorre osservare come, in particolare, “Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale…da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato
(Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assitenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”, o, ancora, il caso del dolo (“come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”:
Cass. n. 28771/2018; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021).
Sempre con specifico riferimento al tema del superamento dei limiti reddituali,
Cass. Sez.
6 - L, con Ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 (con riferimento, però, ad un caso in cui la ricorrente aveva omesso di comunicare all' di essere diventata CP_1 percettrice di pensione di reversibilità e di non possedere dunque più i requisiti CP_2 reddituali per beneficiare della prestazione assistenziale che aveva in godimento) ha, condivisibilmente, affermato “che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., per fattispecie analoghe,
Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale
Pag. 2 di 4 secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)”. Quanto, ancora, alla conoscibilità dei redditi da parte dell' , è stato affermato CP_1 che “Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta CP_1 poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " CP_1
Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”. Ne deriva che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello
730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' , che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la CP_1 restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente CP_1 previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)”.
Nel caso di specie dalla lettura della relazione amministrativa riportata da parte resistente nella memoria di costituzione si apprende che l'indebito in questione – non più preteso con riferimento al 2022 come inizialmente prospettato con il provvedimento impugnato - sarebbe stato generato dalla “pensione SOCTPS con decorrenza 10/2021”,
Pag. 3 di 4 CP_ ed è, dunque, evidente che si tratta di un reddito che l' era a conoscenza di erogare e che, pertanto, neppure si può parlare di una “omissione” da parte della ricorrente della dichiarazione di redditi rilevanti ai fini della liquidazione della prestazione assistenziale in godimento, tanto più in considerazione dell'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” ex art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122.
Ne consegue che anche relativamente alla minor somma richiesta per il 2021 vada esclusa la ripetibilità dell'indebito contestato alla ricorrente.
- 3 - CP_ In applicazione dell'art. 91 c.p.c., l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate (in base ai parametri relativi alle cause di valore previdenziale di cui al d.m.
55/2014 e senza considerare la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento e tenuto conto della semplicità del contenzioso che giustifica la riduzione nella misura del 50%) in complessivi euro 1865,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 26.12.2022 e condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite, pari a complessivi euro 1865,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Chieti, 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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